Salta al contenuto principale Skip to footer content

Isolotto, il Comune vince in appello: valido l’atto del 1967 sull’urbanizzazione dell’area

Dettagli

La Corte d’Appello ribalta il primo grado su una vicenda legata alla trasformazione del quartiere e alla cessione di alcune aree. L'assessore Danti: “Confermata la correttezza dell’azione amministrativa”, l'assessora Biti: “Decisione che ribadisce la natura urbanistica della cessione”
Data:

24 Aprile 2026

Tempo di lettura:

2 minuti, 50 secondi

Descrizione

Il Comune di Firenze ha vinto la causa sui terreni dell’Isolotto. La corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato valido l’atto del 14 dicembre 1967 con cui alcune aree furono trasferite all’amministrazione nell’ambito dello sviluppo urbanistico della zona. La decisione, depositata lo scorso 23 aprile, ribalta integralmente sentenza del tribunale di Firenze del 2023, che aveva invece accolto le domande degli eredi Corti, dichiarando nullo l’atto, riconoscendo la loro proprietà dei terreni e condannando il Comune alla restituzione delle aree e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima.
“La sentenza - ha sottolineato l’assessore al patrimonio Dario Danti - riconosce la correttezza del percorso amministrativo seguito negli anni nella gestione di alcune aree interessate dai processi di urbanizzazione dell’Isolotto, confermando la solidità degli atti che hanno strutturato lo sviluppo della città”.
“La pronuncia ribadisce la natura urbanistica della cessione - ha evidenziato l’assessora all’urbanistica Caterina Biti - inserita nel quadro del piano regolatore e delle scelte di pianificazione che hanno guidato la trasformazione di quell’area strategica per Firenze”.
Secondo la corte d’appello, l’atto del 1967, pur formalmente indicato come “donazione senza accettazione”, non è una donazione in senso tecnico. I giudici escludono infatti la presenza di un vero intento liberale, affermando che “non è ravvisabile alcun animus donandi”, e ricostruiscono l’operazione come una cessione collegata allo sviluppo urbanistico dell’area.
La vicenda, sottolinea la sentenza, si inserisce nel contesto del piano regolatore del 1962 e delle richieste edilizie presentate dal proprietario dell’epoca , Guglielmo Corti, che nel 1965 aveva ottenuto il via libera a diversi progetti edilizi subordinati alla cessione di alcune aree necessarie per strade e verde pubblico.
In questo quadro, i giudici qualificano il rogito come parte di un’operazione più ampia, definendolo un atto inserito in un assetto negoziale complessivo funzionale all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, e quindi non riconducibile alla disciplina della donazione. Respinta anche la tesi che contestava la validità dell’atto e sosteneva l’illegittima occupazione dei terreni da parte del Comune oltre alla domanda di usucapione: secondo la sentenza d'appello non è stato provato che gli eredi li abbiano posseduti come veri proprietari per almeno 20 anni in modo continuo. I terreni restano quindi legati alla cessione del 1967 riconosciuta valida dalla corte.
La corte ha infine condannato gli eredi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle spese della consulenza tecnica d’ufficio. (fn)

Ultimo aggiornamento:

24/04/2026, 17:32

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri