Salta al contenuto principale Skip to footer content

Multe e patenti: procedure online per rimborsi, archiviazioni e comunicazione dati conducente

Dettagli

Descrizione breve
Dal 1° luglio le pratiche per archiviazioni, rimborsi delle multe e comunicazione dati del conducente si gestiscono esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.
Data:

1 Luglio 2026

Tempo di lettura:

4 minuti, 1 secondo

Descrizione

A partire dal 1° luglio, interagire con la Polizia Locale diventa più semplice e immediato. La gestione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative passa in modalità digitale, consentendo ai cittadini di completare le procedure comodamente da remoto, senza la necessità di recarsi agli sportelli.

I vantaggi del servizio digitale

Il nuovo sistema migliora l'esperienza del cittadino garantendo trasparenza e tracciabilità. Oltre a gestire l'intera pratica online, il portale permette di avere un aggiornamento in tempo reale sullo stato dell'istanza: gli utenti potranno seguirne l'avanzamento passo dopo passo e riceveranno una notifica a ogni variazione, fino alla conclusione del procedimento.

Quali pratiche si possono fare online

Qualora si riscontrino inesattezze in un atto di accertamento, è possibile richiederne il riesame. L'autotutela amministrativa è il potere della Pubblica Amministrazione di annullare o revocare in autonomia i provvedimenti già adottati che risultino errati.

Casi in cui è possibile richiederla

L'istanza può essere presentata nei seguenti casi:

  • Errore di persona: totale estraneità alla violazione contestata.
  • Veicolo venduto: la cessione del mezzo è avvenuta prima dell'infrazione (è necessario allegare l'atto di vendita).
  • Errore di trascrizione: la targa o altri elementi essenziali risultano errati.
  • Autorizzazione esistente: mancato inserimento di un permesso valido (è necessario allegare il titolo autorizzativo).
  • Sosta autorizzata (ZCS/ZTL): sosta in zone regolamentate in presenza di un regolare permesso (è necessario allegare la copia del permesso).
  • Doppia multa: notifica di due verbali per la medesima violazione (è necessario comunicare il numero della seconda sanzione).
  • Multa errata: violazioni palesemente infondate o inesistenti.
  • Veicolo rubato: il furto del mezzo è avvenuto prima dell'infrazione (è necessario allegare la denuncia, il verbale di ritrovamento o una dichiarazione sostitutiva).
  • Decesso del destinatario: evento occorso successivamente alla violazione (è necessario allegare il certificato di morte o un'apposita dichiarazione da parte degli eredi diretti).
  • Vizi di notifica: presenza di errori formali ed evidenti nella procedura di notifica.

Casi di inammissibilità (quando la richiesta non viene accettata)

La richiesta di autotutela non è ammessa e viene rifiutata qualora:

  • Richieda valutazioni di merito: le motivazioni implichino la necessità di valutare i fatti, come nel caso di scriminanti o cause soggettive di esclusione della responsabilità (ad esempio: giustificazioni legate a emergenze personali).
  • Sia presente un ricorso in corso: l'istanza risulta irricevibile qualora venga presentata congiuntamente o durante la pendenza di un ricorso formale al Prefetto (art. 203 C.d.S.) o al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S.).

La richiesta di rimborso può essere presentata per le seguenti casistiche:

  • Doppio pagamento: versamento effettuato due volte per il medesimo verbale.
  • Pagamento in eccesso: versamento di una somma superiore rispetto a quella dovuta.
  • Verbale archiviato: pagamento di una sanzione già annullata o archiviata.
  • Destinatario errato: versamento effettuato per errore a questo Ente per una sanzione di competenza di un altro organo di Polizia o di un'altra Amministrazione.
  • Restituzione cauzione: richiesta di sblocco della cauzione versata (ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Codice della Strada).
  • Errore di notifica PEC: addebito errato delle spese di notifica cartacea nei casi in cui la comunicazione doveva essere inviata obbligatoriamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'obbligo di comunicazione dei dati riguarda il soggetto a cui è stato notificato un verbale di contestazione che prevede la decurtazione dei punti dalla patente (ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada).

La dichiarazione deve essere presentata da:

  • Intestatario del veicolo (proprietario).
  • Locatario (in caso di leasing o noleggio).
  • Legale rappresentante (in caso di società).
  • Difensore o Avvocato (munito di apposita delega).

Quando non deve essere inviata

La comunicazione non deve essere trasmessa qualora la violazione sia stata contestata immediatamente su strada dagli agenti accertatori. In tale circostanza, infatti, l'identificazione e la registrazione del conducente avvengono direttamente sul posto.

Ultimo aggiornamento:

01/07/2026, 10:23

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri