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Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati

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Dettagli

La negoziazione assistita è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di risolvere una controversia con l’assistenza di avvocati, attraverso un accordo volontario basato sulla buona fede e la lealtà, introdotto dal decreto giustizia (d.l. n. 132/2014).

A chi è rivolto

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti:

- in assenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che emette un nullaosta;

- in presenza  di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica emette un'autorizzazione; qualora valuti l'accordo non rispondente all’interesse dei figli, può trasmettere l’accordo stesso al Presidente del Tribunale che, a sua volta, emette il provvedimento del caso.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da Avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio .

L'Avvocato della parte, una volta formalizzato l’accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro il termine di 10 giorniche decorre dalla data di comunicazione alle partidel provvedimento (nullaosta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, a cura della Segreteria o della Cancelleria.

Il suddetto accordo deve essere trasmesso, a seconda dei casi :

- al Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio se questo è stato celebrato con rito civile;
- al Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio se questo è stato celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
- al Comune di trascrizione del matrimonio se questo è stato celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.   

Come fare

L'Ufficiale di Stato Civile dovrà ricevere dall'Avvocato della parte, entro 10 giorni, copia autenticata dell'accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge relative alle autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La copia autenticata dell'accordo unitamente al modello ISTAT debitamente compilato, potrà essere trasmessa:

- via posta elettronica certificata ( @pec. ), entro i termini previsti dalla normativa, alla casella servizidemografici@pec.comune.fi.it in formato .pdf.p7m com firma digitale di uno degli Avvocati che assistono le parti attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo,

ovvero,

- presentata all'Ufficio Protocollo della Direzione Servizi Demografici, Piano ammezzato, Palazzo Vecchio, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00;

ovvero,

- inviata a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno all'indirizzo Ufficio Matrimoni - Servizio Divorzi, Servizio Servizi Demografici, Palazzo Vecchio, Piazza Signoria - 50121, Firenze
N.B. In questo caso, occorre specificare sulla busta, CONTIENE ACCORDO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO
 

A conclusione del procedimento, gli Avvocati riceveranno una comunicazione di avvenuta trascrizione dell'accordo tramite pec (se indicata nell'accordo) o tramite posta ordinaria.

Gli interessati potranno chiedere informazioni telefonando al 055-2768568 e 055-2768211   nei seguenti orari:

- martedì e giovedì      08:30 - 13
- martedì e giovedì      14:30 - 17

 

Cosa serve

L'Avvocato incaricato deve presentare, entro 10 giorni dal nulla osta o dall'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, copia autenticata dell'accordo autorizzato, munito delle certificazioni di legge relative alle autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Cosa si ottiene

DIVORZIO - Separazioni e Divorzi assistiti da Avvocati

Tempi e scadenze

80
giorni

dalla presentazione della convenzione.

Ulteriori informazioni

Nella sezione "link esterni" sono riportati i collegamenti:

- alla pagina dell'ISTAT nella quale sono fornite informazioni in merito alla rilevazione obbligatoria e alla compilazione del Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio;
- al modulo da compilare Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio

Le rilevazioni dell'Istat su separazioni e divorzi sono inserite nel Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013 (DPCM 21 marzo 2013), prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 – convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, nel Programma statistico nazionale 2014-2016 e nel Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016, questi ultimi entrambi in corso di approvazione.

L'obbligo di risposta per i soggetti privati è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 19 luglio 2013. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo sarà sancito dal decreto di approvazione del nuovo Programma statistico nazionale e dell'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati ad esso collegato. Per i soggetti pubblici il medesimo obbligo è disciplinato dal citato art. 7 del d.lgs. n. 322/1989.

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in  Legge 10 Novembre 2014, n. 162

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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