Patrimonio - Convenzioni P.E.E.P.
Dettagli
A chi è rivolto
Proprietari di alloggi e relative pertinenze realizzati nell’ambito dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971, che intendono richiedere la modifica della convenzione originaria, purché gli alloggi siano vendibili dopo 10 o più anni dalla stipula e a soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata.
Descrizione
La procedura riguarda la modifica delle convenzioni attuative dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) per gli alloggi e le pertinenze di proprietà dei soggetti interessati. Il procedimento consente ai proprietari di presentare istanza, corredata di documentazione necessaria, per richiedere l’adeguamento della convenzione originaria stipulata con il Comune di Firenze. La procedura prevede: la verifica dei requisiti dei richiedenti; l’offerta economica del Comune; il calcolo del corrispettivo secondo la normativa vigente e le delibere comunali; il pagamento tramite i canali PagoPA; la redazione della scheda tecnica e la stipula del nuovo atto convenzionale, che può essere rogato da notaio o dal Segretario Comunale. La modifica della convenzione comporta la decadenza dei vincoli originari, eccetto quelli relativi al prezzo massimo di vendita e al canone massimo di affitto, secondo le disposizioni normative vigenti. L’iter assicura la gestione digitale e cartacea dei documenti e il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679/UE e normativa nazionale).
Come fare
- Preparare l’istanza:
- Compilare il modulo “Richiesta modifica convenzione” (scaricabile dalla sezione Documenti e Modulistica).
- Allegare:
- Modulo di comunicazione della quota millesimale compilato dall’amministratore di condominio.
- Copia del documento d’identità e codice fiscale di tutti i proprietari richiedenti.
- Invio della documentazione:
- Tramite posta elettronica firmata e scannerizzata: trasmissione.documenti.peep@comune.fi.it
- Tramite PEC: direz.patrimonio@pec.comune.fi.it
- Procedura interna del Comune:
- Verifica dei requisiti dei richiedenti.
- Emissione dell’offerta economica da parte del Comune.
- Determinazione dirigenziale dell’importo e autorizzazione alla stipula.
- Redazione della scheda tecnica e trasmissione all’ufficio contratti.
- Pagamento del corrispettivo:
- Tramite PagoPA, presso sportelli postali, tabaccherie, ricevitorie, supermercati abilitati o online.
- Non è più possibile il pagamento tramite bonifico bancario.
- Stipula del nuovo atto:
- Rogato da notaio o dal Segretario Comunale, con spese a carico dei richiedenti.
- La modifica comporta la decadenza dei vincoli originari, salvo quelli relativi a prezzo massimo di vendita e canone massimo di affitto.
Cosa serve
- Modulo di richiesta
- “Richiesta modifica convenzione” compilata secondo lo schema tipo disponibile nella sezione Documenti e Modulistica.
- Documentazione aggiuntiva:
- Modulo di comunicazione della quota millesimale compilato dall’amministratore di condominio.
- Copia documento d’identità di tutti i richiedenti/proprietari.
- Codice fiscale di tutti i richiedenti/proprietari.
- Requisiti dei richiedenti:
- Essere proprietari di alloggi e relative pertinenze realizzati nell’ambito dei P.E.E.P., in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971.
- L’alloggio deve essere vendibile dopo almeno 10 anni dalla stipula originaria, a soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata.
- Pagamento del corrispettivo:
- Tramite canali PagoPA (sportelli abilitati, online o home banking).
- Non è più possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.
Cosa si ottiene
- Modifica della convenzione originaria
- Aggiornamento formale dei termini e condizioni della convenzione attuativa degli alloggi P.E.E.P. con il Comune di Firenze.
- Decadenza dei vincoli originari
- Tutti i vincoli presenti nell’originaria convenzione decadono, eccetto quelli relativi al prezzo massimo di vendita e al canone massimo di affitto, stabiliti secondo le disposizioni normative vigenti.
- Regolarizzazione della proprietà
- Possibilità di cedere l’alloggio a soggetti con requisiti per l’edilizia agevolata, rispettando le condizioni aggiornate della convenzione.
- Sicurezza giuridica e trasparenza
- Stipula di un atto ufficiale (rogato da notaio o Segretario Comunale) con registrazione e tutela legale dei diritti dei proprietari.
- Gestione digitale e cartacea dei documenti
- Tutti i documenti e i pagamenti vengono gestiti secondo procedure trasparenti e tracciabili tramite PagoPA e protocolli comunali.
Tempi e scadenze
La procedura di modifica delle convenzioni P.E.E.P. si articola nelle seguenti fasi temporali:
- Presentazione dell’istanza – La richiesta può essere inviata dai proprietari interessati in qualsiasi momento, previa verifica del possesso dei requisiti di legge.
- Istruttoria e offerta economica – L’ufficio Patrimonio del Comune di Firenze procede alla verifica della documentazione e all’emissione dell’offerta economica entro i tempi tecnici necessari all’espletamento dell’istruttoria.
- Pagamento del corrispettivo – Deve essere effettuato entro i termini indicati nell’offerta, esclusivamente tramite i canali PagoPA; il mancato pagamento entro i termini indicati comporta la sospensione della procedura.
- Redazione della scheda tecnica e trasmissione all’ufficio contratti – Avviene subito dopo la determinazione dell’importo e la verifica del pagamento, in conformità alle procedure interne del Comune.
- Stipula del nuovo atto convenzionale – La modifica della convenzione diventa efficace al momento della stipula, che può essere effettuata da notaio o dal Segretario Comunale.
Tutte le fasi assicurano la tracciabilità dei dati e dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione digitale e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679/UE).
Quanto costa
La procedura di modifica delle convenzioni P.E.E.P. comporta il pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31, commi 46 e 48, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e secondo le delibere comunali vigenti.
- Determinazione del corrispettivo – L’importo è calcolato dal Comune di Firenze conformemente alla delibera G.M. n. 537/2011, su parere dell’ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quanto determinato ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche.
- Modalità di pagamento – Il versamento può avvenire esclusivamente tramite i canali PagoPA:
- Sportelli postali, tabaccherie, ricevitorie e supermercati abilitati;
- Servizio online tramite il sito PagoPA o home banking delle banche e Poste Italiane (CBILL o PagoPA).
- Non è più possibile il pagamento tramite bonifico bancario.
- Spese accessorie – Eventuali spese notarili o di stipula dell’atto sono a carico dei richiedenti, come previsto dallo “Schema nuova convenzione PEEP” disponibile nella sezione Moduli.
Il pagamento consente di completare la procedura e ottenere la modifica ufficiale della convenzione, con tracciabilità digitale e rispetto della normativa sulla trasparenza e protezione dei dati personali.
Accedi al servizio
Direzione Patrimonio - Ufficio Stime e Valutazioni
Vincoli
- Prezzo massimo di vendita – Resta vigente il limite massimo di cessione stabilito dall’art. 3 della delibera G.M. 1021/812 dell’8/9/2000, modificata con delibera G.M. 153/216 del 31/03/2009, applicabile agli alloggi modificati.
- Canone massimo di affitto – Permane il vincolo sul canone massimo, definito secondo le stesse disposizioni normative, per garantire l’accesso agevolato all’edilizia popolare.
- Durata dei vincoli – Il vincolo sul prezzo massimo decade automaticamente se sono trascorsi 30 anni dalla stipula originaria della convenzione tra Comune e società cooperativa.
- Decadenza degli altri vincoli – Tutti gli altri vincoli presenti nella convenzione originaria cessano automaticamente al momento della stipula del nuovo atto di modifica.
Casi particolari
- Alloggi non ancora vendibili – Per gli alloggi che non hanno completato il periodo minimo di 10 anni dalla costruzione, la modifica della convenzione non può essere richiesta fino al termine di tale periodo.
- Decadenza automatica del vincolo del prezzo massimo – Nel caso in cui siano trascorsi 30 anni dalla stipula originaria della convenzione tra Comune e società cooperativa, il vincolo sul prezzo massimo decade automaticamente.
- Proprietà frazionata o multipla – Se l’alloggio è di proprietà condivisa tra più soggetti, tutti i proprietari devono presentare congiuntamente l’istanza e allegare copia dei documenti d’identità, codice fiscale e comunicazione della quota millesimale fornita dall’amministratore di condominio.
- Pagamento parziale o ritardato – Eventuali ritardi o pagamenti incompleti sospendono la procedura fino al completo adempimento, secondo i termini previsti nell’offerta comunale.
- Modifiche successive alla stipula – Eventuali richieste di ulteriori modifiche devono seguire un nuovo iter procedurale completo, comprese tutte le verifiche e determinazioni di legge.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- art. 31, commi 46 e 48 della Legge 23 dicembre 1998 n°448;
- provvedimento deliberativo ( annuale ) della Giunta Municipale del Comune di Firenze