Convivenza di fatto - Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà)
Dettagli
A chi è rivolto
Può essere richiesta sia da persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia, e che siano:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli presentando certificazione rilasciata dal proprio paese);
- aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune e siano coabitanti.
Sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE (in quanto non residenti in Italia).
Descrizione
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune e coabitanti.
La costituzione della convivenza di fatto non comporta modifiche dello stato civile dei due conviventi.
Può (e non deve) essere corredata da un contratto di convivenza stipulato presso un professionista (avvocato/notaio)
Come fare
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione presentata con la compilazione da parte degli interessati del modello ministeriale utilizzato per l'iscrizione anagrafica scaricabile dalla sezione "Documenti e Modulistica"
Il modulo ministeriale di dichiarazione anagrafica può essere presentato da coloro che intendono costituire la convivenza di fatto, firmato da entrambi i componenti la coppia, allegando copia dei documenti di identità o riconoscimento e deve contenere le seguenti dichiarazioni barrando nella prima pagina, in alto, la casellacome nell'esempio sotto indicato:
[X] Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo):
…………………CONVIVENZA DI FATTO…………
inoltre a pagina 3 del modulo ministeriale barrare e scrivere come nell'esempio sotto indicato
[X] Sussiste il seguente vincolo rispetto al sopraindicato componente della famiglia già residente:
…………………CONVIVENZA DI FATTO…………
La richiesta può essere presentata inviandola a iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (non serve avere una PEC per inviare la documentazione ossia è possibile inviare la documentazione anche da semplici account di posta elettronica) da:
- residenti nella stessa abitazione (sia che appartengano o non appartengano allo stesso stato di famiglia). In questo caso l'oggetto della mail dovrà essere "registrazione di convivenza di fatto"
- residenti nel Comune di Firenze, ma volessero cambiare abitazione (sia che si spostino entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro)
- cittadini che provengono entrambi da fuori Firenze
- da un cittadino proveniente da fuori Firenze e l'altro già resiente nel Comune di Firenze
Nei casi 2) 3) 4) oltre compilare il modulo come sopra indicato è necessario a seguire anche le indicazioni per la richiesta di residenza (vedi sezione schede collegate)
Se la convivenza di fatto è regolata da un contratto di convivenza stipulato di fronte ad un Avvocato o un Notaio lo stesso Avvocato o Notaio dovrà trasmetterlo, entro 10 giorni dalla stipula, all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it
Cosa serve
Presentare il modulo ministeriale compilato come indicato nella sezione "come fare"
Cosa si ottiene
Convivenza di Fatto - Legge Cirinnà - Legge 20 maggio 2016, n. 76
Tempi e scadenze
Nel caso di sola costituzione di Convivenza di Fatto 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Comune.
Nei casi in cui la costituzione di Convivenza di Fatto sia legata ad un procedimento anagrafico di iscrizione o mutazione:
- 2 giorni lavorativi per la rergistrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici;
- 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esisto negativo degli accertamenti.
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio
Ufficio Anagrafe
Vincoli
La convivenza di fatto si scioglie con il venire meno della coabitazione o con dichiarazione di scioglimento (presentata da entrambe o da uno solo dei due componenti la coppia ) inviata al Comune.
La convivenza si scioglie inoltre per matrimonio o unione civile o per morte.
Nel caso i due componenti cambino indirizzo all'interno del Comune di Firenze e rimangano coabitanti, la convivenza di fatto non si scioglie.
Nel caso i due conviventi cambino comune di residenza la dichiarazione di convivenza di fatto deve essere nuovamente presentata al nuovo comune
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" art. 1 commi 36-65
D.P.R. 223/1989
Reclami ricorsi opposizioni
Per effettuare una segnalazione o sporgere un reclamo scrivere a: reclami.anagrafestatocivile@comune.fi.it