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Contributi soggiorni vacanze per persone con disabilità

Servizio attivo

Dettagli

Contributo economico concesso a persone con disabilità in carico ai Servizi sociali a parziale o totale rimborso delle spese sostenute per la fruizione di soggiorni vacanza per un massimo di 14 gg nel periodo giugno-settembre.

A chi è rivolto

Persone con disabilità e in possesso dei seguenti requisiti:

• essere in carico ai servizi socio-sanitari del Comune di Firenze;
• avere un’età compresa tra 18 e 65 anni (per garantire continuità, possono comunque essere individuate come beneficiarie persone con più di 65 anni che nell’ultima edizione abbiano usufruito del contributo comunale per soggiorni-vacanza, regolarmente rendicontato);
• invalido civile con un minimo del 74% e/o riconosciuto con handicap in condizione di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
• non essere beneficiario di altri contributi finanziati da parte del Comune di Firenze o di altri soggetti pubblici destinati alla fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo;
• non partecipare ad altri soggiorni-vacanza organizzati nel periodo estivo da altri soggetti pubblici;
• non aver rinunciato ai soggiorni estivi svoltisi nell’ultima edizione senza aver inviato comunicazione secondo le modalità e i tempi previsti dal disciplinare del servizio dello stesso anno o senza aver restituito gli importi erogati e non dovuti.

Come fare

La domanda andrà presentata attraverso l'apposito servizio on line che sarà attivato nei tempi di seguito indicati. Non saranno ammesse istanze pervenute oltre i termini di seguito indicati, prive della documentazione richiesta (fatto salvo l’esercizio del soccorso istruttorio, ove possibile) ovvero inoltrate con modalità diverse dal servizio on line.

Cosa serve

  • Attestato di invalidità civile con un minimo del 74% e/o del riconoscimento handicap in condizione di gravità ai sensi della legge n. 104/92
  • Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al cosiddetto “ISEE ordinario”
  • Se presente Amministratore di sostegno è necessaria copia della nomina del Tribunale
  • Se la domanda viene presentata da un delegato è necessaria la delega scritta completa di documento del delegante e del delegato

Cosa si ottiene

Contributi soggiorni vacanze per persone con disabilità

Tempi e scadenze

Il servizio on line per la presentazione delle istanze sarà reso attivo per 15 giorni a partire dal 5 ottobre 2026, salvo differimento dei termini.

Quanto costa

Non sono previsti costi a carico del cittadino per la presentazione della richiesta.

Procedure collegate all'esito

Dal momento che il contributo, per l’anno 2026 è riconosciuto esclusivamente a rimborso delle spese sostenute, lo stesso sarà erogato, agli aventi diritto, in un’unica soluzione previa presentazione dell’istanza già corredata dei giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione di un soggiorno di vacanza della durata massima di 15 giorni (14 notti) effettuato nel periodo giugno – settembre 2026

Accedi al servizio

Vincoli

I contributi verranno erogati esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità verrà stilata una graduatoria ai sensi dell'Art. 6 del Disciplinare

Reclami ricorsi opposizioni

Gli strumenti di tutela nel corso del procedimento amministrativo sono previsti dalla Legge n. 241/1990 e, nei confronti del provvedimento amministrativo finale, dal D.Lgs. n. 104/2010 in materia di processo amministrativo. In particolare, si ricorda che nei confronti del provvedimento finale è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in alternativa, entro 120 giorni, può essere presentato il ricorso straordinario previsto al capo III del DPR n. 1199/1971.

In caso di silenzio della pubblica amministrazione, può essere presentato ricorso al TAR Toscana decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo

Ultimo aggiornamento:

07/08/2026, 11:41

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