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Sentenze straniere: riconoscimento, trascrizione e/o annotazione

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Dettagli

Le sentenze pronunciate all'estero di separazione,  divorzio o di annullamento di matrimoni/unioni civili, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri di Stato Civile

A chi è rivolto

La documentazione necessaria deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile dove è registrato il matrimonio in Italia (comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero) dalla competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, che ne valuta i requisiti, provvede alla traduzione e all'eventuale legalizzazione, oppure può essere prodotta all’Ufficio di Stato Civile personalmente dagli interessati.

La sentenza di nullità ecclesiastica viene deve esssere delibata dalla Corte d'Appello.

Descrizione

Le sentenze pronunciate all'estero di separazione,  divorzio o di annullamento di matrimoni/unioni civili, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri di Stato Civile

Come fare

La richiesta viene inotrata tramite la competente Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero.

Nel caso di consegna diretta all'Ufficio di Stato Civile è necessario rivolgersi all'ufficio Matrimoni che, in base alla situazione specifica, valuterà la completezza e regolarità della documentazione.

L’accesso all'Ufficio Matrimoni  può avvenire soltanto su appuntamento contattando gli uffici via mail o telefonicamente, come sottoindicato:

Per informazioni specifiche telefonare ai numeri 055-2768568 e 055-2768211   nei seguenti orari:
- martedì e giovedì      08:30 - 13:00
- martedì e giovedì      14:30 - 17:00

Cosa serve

Nel caso DI SENTENZE EMESSE NEI PAESI EXTRA COMUNITARI ED IN DANIMARCA, nonchè quelle emesse PRIMA  del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea (Legge 218/1995) i documenti da presentare sono:

  • istanza (vedi allegato)
  • sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
  • certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione così come previsto dall'art. 64, punto D della Legge 218/1995.

La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'AIA (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione)

tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato)

Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore necessita che sia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale.

E' necessaria la dichiarazione degli interessati (cittadini italiani) per i punti B-E-F dell'art. 64 della Legge 218/1995.

Nel caso di DECISIONI EMANATE DA AUTORITA' DI PAESI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (esclusa la Danimarca) emesse dopo il 1° marzo 2001 (Regolamento C.E. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2001 sostituito dal Regolamento C. E. 2201/2003 entrato in vigore il 1° marzo 2005), i documenti da presentare sono:

  • istanza (vedi allegato)
  • certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;
  • se necessaria, copia autentica della decisione emessa dell'Autorità straniera esente da legalizzazione.

Se necessita la traduzione, deve essere effettuata:

  • o dall'Autorità diplomatica all'estero;
  • o dal traduttore giurato all'estero (firma legalizzata dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o con apposizione dell'Apostille prevista dalla convenzione dell'AIA);
  • o in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzia al cancelliere del Tribunale).

Se si tratta di DECISIONE CONTUMACIALE si deve inoltre produrre:

  • l'originale o copia autentica del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto è stato notificato o comunicato al contumace;
  • documento che il convenuto ha accettato la decisione.

Anche a questi documenti deve essere allegata una traduzione come sopra indicata.

  • è necessaria la dichiarazione degi interessati (cittadini italiani) per i punti C-D dell'art. 22 Regolamento C.E. 2201/2003

Cosa si ottiene

DIVORZIO - Sentenze straniere: riconoscimento, trascrizione e/o annotazione

Tempi e scadenze

Termine di conclusione:
Il procedimento si conclude entro 365 giorni.

Tempi medi:
 150 giorni.

Quanto costa

Se la richiesta è rivolta dirattamente dal privato cittadino all'Ufficio di Stato Civile occorre una marca da bollo da €.16,00.

Procedure collegate all'esito

L'Ufficiale di Stato Civile trascrive la sentenza che annota a margine dell'atto di matrimonio e ne dà comunicazione, per gli sposi, all'ufficio anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero di stato ed al comune di nascita per l'annotazione.

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Stato Civile.

Vincoli

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI:
a) i moduli sono predisposti per la compilazione on line ma non per la firma digitale;
b) la firma deve essere apposta in forma "autografa" sul modulo compilato e stampato;
c) per la trasmissione telematica digitalizzare il modulo compilato e firmato e inviarlo insieme alla copia di un documento di identità valido;
d) i dati obbligatori sono segnalati da campi con cornice rossa.

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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