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Locazioni Turistiche Brevi

Per attività di Locazione Turistica Breve si intende quell'attività che fa riferimento a un contratto di locazione ad uso abitativo – in qualsiasi forma stipulato – caratterizzato da una durata non superiore a 30 giorni e avente finalità esclusivamente turistico-ricettiva. Il regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi, entrato in vigore il 31 maggio 2025, definisce criteri e limiti specifici per lo svolgimento di tale attività.

L’esercizio dell’attività di locazione turistica breve, sul territorio del Comune di Firenze, è consentito esclusivamente in immobili aventi le caratteristiche della civile abitazione ed è subordinato al rilascio al proprietario dell’immobile di un’autorizzazione di durata quinquennale, per ciascuna unità immobiliare che si intende locare (ai sensi dell’art. 59 comma 4 della LRT 31 dicembre 2024 n. 61). Tutte le attività di Locazione Turistica Breve devono richiedere l’Autorizzazione.

In fase di prima attuazione del presente Regolamento, restano escluse dall’applicazione delle disposizioni in esso contenute, per un periodo di 3 (tre) anni dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, le unità immobiliari già regolarmente destinate, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione turistica breve, in conformità alla normativa vigente. 

Il Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi all’art. 8 disciplina che: "all’interno dell’area o zona omogenea individuata come Nucleo Storico (Zona A), come definita dall’art. 65 delle NTA del Regolamento Urbanistico e dall’Art. 64 del Piano Operativo (Zona A – sottozona A1), il numero delle attività di locazione breve per finalità turistiche, anche in forma imprenditoriale, è limitato alle unità immobiliari già regolarmente destinate, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente".

La Locazione Turistica Breve è definita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitata anche in forma imprenditoriale.

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