Patente a punti: comunicazione dati del conducente
Dettagli
È possibile da parte dell’interessato inviare comunicazione utilizzando il modello allegato al verbale notificato.
A chi è rivolto
L'obbligo di comunicazione riguarda il soggetto a cui è stato notificato il verbale di contestazione (ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada) che comporta la decurtazione dei punti della patente.
La dichiarazione deve essere presentata da:
- Intestatario del veicolo (proprietario)
- Locatario (in caso di leasing o nopleggio)
- Legale rappresentante (in caso di società)
- Difensore/Avvocato appositamente delegato
Quando NON deve essere inviata:
La comunicazione non deve essere trasmessa se la violazione è stata contestata immediatamente su strada dagli agenti accertatori. In questo caso, infatti, il conducente è già stato identificato e registrato direttamente sul posto.
Come fare
La comunicazione dei dati del conducente può essere effettuata attraverso due modalità alternative:
- Online (Procedura guidata): accedendo al portale dedicato tramite autenticazione con SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Cartacea: Compilando e inviando il modello cartaceo allegato al verbale di contestazione notificato, seguendo le istruzioni su di esso riportate.
Cosa serve
Per completare la procedura è necessario disporre dei seguenti elementi:
- Numero del verbale di contestazione della multa ricevuta
- Patente di guida: copia del documento (in corso di validità) di chi conduceva il veicolo.
- Documento di identità: copia del documento di riconoscimento di chi guidava (se richiesto)
- Modulo firmato: la dichiarazione di responsabilità compilata e sottoscritta dal conducente (se richiesta)
Cosa si ottiene
Chiusura della procedura: l'iter amministrativo si conclude regolarmente senza l'emissione di ulteriori provvedimenti a carico del proprietario, a condizione che la documentazione inviata sia corretta e completa.
Tempi e scadenze
- Termine di presentazione: la comunicazione deve essere inviata tassativamente entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
- Mancata comunicazione: l'omissione dell'invio dei dati entro i termini comporta l'applicazione di una seconda sanzione amministrativa pecuniaria a carico del destinatario (ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della Strada)
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