IMU - Dichiarazione
Dettagli
A chi è rivolto
Il contribuente ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione in tutte le ipotesi in cui la variazione non sia conoscibile dal Comune in altra forma o attraverso la consultazione delle proprie banche dati.
A titolo meramente esemplificativo si tratta, fra i più diffusi, di casi in cui l’immobile debba godere di una riduzione o esenzione dall’Imposta (es: immobile inagibile; immobile di interesse storico o artistico; immobili detti “beni merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; terreni agricoli posseduti da IAP o coltivatori diretti; ecc.) oppure per i quali il Comune non può essere in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (es: immobile oggetto di locazione finanziaria ovvero di “leasing immobiliare”; immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali; immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa; immobile assegnato dallo IACP o altri enti comunali equivalenti; ecc.).
La dichiarazione IMU deve essere presentata anche per attestare il possesso dei requisiti in caso di immobile concesso in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) al fine di poter godere dell’abbattimento del 50% della base imponibile, previsto dalla legge. Per maggiori informazioni su questa casistica, consultare l’apposita scheda allegata alla pagina di informazioni generali sull’IMU.
Nel caso in cui, più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile come ad esempio può essere il caso di due o più proprietari della stessa casa, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.
È comunque permesso presentare una dichiarazione IMU congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.
È importante sapere che la dichiarazione non va presentata nei seguenti casi:
- se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio, il quale provvede d’ufficio a condividere telematicamente con i comuni i dati relativi alla compravendita;
- se si presenta la dichiarazione di successione: infatti gli eredi non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha già trasmesso la dichiarazione di successione al comune in cui è ubicato l’immobile;
- quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Descrizione
La dichiarazione IMU su modello “ministeriale” è prevista obbligatoriamente per alcuni soggetti passivi dell'imposta municipale propria e in determinati casi, in quanto serve a comunicare al Comune dove è ubicato l'immobile, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, e che influiscono quindi, sulla determinazione dell’imposta oppure sulla esenzione o riduzione di aliquota.
Deve trattarsi di variazioni ex novo o significative rispetto alla dichiarazione precedente, oppure variazioni che non sono altrimenti conoscibili dal comune.
Come fare
Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni, approvati dal Ministero dell’Economia e Finanze, si trovano nella sezione “documenti”.
Nelle istruzioni è possibile trovare le casistiche in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione ed alle stesse si fa rinvio.
Cosa serve
Alla dichiarazione sarà necessario allegare copia del documento d’identità del dichiarante e copia delle documentazione richiesta secondo quanto previsto dalle apposite istruzioni.
La consegna documenti è possibile effettuarla con le seguenti modalità:
- a mano presso uno degli Sportelli al cittadino - U.R.P.; in tal caso ogni documentazione presentata relativa alle pratiche IMU, completa di tutta la modulistica debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata in duplice copia, di cui una viene restituita all'utente in seguito ad apposizione del timbro di ricezione;
- a mano presso l’Archivio Generale;
- tramite posta, indirizzata a: Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Entrate - P.O. Gestione IMU, TASI, TARI e Pubbliche Affissioni-Via del Parione n. 7 - 50123 FIRENZE
- tramite Posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fi.it
Cosa si ottiene
La presentazione della dichiarazione IMU consente di adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Comune in relazione a situazioni che incidono sull’applicazione dell’imposta municipale propria. L’adempimento permette di regolarizzare la propria posizione tributaria, assicurando il corretto riconoscimento di eventuali riduzioni, esenzioni o modifiche dell’imposta dovuta. La dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, salvo nuove variazioni da comunicare.
Tempi e scadenze
Nei casi in cui sia obbligatoria la dichiarazione IMU, essa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
ATTENZIONE: per la dichiarazione IMU 2021 il “decreto milleproroghe” (D.L. 198/2022) ha disposto l’ulteriore proroga del termine di presentazione al 30 giugno 2023 in luogo del 30 giugno 2022 ordinariamente previsto, già prorogato al 31 dicembre 2022 dal “decreto semplificazioni” (D.L. 73/2022).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a patto che non si verifichino variazioni tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La mancata presentazione della dichiarazione IMU comporta solo l’applicabilità delle sanzioni descritte nella sezione “COSTI” “ma non anche la decadenza dei benefici” quali esenzioni o riduzioni d’imposta.
Quanto costa
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo all’avvenuta variazione, comporta una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019 numero 160).
I contribuenti che non hanno provveduto all’invio della dichiarazione entro il termine ordinario, possono sanare la propria posizione presentando la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria. In questo caso opera la disciplina sul ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472 che prevede la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.
Di conseguenza, per regolarizzazione la posizione, il contribuente deve entro 90 giorni:
- presentare la dichiarazione IMU omessa;
- versare la sanzione minima prevista ridotta a 1/10 del minimo.
Posto che la sanzione minima è quantificata in 50,00 euro, la somma da versare corrisponde a: 50,00 * 10% (corrispondente a 1/10 del 100%) = 5,00 euro.
I contribuenti che non provvedono a sanare la propria posizione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria, possono comunque ravvedere la dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni, applicando le sanzioni stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 13, D.Lgs. Numero 472/1997 comma 1, lett. b), b-bis) e b-ter)), fissate in 1/8, 1/7 o 1/6 del minimo a seconda di quanto tempo è trascorso dall’irregolarità (coincidente con la data di scadenza per l’invio della dichiarazione annuale).
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