A chi è rivolto
È rivolto a tutti coloro che non hanno provveduto a versare interamente somme dovute al Comune per entrate patrimoniali, tributi, sanzioni ed interessi entro i termini indicati nell'atto originario.
Il recupero del credito prevede 4 fasi a cui corrisponde un progressivo maggiore onere per l’utente.
- Sollecito
In questa fase il Comune di Firenze, prima di attivare ulteriori strumenti di riscossione coattiva, può decidere se recapitare, tramite servizio postale, un atto contenente l’indicazione di tutte le somme, suddivise per tipologia di entrata, che il soggetto deve ancora saldare.
Gli importi riportati nel sollecito sono gli stessi di quelli contenuti negli atti originari che non risultano pagati. Pertanto, se il soggetto destinatario dell’avviso effettua il versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, non dovrà pagare alcun onere aggiuntivo (interessi, costi amministrativi e postali).
E' possibile richiedere una revisione del sollecito esclusivamente Online, compilando i moduli accessibili da menu "Link esterni", alla voce "Riscossione Online".
In questa fase non è prevista alcuna forma di rateizzazione. - Ingiunzione di pagamento
In questa fase il Comune di Firenze notifica un atto contenente l’indicazione di tutte le somme afferenti ad un’unica tipologia di entrata comunale che il soggetto risulta non aver ancora pagato.
In tale atto, oltre alle somme dovute, sono conteggiati:
gli oneri relativi ad interessi maturati fra la data in cui è stato definito il credito (ad es. 60 giorni dalla notifica dell’accertamento tributario) o le maggiorazioni di legge (ad es. 60 giorni dall’ avvenuto ricevimento del verbale per sanzioni al codice della strada);
▪ le spese di spedizione fino a quel momento sostenute dall’amministrazione comprese quelle relative alla spedizione del sollecito e alla notifica della stessa ingiunzione,
▪ le spese amministrative (stabilite all’art. 5 del regolamento della riscossione in 15 euro).
Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla avvenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento.
E' possibile richiedere una revisione, o una rateizzazione del pagamento della somma dovuta, esclusivamente Online, compilando i moduli accessibili da menu "Link esterni", alla voce "Riscossione Online". Azione cautelare
In questa fase il Comune di Firenze decide quale azione intraprendere al fine di recuperare i propri crediti che non risultano riscossi nelle due fasi precedenti.
Al tal fine possono essere attivate una o più azioni cautelari previste dalla legge quali: iscrizione di fermo amministrativo su un bene mobile registrato (auto, moto); ipoteca legale su un immobile di proprietà.
Prima di attivare una azione cautelare ne sarà data opportuna e preventiva conoscenza al debitore secondo quanto prescritto dalla normativa.
In tale fase, oltre alle somme riportate nell’ingiunzione di pagamento, saranno conteggiati:
▪ gli oneri relativi ad interessi maturati fra il termine di pagamento dell’ingiunzione fiscale (30 giorni dalla notifica) e la data di invio dell’atto che avvia la procedura cautelare;
▪ le spese di spedizione fino a quel momento sostenute dall’amministrazione comprese quelle relative alla notifica dello stesso atto di avvio della procedura cautelare,
▪ le ulteriori spese amministrative;
▪ la spesa inerente l’attivazione della procedura cautelare.
ATTENZIONE: Gli atti relativi all’azione cautelare non sono preceduti da ulteriori preavvisi oltre quelli previsti dalla legge e i costi sostenuti dal Comune saranno interamente addebitati.È possibile richiedere informazioni Online, compilando i moduli accessibili da menu "Link esterni", alla voce "Riscossione Online".
- Azione esecutiva
Questa è l’ultima fase della procedura di riscossione coattiva.
Il Comune di Firenze tramite il proprio Funzionario della Riscossione, provvede ad attivare una azione esecutiva al fine di recuperare l’intero credito relativo ad un soggetto.
Varie sono le azioni esecutive che possono essere intraprese: il pignoramento presso terzi con il quale si recupera il credito agendo direttamente su un soggetto che ha una relazione di natura economica con il soggetto debitore (datore di lavoro, rapporto di conto corrente bancario, ecc.); espropriazione immobiliare con successiva vendita.
In tale fase, oltre alle somme riportate nell’atto cautelare, saranno conteggiati:
▪ gli oneri relativi ad interessi maturati fra il termine di pagamento previsti nell’atto di procedura cautelare e la data di avvio della procedura esecutiva;
▪ le spese di spedizione fino a quel momento sostenute dall’amministrazione comprese quelle relative alla notifica di tutti gli atti necessari all’attivazione della procedura esecutiva;
▪ la spesa inerente l’attivazione della procedura esecutiva.
ATTENZIONE: Gli atti relativi all’azione esecutiva non sono preceduti da ulteriori preavvisi, oltre quelli previsti dalla legge, e i costi sostenuti dal Comune saranno interamente addebitati.
È possibile richiedere informazioni Online, compilando i moduli accessibili da menu "Link esterni", alla voce "Riscossione Online".
Descrizione
La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute al Comune per entrate, sanzioni ed interessi non vengono versate dal contribuente entro i termini indicati nell'atto originario.
Le cartelle coattive notificate entro il 31/12/2013 sono gestite tramite ruolo dal concessionario nazionale della riscossione Agenzia Entrate Riscossione.
La riscossione coattiva è gestita direttamente dall’Ufficio Riscossione Coattiva del Comune di Firenze a partire dall’ anno 2014.
In alcuni casi residuali il Comune trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione ruoli esattoriali per le proprie entrate.
Come fare
Al momento del ricevimento di un atto di riscossione coattiva è possibile:
- presentare richieste di accesso agli atti, revisione o rateizzazione esclusivamente Online, compilando i moduli accessibili da menu "Link esterni", alla voce "Presentazione istanze: accesso, revisione, rateizzazione".
Si precisa che:
- in base al Comma 2 dell’ art. 4 del Regolamento della Riscossione Coattiva, nel caso di presentazione di istanza di revisione su ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi, le procedure per azioni cautelari ed esecutive sono sospese fino al momento in cui l’interessato abbia ricevuto comunicazione degli esiti della stessa;
- nel caso di presentazione di accesso agli atti le procedure per azioni cautelari ed esecutive non sono sospese.
- Pagare l’atto ricevuto in unica soluzione
Il pagamento potrà avvenire solo tramite l’avviso di pagamento PAGOPA allegato all’atto o trasmesso dall'ufficio (es. in caso di rateizzazione).
Il pagamento di tale avviso potrà avvenire presso strutture fisiche o tramite servizi on-line dei cosiddetti PSP (Prestatori di servizi di pagamento):
- Uffici Postali;
- Sportelli bancari;
- home banking;
- sportelli ATM bancomat abilitati;
- punti vendita di SISAL, Lottomatica.
È possibile trovare l’elenco dei PSP aggiornato da menu "Link esterni", alla voce "Dove Pagare (pagoPA)".
L’abilitazione a svolgere tale servizio di pagamento da parte dei PSP è volontaria. Pertanto si consiglia di verificare che il proprio istituto di credito abbia proceduto all’abilitazione come PSP. Il servizio di pagamento reso dal PSP è oneroso.
Gli avvisi di pagamento PAGOPA possono essere pagati on-line, tramite carta di credito, accedendo al servizio di Regione Toscana dalla voce "Paga Online (pagoPA)" sul menu "Link esterni".
Selezionare quindi "Pagamenti Spontanei" e dall'elenco "Comune di Firenze", quindi "Riscossione Coattiva".
- Pagare l’atto ricevuto con una rateazione
È possibile richiedere una rateizzazione di quanto dovuto in rate mensili secondo il seguente schema:
fino ad un importo totale pari a € 100,00 nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili
oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili
La richiesta di rateizzazione può essere effettuata esclusivamente Online, compilando i moduli ac-cessibili da menu "Link esterni", alla voce "Presentazione istanze: accesso, revisione, rateizzazione".
In ogni caso valgono le seguenti regole per la rateizzazione:
- Il tasso di interesse applicato è pari all’interesse legale.
- La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro.
- L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione alla rateizzazione. Le altre rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
- Per importi oltre € 50.000,00 è necessario presentare FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA (che copra l’intera durata della rateizzazione), oppure è necessario dare facoltà di iscrizione di IPOTECA su un immobile di proprietà con l’eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale.
- Se vi è mancato pagamento di due rate anche non consecutive viene emesso sollecito di rateazione da pagarsi entro 30 giorni dall’invio. Il mancato pagamento del sollecito di rateazione comporta la decadenza dalla rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
- Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione.
Cosa serve
Lo sportello della Riscossione Coattiva riceve, SOLO SU APPUNTAMENTO, da fissare tramite Contact Center allo 055055 oppure tramite AGENDA accessibile da menu "link esterni".
È possibile fissare un appuntamento nelle seguenti modalità:
- Appuntamento telefonico: lunedì, giovedì e venerdì con orario 9-11 oppure martedì con orario 15-17 (link "AGENDA: Appuntamento telefonico o videosportello");
- Videosportello (video-chiamata): lunedì, giovedì e venerdì con orario 9-11 oppure martedì con orario 15-17 (link "AGENDA: Appuntamento telefonico o videosportello");
- Presso lo sportello di Via del Parione SOLO SU APPUNTAMENTO: lunedì e martedì con orario 9-13; giovedì con orario 15-17 (link "AGENDA: Appuntamento Sportello in Via del Parione nr. 7").
Per presentarsi all’ appuntamento, nelle suddette modalità, è sempre necessario avere copia del documento di identità. Nel caso in cui si presenti all’appuntamento persona diversa dall’intestatario dell’atto occorre specifica delega o copia del documento del delegante. Nel caso che gli atti siano intestati a società all’appuntamento dovrà presentarsi il soggetto responsabile o suo delegato, munito di apposita delega.
Cosa si ottiene
Accesso agli atti, sospensione, annullamento o rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dal Comune di Firenze.
Tempi e scadenze
L’ingiunzione fiscale deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica
L’accertamento esecutivo deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica
L’avviso di pagamento successivo all’ingiunzione o all’accertamento esecutivo deve essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento
L’intimazione di pagamento deve essere pagata entro 5 giorni dalla notifica
Il Preavviso di azione cautelare e il preavviso di azione immobiliare devono essere pagati entro 30 giorni dalla notifica
Quanto costa
Non sono previsti costi per il servizio
Procedure collegate all'esito
In caso di presentazione di un'istanza di annullamento/revisione su un sollecito o ingiunzione di pagamento, che non riguardi esclusivamente l'operato dell'URC, l'istanza sarà inoltrata alla Direzione titolare della somma richiesta, in qualità di ufficio competente a decidere in merito alla richiesta.
Nel caso la richiesta venga accolta, a seguito di comunicazione della Direzione competente, l’avviso di pagamento sarà annullato e nulla sarà dovuto.
Nel caso la richiesta venga parzialmente accolta, a seguito di comunicazione della Direzione competente, l’avviso di pagamento sarà rettificato e sarà dovuto quanto rideterminato oltre all’eventuale rimborso delle spese amministrative e di notifica eventualmente presenti nell’atto originario.
Nel caso, infine, che la richiesta non venga accolta, sarà cura della Direzione competente provvedere a comunicare il diniego di accoglimento. In questo caso, rimane dovuto quanto richiesto inizialmente, fatto salvo eventuali somme maturate nel frattempo.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Allegati
Reclami ricorsi opposizioni
RICORSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – ATTI RISCOSSIONE POLIZIA MUNICIPALE ED ENTRATE PATRIMONIALI
Ai sensi art. 3 RD n. 639/1910, art. 32 D. Lgs. n. 150/2011, art. 7 Codice di Procedura civile all'in-giunzione fiscale può essere presentata opposizione secondo quanto disciplinato dagli art. 163 e ss. Codice di Procedura civile per il rito ordinario di cognizione, alla Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio così individuata:
1) per somme pari o inferiori a Euro 5.000,00 presso il Giudice di Pace di Firenze;
2) per somme superiori a Euro 5.000,00 presso il Tribunale Civile di Firenze
La notifica dell’opposizione può avvenire mediante: deposito presso la Cancelleria del giudice competente come sopra individuato, posta raccomandata AR; ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 e ss Cpc.
Una copia dell’atto deve essere notificato al Comune di Firenze Piazza della Signoria n. 1 Cap 50123 Firenze.
Si ricorda che deve essere dichiarato il valore della causa e pagato l’importo del contributo unificato e che può essere avanzata istanza di sospensione direttamente al Giudice solo contestualmente alla proposizione della opposizione.
I debitori aventi diritto possono valersi delle procedure vigenti (ex. legge 3/2012) per porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento.
RICORSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – ATTI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI
Il contribuente che vuole contestare l’ingiunzione di pagamento deve presentare ricorso secondo i termini e modalità dettagliati sulla scheda "Ricorso tributario" accessibile dal menu "Schede Collegate".
RICORSO ATTO DI PIGNORAMENTO
Sono ammesse le opposizioni di cui agli artt. 615,617 e 619 del c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. n. 602/1973.
L’opposizione si propone con ricorso da depositare presso la Cancelleria del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale territorialmente competente ex art. 27 c.p.c., che in materia di esecuzione forzata e dei relativi giudizi ha competenza funzionale esclusiva.