A chi è rivolto
A) Immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive:
Per presentare richiesta di condono occorre ricadere nell'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 6 della L. 28/02/1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" che prevede: "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
B) Immobili oggetto di trasferimento già di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali:
Per presentare richiesta di condono occorre ricadere nell'ipotesi prevista dall’art. 2 comma 59 della L. 23/12/1966 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che prevede: “Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali”.
C) Immobili ad uso non abitativo oggetto di trasferimento già di proprietà del Demanio dello Stato :
Per presentare richiesta di condono occorre ricadere nell'ipotesi prevista dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 30/11/2013 n. 133 convertito in legge dalla L. 29/01/2014 n. 5 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia” che prevede: “Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile”.
Come fare
La documentazione dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: edilizia.urbanistica@pec.comune.fi.it.
Cosa serve
Occorre presentare una domanda in bollo corredata dai documenti previsti dalla legge di riferimento del singolo abuso: presentazione ai sensi dell’art. 39 della L. 23/12/1994, n.724 (cosiddetto secondo condono) ovvero presentazione ai sensi della L.R.T. 20/10/2004, n. 53 (cosiddetto terzo condono).
Alla documentazione va aggiunta specifica dimostrazione dell'esistenza delle condizioni previste dall'art. 40 della legge n. 47/1985 ed in particolare:
a) che il credito vantato risulti precedente la data di entrata in vigore della legge di riferimento (01/01/1995 per la L. 724/1994 ovvero 28/10/2004 per la L.R.T. 53/2004), qualora la domanda di condono edilizio riguardi immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive;
b) che non siano trascorsi più di 120 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, qualora la domanda di condono edilizio riguardi immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive o già di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali;
c) che non sia trascorso più di un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, qualora la domanda di condono edilizio riguardi immobili ad uso non abitativo già di proprietà del Demanio dello Stato;
d) che le opere abusive siano state ultimate antecedentemente al 31/12/1993 per presentazioni ai sensi dell’art. 39 della L. 23/12/1994, n. 724 (cosiddetto secondo condono) ovvero antecedentemente al 31/03/2003 per presentazioni ai sensi della L.R.T. 20/10/2004, n. 53 (cosiddetto terzo condono).
I termini sono perentori e le condizioni di presentazione, per il loro carattere di eccezionalità, sono inderogabili.
All’atto di presentazione della domanda è obbligatorio allegare:
- prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta in ragione della legge di riferimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente tutte le indicazioni utili per l’istruttoria;
- documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato dei lavori;
- copia dell’atto di trasferimento;
- perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e certificazione attestante l’idoneità; statica delle opere eseguite, qualora queste superino i 450 mc. di consistenza.
Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda (qualora non presente in allegato alla stessa) è obbligatorio produrre:
- elaborati grafici;
- documentazione catastale aggiornata;
- deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile (qualora le opere richieste siano state ultimate successivamente al 30/06/1982) di apposita Certificazione attestante l’idoneità statica e sismica delle opere eseguite, ovvero dichiarazione depositata della non occorrenza della certificazione (nei casi previsti dalla legge);
- eventuale prova dell’avvenuto pagamento del conguaglio oblazione e degli oneri concessori (se dovuti);
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per acquisire pareri in relazione alla presenza di specifici vincoli sovraordinati;
- qualsiasi altra documentazione specificata dalla legge di riferimento.
Cosa si ottiene
Condono edilizio art. 40
Tempi e scadenze
Le domande di condono edilizio verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione salvo la deroga motivata procedura d'urgenza. Durante l'istruttoria possono essere richieste integrazioni documentali o economiche. Le richieste economiche dovranno essere pagate entro i termini espressamente indicati nella comunicazione inviata dall'Ufficio Condono. Le eventuali richieste documentali dovranno essere presentate, in base alla legge, entro il termine perentorio di 3 mesi a pena di decadenza e rigetto dell'istanza. Nel caso di richiesta di integrazioni utilizzare l'apposita modulistica scaricabile dalla presente pagina tematica.
Quanto costa
Per la definizione delle domande di condono edilizio sono previsti oneri e diritti stabiliti direttamente dalla legge di riferimento e variabili in funzione di questa (tipo di condono) e in funzione del tipo di intervento e della localizzazione dell'immobile:
- pagamento dell’oblazione (sempre);
- pagamento degli oneri concessori (se dovuti, in funzione del tipo d’intervento e della sua data di ultimazione);
- pagamento dell’ indennità risarcitoria (se dovuta, in funzione del tipo d’intervento e della sua localizzazione all’interno o meno dell’area soggetta a vincolo paesaggistico);
- diritti di segreteria (sempre);
- imposta di bollo (sempre).
che saranno dettagliati in via definitiva nelle comunicazioni integrative inviate ai singoli interessati. In dette comunicazioni verranno indicate anche le modalità con cui procedere al pagamento di quanto richiesto.
Una volta effettuato il pagamento le attestazioni di versamento dovranno essere trasmesse all'Ufficio Condono tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: edilizia.urbanistica@pec.comune.fi.it.
Procedure collegate all'esito
L'istanza è soggetta al seguente iter:
- verifica formale della documentazione;
- eventuale richiesta di integrazioni documentali;
- eventuale acquisizione di pareri (commissioni, soprintendenza, ecc.);
- istruttoria tecnica;
- eventuale richiesta di conguagli economici;
- adozione del provvedimento finale (previo preavviso di rigetto in caso di esito negativo).
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Servizio Edilizia privata
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.