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Del Re (Firenze Democratica): “Complesso ex Bufalini: perché è un caso isolato insieme all’ex Teatro Comunale”

Dettagli

“Furono gli unici 2 casi esclusi dal blocco varato con variante urbanistica, che adesso va eliminata se si vuol ‘salvare’ Ex Bufalini”
Data:

24 Luglio 2026

Tempo di lettura:

4 minuti, 19 secondi

Consiglio comunale
capogruppo firenze democratica

Descrizione

Queste le dichiarazioni della consigliera comunale di Firenze Democratica, Cecilia Del Re:

“Abbiamo fatto accesso agli atti per leggere la convenzione del 2017 e gli atti del giudizio relativi al complesso dell’Ex Bufalini, ed abbiamo constatato che si trattava di una convenzione che prevedeva l’uso residenziale. Non veniva fatto nessun accenno al tema affitti turistici, e neppure a quello delle attività ricettive extra-alberghiere (quelle disciplinate da legge regionale, che fino alle ultime modifiche della legge regionale si potevano insediare in immobili di tipo residenziale). 

Quando poi nell’aprile 2025 l’attuale amministrazione si è trovata ad approvare la variante urbanistica per bloccare affitti turistici e attività ricettive extralberghiere in area Unesco, ha (sciaguratamente e colpevolmente) accolto 2 osservazioni tra quelle pervenute che chiedevano di essere escluse dal blocco: quelle formulate da Hines per l’Ex Teatro Comunale e quelle di Namira per il complesso di via Bufalini. 

Le motivazioni ci lasciarono molto perplessi, e lo contestammo subito: nella delibera è infatti possibile leggere che tali osservazioni furono ritenute meritevoli di essere accolte “per l’ingente investimento economico fatto” dalle 2 società. In buona sostanza, l’amministrazione ha avuto il timore di ricorsi in caso di bocciatura di queste 2 osservazioni, e quindi ha escluso questi 2 complessi dal blocco, deliberando così sul piano urbanistico che in quei complessi - dove i lavori erano ancora in corso - si potesse svolgere attività turistica. 

L’ex Teatro comunale, dopo l’accoglimento dell’osservazione, ha avviato con scia l’attività imprenditoriale di CAV (Casa appartamento vacanze, disciplinata da legge regionale, che quindi non ha neppure alcuna scadenza temporale), mentre nel complesso dell’Ex Bufalini i lavori erano (e sono) ancora in corso, e dunque non han potuto prendere il Cin e avviare alcuna attività. 

Grazie poi alla Legge regionale Toscana del 31.12.2024, che ha introdotto il sistema delle autorizzazioni per gli affitti turistici e dato la possibilità di eliminare ogni diritto acquisito, l’amministrazione ha varato successivamente anche un regolamento per disporre il blocco di nuovi affitti turistici in centro storico, che questa volta non ha previsto alcuna eccezione per complessi ricadenti in quest’area. Ergo, dentro a questo blocco è rientrato anche il complesso dell’Ex Bufalini. 
Da qui l’impugnativa al Tar da parte della proprietà dell’Ex Bufalini, perché se da una parte il comune li aveva esclusi dal blocco con la variante urbanistica, dall’altra invece li aveva inclusi nel blocco col regolamento di tipo commerciale varato dall’assessorato allo sviluppo economico. 

Di fronte a questa contraddizione, rilevata ovviamente anche dal Tar, i giudici amministrativi affermano che la pianificazione urbanistica prevale sulla regolamentazione commerciale, e che quindi il blocco disposto dal regolamento non poteva valere anche per il complesso dell’Ex Bufalini perché era stato lo stesso comune nell’aprile 2025 a sancire che in quel complesso immobiliare potevano farci affitti turistici e attività ricettive extralberghiere.

Tutto ciò dimostra come, oltre ad essere stato ingiusto da un punto di vista sociale (perché sono state accolte solo le osservazioni dei grandi gruppi di investimento, e non quelle dei privati cittadini), sia stato pure un errore accogliere quelle osservazioni perché hanno legittimato l’uso turistico nell’Ex Teatro comunale e nel complesso di via Bufalini. 

Alla luce di tutto ciò, e alla luce anche del fatto che la variante urbanistica verrà di sicuro ritenuta illegittima dal consiglio di Stato (in base ad una recente pronuncia della corte costituzionale), per evitare questo contrasto è necessario che a disciplinare la materia sia solo il regolamento sugli affitti brevi. Così, verrebbe meno quella previsione urbanistica dell’aprile 2025, e così in quell’immobile almeno gli affitti brevi verrebbero vietati dal regolamento.

Eliminando la variante e applicando in prospettiva solo il regolamento, si eliminerebbero anche tutte quelle posizioni di rendita che hanno fino ad adesso drogato il mercato immobiliare in relazione al possesso o meno di un Cin registrato prima del 31.07.2024. Con meccanismi e sistemi poco chiari, come dimostra anche il caso Montedomini”. (s.spa.)

Ultimo aggiornamento:

24/07/2026, 16:02

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