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IMU - Rimborso

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Dettagli

Il contribuente può avanzare istanza di rimborso nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296, come richiamati dal comma 776, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

A chi è rivolto

Nel caso in cui il contribuente abbia pagato delle somme a titolo di IMU che in realtà sono in eccesso o che ritiene non dovute, può avanzare istanza di rimborso al Comune per:
 

  • avere la restituzione delle stesse
    oppure
  • per ottenere la possibilità di compensare il proprio credito sui successivi versamenti d’imposta.

Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Firenze un versamento IMU spettante ad un’altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente.

In caso di versamento con erronea indicazione del “codice catastale” del Comune destinatario del versamento sul modello F24, secondo le indicazioni date dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 2012, se l’intermediario (banca o posta) presso il quale è stato presentato il modello F24 per il pagamento, ha riportato in maniera errata il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile, il contribuente può chiedere all’intermediario stesso l’annullamento del modello F24 e inviarne uno nuovo con i dati corretti. In tali casi, quindi, il contribuente deve rivolgersi direttamente presso la banca o lo sportello postale dove si è effettuato il versamento e deve informare il Comune interessato dell’avvenuta operazione di correzione.

Descrizione

Il contribuente può avanzare istanza di rimborso nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296, come richiamati dal comma 776, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 
Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l’autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d’imposta.

Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Firenze un versamento IMU spettante ad un’altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente. E’ fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili siti in Firenze.

La restituzione delle somme non si effettua per importi inferiori o uguali a euro 12.

Come fare

La procedura di rimborso si attiva solo su istanza di parte e prevede la presentazione, da parte del contribuente interessato, di una apposita domanda utilizzando il modello (con relative istruzioni di compilazione) che si trova nella colonna posta nella parte destra di questa pagina, nella sezione “Documenti”.
È obbligatorio:

  • motivare la domanda;
  • allegare la copia del documento d’identità,
  • allegare eventuali documenti a sostegno della stessa;
  • scegliere fra rimborso o compensazione (nel caso in cui si opti per la restituzione con accredito sul proprio conto bancario, indicare l’IBAN e l’intestatario del conto corrente).


Per compilare l’istanza fare riferimento alla scheda “Istruzioni compilazione istanza” presente nella sezione 

Nella richiesta di riversamento, il contribuente presenta istanza utilizzando il modello che si trova nella colonna posta nella parte destra di questa pagina, nella sezione “MODULISTICA”. Il richiedente nella domanda indica:

  • la data del versamento,
  • l’importo versato,
  • i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce l’errato versamento,
  • il comune destinatario delle somme.

Cosa serve

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La consegna documenti (istanze di rimborso, riversamenti), è possibile effettuarla con le seguenti modalità:

  • a mano presso uno degli Sportelli al cittadino - U.R.P.; in tal caso ogni documentazione presentata relativa alle pratiche IMU, completa di tutta la modulistica debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata in duplice copia, di cui una viene restituita all'utente in seguito ad apposizione del timbro di ricezione;
  • a mano presso l’Archivio Generale;
  • tramite posta, indirizzata a: Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Entrate - P.O. Gestione IMU, TASI, TARI e Pubbliche Affissioni-Via del Parione n. 7 - 50123 FIRENZE;
  • tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: risorsefinanziarie@pec.comune.fi.it
  • tramite Posta Elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.fi.it

Cosa si ottiene

Rimborso dell'IMU

Tempi e scadenze

L’istanza di rimborso può essere presentata entro 5 anni decorrenti dalla data del versamento eccedente effettuato.

Quanto costa

Non sono previsti costi per la presentazione di istanze.

Procedure collegate all'esito

È necessario attendere il riscontro dell’ufficio sull’esito della stessa. Per quanto attiene specificamente alla compensazione, si avverte che non è possibile provvedere autonomamente ad effettuare la stessa. Il contribuente dovrà attendere, prima di poter compensare il credito, una comunicazione degli uffici comunali in ordine al riconoscimento o meno del rimborso richiesto e ricevere le necessarie istruzioni.

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Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:
• Decreto Legislativo n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
• Decreto Legislativo n. 446/1997
• Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU
• Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) art. 1 comma 164
• Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) art. 1 commi 739-783

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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