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Ricorso tributario

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Quando il cittadino ritiene illegittimo o infondato uno degli atti tributari sotto indicati inviati dal competente ufficio comunale nei suoi confronti, può rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per chiederne l’annullamento totale o parziale.Secondo ...

A chi è rivolto

Cittadini che ricevono un atto tributario da parte dell’Ente e intendono contestarlo

Descrizione

Quando il cittadino ritiene illegittimo o infondato uno degli atti tributari sotto indicati inviati dal competente ufficio comunale nei suoi confronti, può rivolgersi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, gli atti impugnabili sono:
1. avviso di accertamento/liquidazione;
2. provvedimento che irroga le sanzioni;
3. rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
4. diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
5. ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia tributaria;
6. ingiunzione fiscale per i soli vizi di quest’ultima (es. indicazione errata degli importi, notifica irregolare o mancante);
7. atti emessi da Agente di riscossione, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione.

Come fare

Una volta appurato che l’atto notificato rientra tra quelli sopra elencati, si può proporre ricorso intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità, notificandolo come meglio specificato di seguito (vedi fac-simile ricorso nella sezione "modulistica" della presente pagina).
Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
Il ricorso deve essere notificato esclusivamente: mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata contenzioso.entrate@pec.comune.fi.it con le modalità di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
1. deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
2. deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Si ricorda che il ricorso deve essere notificato:
• a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto o del diniego di rimborso che il contribuente intende impugnare;
• nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla notifica della domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’entrata e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto;
• in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell’eventuale successivo ricorso è sospeso per il periodo indicato all’art. 5 del vigente Regolamento sull’accertamento con adesione.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto.
Il ricorso dovrà contenere:
• intestazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della costituzione in giudizio.
Successivamente, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione del ricorso.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il ricorso (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

Cosa serve

Al cittadino serve: l’assistenza di un professionista abilitato nel caso in cui il valore della lite sia superiore ad € 3.000,00; l’accesso al portale della Giustizia tributaria (SIGIT); il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT).

Cosa si ottiene

Ricorso tributario

Tempi e scadenze

Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto tributario e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro i successivi 30 giorni.
I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 31 agosto.

Quanto costa

In caso di costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, il cittadino dovrà pagare il Contributo Unificato Tributario calcolato in base al valore della lite: tale valore è pari all’importo del tributo in contestazione al netto di sanzioni, interessi.
In caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche (dal 01/01/2026 entrerà in vigore il D.Lgs.175/2024, Testo Unico della Giustizia tributaria).

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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