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Locazioni Turistiche Brevi

ATTENZIONE: In data 21/06/2026 entrano in vigore le nuove disposizioni del regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi, approvate con DCC n.28 del 04/06/2026. Dal 21/06/2026 non sarà possibile avviare nuove attività di locazione turistica breve in Zona A - Sottozone A1 (già in vigore) - A3 - A4.

Per adeguamenti tecnici il portale per la richiesta delle Autorizzazioni non sarà accessibile dalle 00:00 del 21/06/2026 alle 13:00 del 22/06/2026. Tale blocco non ha alcun impatto sulla scadenza delle presentazione di richieste di Autorizzazione, in quanto coincide con l'entrata in vigore delle nuove limitazioni.

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Le attività di Locazione Turistica Breve sono disciplinate dagli artt. 58 e 59 della della LRT 31 dicembre 2024 n. 61, nonché definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), si intende quell'attività che fa riferimento a un contratto di locazione ad uso abitativo – in qualsiasi forma stipulato – caratterizzato da una durata non superiore a 30 giorni e avente finalità esclusivamente turistico-ricettiva.

Il Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi, entrato in vigore il 31 maggio 2025 (approvato con Delibera CC nr. 27 del 5 maggio 2025 e integrato con Delibera CC nr. 28 del 4 giugno 2026), definisce criteri e limiti specifici per lo svolgimento di tale attività.

L’esercizio dell’attività di locazione turistica breve, sul territorio del Comune di Firenze, è consentito esclusivamente in immobili aventi le caratteristiche della civile abitazione (ai sensi della normativa nazionale vigente – DM 1975 – e del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze) ed è subordinato al rilascio al proprietario dell’immobile di un’autorizzazione di durata quinquennale, per ciascuna unità immobiliare che si intende locare (ai sensi dell’art. 59 comma 4 della LRT 31 dicembre 2024 n. 61). 

Tutte le attività di Locazione Turistica Breve devono richiedere l’Autorizzazione.

In fase di prima attuazione del presente Regolamento, restano escluse dall’applicazione delle disposizioni in esso contenute, per un periodo di 3 (tre) anni dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, le unità immobiliari già regolarmente destinate, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione turistica breve, in conformità alla normativa vigente.

Il Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi agli artt. 8 e 8bis disciplina che: "all’interno dell’area o zona omogenea individuata come Nucleo Storico (Zona A – Sottozone A1) e nelle Sottozone A3 e A4, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, il numero delle attività di locazione breve per finalità turistiche, anche in forma imprenditoriale, è limitato alle unità immobiliari già regolarmente destinate, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione turistica breve, in conformità alla normativa vigente".

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