Patrimonio - Rimozione vincoli convenzionali
Dettagli
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai proprietari di alloggi e relative pertinenze realizzati nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica (P.E.E.P. ’63, Piano straordinario Casa ’87, P.E.E.P. ’92, P.R.U. “S. Bartolo a Cintoia”, P.U.R. “Ex Gover”, P.U.E. “Pontignale”), che abbiano già trasformato il diritto di superficie in proprietà o sostituito le convenzioni originarie.
Descrizione
Il servizio consente ai proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di richiedere la rimozione dei vincoli convenzionali che stabiliscono il prezzo massimo di cessione e il canone massimo di locazione delle unità abitative e delle relative pertinenze.
La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile nella sezione “Documenti e modulistica” e corredata dalla documentazione necessaria, compresa la comunicazione della quota millesimale predisposta dall’amministratore di condominio e le copie dei documenti di identità dei proprietari.
La procedura prevede l’invio dell’istanza al Comune di Firenze tramite posta elettronica ordinaria o PEC, la verifica e l’offerta da parte dell’Amministrazione, il pagamento del corrispettivo dovuto e, infine, la stipula dell’atto che modifica le precedenti convenzioni.
Il corrispettivo è calcolato in base ai criteri stabiliti dall’art. 31 della legge 448/1998 e dalla deliberazione comunale vigente. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite i canali PagoPA.
Il servizio è riservato ai proprietari in regola con gli obblighi contrattuali assunti nelle convenzioni originarie.
Come fare
L’interessato deve presentare una specifica istanza utilizzando la modulistica disponibile nella sezione “Documenti e modulistica”, comprensiva del modello di comunicazione della quota millesimale predisposto dall’amministratore di condominio, nonché della copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i proprietari.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere trasmessa:
- a mezzo posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: trasmissione.documenti.peep@comune.fi.it;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: direz.patrimonio@pec.comune.fi.it;
- oppure consegnata in formato cartaceo presso lo sportello competente.
Successivamente, la Direzione Patrimonio formula l’offerta con l’indicazione del corrispettivo dovuto. Tale importo deve essere versato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, secondo le modalità indicate nel modello di pagamento trasmesso dall’Amministrazione.
A seguito del pagamento, si procede con la predisposizione e la stipula dell’atto di rimozione dei vincoli convenzionali, rogato da notaio incaricato o dal Segretario comunale, con oneri a carico del richiedente.
Cosa serve
Per presentare la richiesta di rimozione dei vincoli convenzionali occorrono:
- modulo “Richiesta eliminazione vincoli”, compilato e sottoscritto;
- modulo di comunicazione della quota millesimale predisposto dall’amministratore di condominio;
- copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i proprietari richiedenti;
- eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dal Comune ai fini dell’istruttoria.
Cosa si ottiene
Con la conclusione della procedura si ottiene l’atto pubblico di rimozione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione degli alloggi e delle relative pertinenze.
L’atto, stipulato davanti a notaio o al Segretario comunale, modifica la convenzione originaria e consente la piena disponibilità dell’immobile senza le limitazioni precedentemente previste.
Tempi e scadenze
- La rimozione dei vincoli convenzionali può essere richiesta solo dopo almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’alloggio o dalla stipula della convenzione originaria.
- I tempi di lavorazione della pratica dipendono dall’istruttoria interna del Comune e dalla presentazione completa della documentazione richiesta.
- Il pagamento del corrispettivo deve avvenire secondo le modalità e i termini indicati nell’offerta del Comune, prima della stipula dell’atto di rimozione dei vincoli.
- La stipula dell’atto può essere effettuata da notaio o dal Segretario Comunale, con spese a carico dei richiedenti.
Quanto costa
Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli convenzionali è determinato ai sensi dell’art. 31 della Legge 448/1998.
La deliberazione comunale stabilisce che l’importo sia pari al 50% del valore risultante dall’applicazione del comma 48, con una riduzione proporzionale in base al tempo trascorso tra la stipula della convenzione originaria e la presentazione della richiesta.
Il valore di riferimento è aggiornato annualmente con deliberazione comunale, adottata ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, allegata al bilancio di previsione.
Le spese per la stipula dell’atto (notaio o Segretario comunale) restano a carico dei richiedenti.
Procedure collegate all'esito
Al completamento della procedura di rimozione dei vincoli convenzionali, l’atto modificativo della convenzione originaria consente le seguenti azioni:
- piena disponibilità dell’immobile per cessione o locazione senza limiti di prezzo;
- possibilità di aggiornare registrazioni catastali e contrattuali in conformità all’atto modificativo;
- gestione libera delle pertinenze e dell’unità abitativa secondo le normative vigenti;
- eventuale comunicazione agli enti pubblici competenti per aggiornamento dei registri immobiliari e fiscali.
Accedi al servizio
Direzione Patrimonio - Ufficio Stime e Valutazioni
Vincoli
Gli alloggi e le relative pertinenze realizzati in ambito di edilizia residenziale pubblica sono soggetti a:
- Prezzo massimo di cessione;
- Canone massimo di locazione;
- eventuali obblighi derivanti dalle convenzioni originarie e dalle agevolazioni pubbliche ricevute.
I vincoli possono essere rimossi solo dopo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i tempi minimi dal primo trasferimento e le condizioni previste dall’art. 31 della Legge 448/1998.
Casi particolari
- Gli alloggi che hanno beneficiato di contributi agevolati da parte della Regione Toscana richiedono, in caso di vendita entro il decimo anno, la estinzione o il trasferimento del contributo secondo le modalità previste dalla Regione.
- Non possono accedere alla procedura i proprietari inadempienti agli obblighi contrattuali previsti dalle convenzioni originarie.
- La rimozione dei vincoli è possibile solo per proprietari che hanno completato la trasformazione del diritto di superficie in proprietà o hanno sostituito le convenzioni relative alle aree cedute in proprietà.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 31, commi 46, 47 e 49bis;
- Legge 28 dicembre 2000, n. 448, art. 31, commi 46, 47 e 49bis;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 172, comma 1, lettera c);
- Normativa regionale relativa ai contributi agevolati per l’edilizia residenziale pubblica;
- Disposizioni comunali vigenti sulle procedure di rimozione dei vincoli convenzionali e determinazione dei corrispettivi.