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Ex Convitto della Calza, notificata alla proprietà un’ordinanza di cessazione dell’utilizzo turistico ricettivo e per somministrazione dell’immobile

Dettagli

Il provvedimento della Direzione Urbanistica fa seguito agli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale e dagli uffici dell’Amministrazione Comunale
Data:

4 Dicembre 2025

Tempo di lettura:

1 minuto, 49 secondi

Descrizione

Notificata nel pomeriggio di oggi alla proprietà dell’ex Convitto della Calza un’ordinanza “di cessazione dell’uso difforme” dei locali. L’atto della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze fa seguito agli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale e dagli uffici dell’Amministrazione Comunale e ordina la fine dell’utilizzo turistico ricettivo e commerciale per la somministrazione autonoma dell’immobile, entro il termine massimo di 90 giorni.

“Gli accertamenti fin qui svolti – si legge nelle conclusioni istruttorie riportate nell’ordinanza - e i servizi on-line di promozione e prenotazione evidenziano il mancato avvio dell’attività principale di SPA- centro benessere e relativa foresteria con annessi servizi di ristorazione per gli ospiti e, viceversa, la presenza, ai piani superiori (dove era prevista la foresteria al servizio degli ospiti della SPA-centro benessere) di un’attività turistico-ricettiva autonoma e provvista di spazi accessori di SPA, con questo invertendo la relazione corretta tra le funzioni previste in progetto e determinando un cambio d’uso a turistico-ricettivo, non ammesso dalla disciplina urbanistica previgente (R.U.) e vigente (N.T.A. del P.O. artt.12 e 64)”.

“Gli accertamenti svolti e la presenza dell’insegna del ristorante sulla pubblica via  - è inoltre specificato nelle conclusioni istruttorie - evidenziano altresì, a fronte del mancato avvio dell’attività principale di centro benessere - SPA e relativa foresteria con annessi servizi di ristorazione per gli ospiti, viceversa l’insediamento di attività di ristorazione aperta al pubblico generico, invertendo anche per tale attività complementare la relazione corretta e configurando un cambio d’uso verso l’uso commerciale non previsto nei titoli edilizi e non ammesso dalla disciplina urbanistica previgente (R.U.) e vigente (N.T.A. del P.O. art.12)”.
(mg)

Ultimo aggiornamento:

04/12/2025, 18:20

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