Separazioni e divorzi assistiti da avvocati o dinanzi a ufficiale di Stato Civile
.
Dettagli
A chi è rivolto
Separazioni e divorzi assistiti da avvocati
- Chi desidera adottare la nuova procedura di separazione o divorzio deve rivolgersi a un Avvocato per verificare i presupposti di legge e seguire gli adempimenti normativi.
- La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni con handicap grave o economicamente non autosufficienti, anche se figli di una sola delle due parti
Separazioni e divorzi dinanzi a ufficiale di stato civile:
- Le coppie possono concludere un accordo di separazione o divorzio direttamente con l’ufficiale di stato civile, ma solo se non hanno figli minori, figli con handicap grave o figli economicamente non autosufficienti.
- L’accordo non può includere patti di trasferimento patrimoniale.
Descrizione
In Italia, esistono due metodi principali per gestire le separazioni e i divorzi. Il primo metodo richiede la presenza di almeno un avvocato per ciascuna parte per negoziare i termini della separazione o del divorzio. Questo metodo può essere utilizzato anche per modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio già esistente.
Il secondo metodo, introdotto più recentemente, permette ai coniugi di presentarsi direttamente all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni precedenti. In questo caso, l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Per promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni, è previsto un doppio incontro con l’ufficiale di stato civile a distanza di almeno 30 giorni. Questo metodo è spesso preferito per la sua semplicità e per la minore conflittualità rispetto ad altri approcci.
Come fare
Separazioni e divorzi assistiti da avvocati
Dopo aver raggiunto un accordo di separazione o divorzio, l’avvocato della parte deve inviare una copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale di Stato Civile entro 10 giorni.
Una volta concluso il procedimento, gli avvocati riceveranno una comunicazione di avvenuta trascrizione dell’accordo. Questa comunicazione può essere inviata tramite posta elettronica certificata o tramite posta ordinaria.
Separazioni e divorzi dinanzi a ufficiale di stato civile
Le coppie che intendono procedere alla separazione consensuale, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, o alla modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio già esistente, devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile. Questo richiede un appuntamento, che può essere preso telefonicamente chiamando i numeri 055-2768568 o 055-2768211 il martedì e il giovedì dalle 08:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17, oppure scrivendo a matrimoni@pec.comune.fi.it o matrimoni@comune.fi.it.
L’accordo può essere ricevuto dal Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio), dal Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero, oppure dal Comune di residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve
Separazioni e divorzi assistiti da avvocati
Questo accordo deve essere accompagnato da certificazioni legali che attestano l’autenticità delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La copia autenticata dell’accordo può essere inviata in diversi modi:
- tramite posta elettronica certificata (PEC), con un documento in formato .pdf.p7m firmato digitalmente da uno degli avvocati che assistono le parti;
- di persona all’Ufficio Protocollo della Direzione Servizi Demografici (Palazzo Vecchio), durante gli orari di apertura;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’Ufficio Matrimoni - Servizio Divorzi, Servizio Servizi Demografici, Palazzo Vecchio, Firenze.
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, almeno di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.
Cosa si ottiene
DIVORZIO - Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati o dinanzi a Ufficiale di Stato Civile
Tempi e scadenze
Quanto costa
Separazioni e divorzi dinanzi a ufficiale di stato civile:
Al momento della stipula dell'accordo, sarà necessario versare al Comune di Firenze un diritto fisso di € 16,00.
Metordo di pagamento:
- con carta di credito tramite il nostro link pagamenti online;
- mediante bonifico bancario a favore del Comune di Firenze Direzione Servizi Territoriali Integrati - specificare nella causale i nomi di entrambi i coniugi o ex coniugi
IBAN: IT75I0306902887100000300015
Per i pagamenti effettuati dall'estero è necessario includere anche il seguente codice SWIFT: BCITITMM
Il giorno dell'accordo va preentata copia della ricevuta bancaria
Procedure collegate all'esito
Separazioni e divorzi assistiti da avvocati
In assenza di figli minori o maggiorenni con handicap grave o economicamente non autosufficienti, l'accordo è valutato dal Procuratore della Repubblica, che emette un nullaosta.
In presenza di figli minori o maggiorenni con handicap grave o economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica emette un'autorizzazione. Se l'accordo non è ritenuto conforme all'interesse dei figli, può essere trasmesso al Presidente del Tribunale per un provvedimento.
L'accordo raggiunto con negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali per separazione, divorzio o modifica delle condizioni.
L'avvocato deve trasmettere l'accordo entro 10 giorni dalla comunicazione del nullaosta o dell'autorizzazione:
- al Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito civile;
- al Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario o altro rito religioso;
- al Comune di trascrizione del matrimonio se celebrato all'estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e uno straniero.
Separazioni e divorzi dinanzi a ufficiale di stato civile
I coniugi possono concludere un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile solo se non hanno figli minori, figli con handicap grave o economicamente non autosufficienti, e l'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale. Tuttavia, l'accordo può prevedere il pagamento di un assegno periodico.
Dal 26 maggio 2015, con la legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per ottenere il divorzio sono ridotti a sei mesi per le separazioni consensuali e a dodici mesi per quelle giudiziali.
Le condizioni di separazione o divorzio possono essere modificate davanti all'Ufficiale di Stato Civile, sempre in assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, per quanto riguarda l'assegno periodico: attribuzione, revoca o revisione quantitativa. Non è consentito includere nell'accordo la liquidazione una tantum dell'assegno di divorzio o la regolamentazione dell'uso della casa coniugale.
La richiesta può essere presentata nel Comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Accedi al servizio
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162 (link)
Reclami ricorsi opposizioni
Per sporgere un reclamo o per effettuare una segnalazione scrivere a: