Il Tar dà ragione al Comune sul divieto di trasferimento di una licenza di somministrazione in piazza Duomo
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23 Ottobre 2025
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Il Tar della Toscana si è pronunciato contro il ricorso di un’attività a cui la Direzione Attività economiche e Turismo del Comune di Firenze aveva negato, in base al Regolamento Unesco, il trasferimento di una licenza di alimenti e bevande da via Maso Finiguerra a piazza del Duomo. Con la sentenza, che dà ragione all’Amministrazione Comunale, sono stati rigettati in toto i motivi del ricorso ed è stata sancita la piena applicabilità del Regolamento Unesco.
Il ricorso era stato presentato contro i provvedimenti della Direzione Attività economiche e Turismo del Comune di Firenze, che aveva bloccato il trasferimento dell’attività in base all’articolo 8 comma 4 del Regolamento Unesco, che vieta espressamente lo spostamento di specifiche tipologie di vendita, tra cui cui quella di somministrazione, in determinate strade.
I ricorrenti avevano presentato una Scia di trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ritenendo di usufruire delle esclusioni dai divieti di insediamento, grazie all’esistenza di un procedimento edilizio avviato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (approvato il 27 aprile 2023).
La Direzione Attività economiche e Turismo nei propri provvedimenti aveva invece evidenziato che il trasferimento non era possibile, in quanto l’adempimento tecnico non esplicitava inequivocabilmente l’intenzione di adibire i locali di Piazza Duomo ad una futura attività di somministrazione, ma semplicemente era finalizzata alla sola realizzazione di un servizio igienico.
Considerato tutto questo, il Collegio ha ritenuto che la Scia Edilizia del 2023 riferita alla realizzazione di un bagno per disabili non risultava collegata al progetto di trasferimento dell’attività nei locali di Piazza Duomo; la Scia Commerciale di trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Piazza Duomo, inoltre, ricadeva pienamente sotto la disciplina del Regolamento Unesco 2023, e quindi che i provvedimenti della Direzione Attività economiche e Turismo fossero legittimi e pertanto non accoglibili gli ulteriori motivi di ricorso procedimentali.
Per questi motivi il Tar della Toscana ha respinto il ricorso, confermando la corretta applicazione della norma del Regolamento Unesco da parte della Direzione Attività economiche e Turismo.
(mg)

