Descrizione
“Per il consiglio comunale odierno avevo preparato un importante question time volto a chiedere perché nei locali del cosiddetto “cubo nero” tutte le attività sono ancora in corso. Tanto quelle edilizie (una parte del cantiere è ancora aperta) quanto quelle ricettive (attive perlomeno dalla prima metà di settembre). La domanda è d’obbligo, dopo aver notato la decisa azione di sospensione dell’attività per il caso del Convitto della Calza, nonché dopo aver osservato l’ondivago percorso di risposte che il mio lavoro di controllo da consigliere di opposizione ha ricevuto nei vari atti dal 23 agosto in poi. Scoppiato il caso in agosto, ho infatti proposto attività di indagine per la commissione urbanistica, ma sono stato fermato con varie affermazioni di assoluta correttezza delle procedure seguite. Proseguendo l’analisi dei documenti e richiedendone ogni dettaglio, ricevuto non senza fatica, ho scorto più di una contraddizione negli atti e nelle risposte. Alla data del 17 novembre, con una serie di domande molto precise, ho finalmente ottenuto ciò che serviva: la “riedizione di nuovi procedimenti di verifica” per il cubo nero.
Oggi, dunque, chiedo quali provvedimenti operativi prenderà l’Amministrazione, perché dopo quello che ha scritto non può stare ferma”.
Lo dichiara il consigliere di Lista Civica Eike Schmidt
(fdr)
Di seguito il testo completo del question time
QUESTION TIME PER IL C.C. del 1 dicembre 2025
Gruppo Consiliare: Lista Civica Eike Schmidt
Proponente: Massimo Sabatini.
Oggetto: Verifiche, Multe e Sospensioni: dal caso “Calza” a quello “Ex Teatro Comunale”
Con riferimento all’articolo 41 del Regolamento del Consiglio Comunale
Visto l’articolo apparso Domenica 23/11 su “Repubblica” a pag 3 della cronaca di Firenze, che cita, per il caso “Convitto della Calza”, azioni di verifiche, multe, sospensioni, mancanza di titoli, attività non consentite, conformità al regolamento, conflitti documentali amministrativi.
Premesso che:
- si sono registrati comportamenti dell’Amministrazione comunale palesemente ondìvaghi e contraddittori in materia di tutela del paesaggio del Centro Storico, di cui porta una triplice competenza/responsabilità. Essendo sia titolare del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di vigilanza sul rispetto di tale vincolo (in base rispettivamente agli artt. 146 e 155 del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio), sia del Piano di Gestione Unesco per Firenze dal 2016, sia infine dei poteri/doveri di rilascio dei permessi di costruzione e di vigilanza su eventuali abusi edilizi (art. 193 L.R. Toscana n. 65/2014). A queste competenze si sommano quelle in materie di turismo (artt. 55, 56, 57, LR. Toscana n. 61/2024);
- si ricorda, a titolo esemplificativo, la notoria severità mostrata in riferimento alla regolamentazione degli affitti turistici brevi, alla cd. “crociata key-box”, agli interventi edilizi (anche modesti) di piccoli proprietari sul proprio patrimonio immobiliare, all’assenza di pensiline alle fermate di bus e tranvia nel centro storico. Nonché la gestione della citata vicenda dell’ex Convitto della Calza, di cui recentemente si stanno occupando molto i media locali e per la quale nel 2024 a fronte di quesiti del sottoscritto consigliere Sabatini, di Schmidt e Bambagioni (Lista Eike Schmidt) l’allora e attuale Assessora Caterina Biti aveva fornito, anche per iscritto, ampie rassicurazioni sulla completezza e legittimità dei titoli urbanistico-edilizi, risultate poi clamorosamente smentite a cavallo tra ottobre e novembre 2025 da una disordinata e contraddittoria serie di provvedimenti comunali: dapprima con un’ordinanza di sospensione immediata di lavori e attività, seguita dopo pochi giorni dall’annullamento in autotutela di tale ordinanza per carenza dei presupposti, e poi ancora da contravvenzioni preannunciate alla stampa dall’Assessora Biti quasi in gestione diretta degli uffici comunali;
- in riferimento al cd. “cubo nero”, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota del 14 ottobre 2025 (prot. SABAP 387989), ha chiarito di non essere mai stata convocata dal Comune per la definizione e verifica delle “condizioni” apposte all’autorizzazione paesaggistica n. 1396 dell’8.9.2020, e dunque di non aver mai espresso alcun parere definitivo sull’abaco dei materiali e dei colori da utilizzare, né sulle scelte effettivamente realizzate in cantiere;
- nonostante ciò, in data 22 ottobre 2025 il Settore Edilizia Privata del Comune di Firenze ha provveduto ad archiviare il procedimento di verifica delle condizioni paesaggistiche, facendo esclusivo affidamento sulle dichiarazioni unilaterali del 3 ottobre 2025 dell’attuale proprietario privato Savills spa e con ciò disattendendo integralmente la citata nota della Soprintendenza, senza acquisire alcun atto pubblico che attestasse l’avvenuto rispetto delle condizioni paesaggistiche (atto che infatti non ha mai prodotto alle mie domande in aula);
- tutto ciò anche sul presupposto giuridico contenuto nella risposta scritta dell’Assessora Biti nel question time del 17 novembre 2025, secondo cui la richiesta di convocazione da parte del Comune invocata dalla Soprintendenza avrebbe configurato “una procedura non prevista da alcuna norma e quindi, doverosamente mai praticata”;
- tale ultima considerazione giuridica, riportata addirittura con carattere grassetto nel testo scritto della risposta dell’Assessora Biti del 17.11.2025, è grossolanamente errata in quanto deve considerarsi pacifica l’applicazione alla fattispecie degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 – legge generale sul procedimento amministrativo - che assegnano al RUP del Comune di Firenze (titolare del relativo procedimento) ogni potere di iniziativa e impulso, ad integrazione della normativa di settore sui beni paesaggistici;
- La citata risposta dell’Assessora Biti nel question time del 17.11.2025, che fa riferimento ad una tale costante prassi interpretativa dell’Amministrazione fiorentina delle competenze comunali su procedimenti paesaggistici ed edilizi, appare confessoria della ingiustificabile superficialità e violazione del principio di legalità con cui il Comune di Firenze ha talvolta esercitato, e talaltra non esercitato, le proprie numerose e rilevantissime competenze in materia, con i catastrofici risultati “urbanistico-edilizi” e “paesaggistici” simboleggiati dal “cubo nero”
Considerato che:
- nonostante l’assenza di un quadro autorizzativo chiaro e definitivo, nei locali di Savills spa in questione vengono già da più di due mesi pubblicizzate e vendute camere per soggiorni turistici di una notte su piattaforme di prenotazione online (ad esempio sul sito Booking.com; sul sito Starhotels.com), tanto che una sicura recensione si trova on line per soggiorno di 1 notte in data 12 settembre 2025, configurando di fatto e apparentemente in assenza di titoli giustificativi un’attività ricettiva alberghiera riconducibile all’art. 21, comma 1, della L.R. Toscana n. 61/2024, per la quale è necessario un titolo abilitativo specifico;
- i PDC, le SCIA e gli altri titoli edilizi presuppongono, per la loro validità, una autorizzazione paesaggistica valida, efficace (art. 146, 4° comma, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non sottoposta a condizioni sospensive irrisolte, come invece appare nel caso presente;
- pertanto apparentemente risulta che nel complesso dell’ex Teatro comunale, oggi di proprietà di Savills spa, vi sia questa duplice situazione: lavori completati con svolgimento al loro interno di attività ricettiva alberghiera, sulla base di titoli edilizi invalidi a causa della mancata verifica delle condizioni apposte all’autorizzazione paesaggistica n. 1396/2020; nonché lavori non ancora ultimati e in corso di esecuzione sulla base di titoli edilizi invalidi a causa della mancata verifica delle condizioni apposte all’autorizzazione paesaggistica n. 1396/2020.
INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE
1) Quando e in forza di quale titolo sarebbe stata autorizzata, a partire quanto meno dal 12/09/2025, nei locali dell’ex Teatro Comunale (oggi di proprietà di Savills spa) un’attività ricettiva alberghiera riconducibile all’art. 21, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2024.
2) Quale attività turistica, ed eventualmente in base a quale titolo edilizio, urbanistico, paesaggistico e commerciale, sia legittimamente esercitabile nei locali oggi di proprietà di Savills spa siti nell’ex Teatro Comunale.
3) Se, alla luce dell’assenza di un’ efficace autorizzazione paesaggistica (per mancata verifica delle condizioni dell’autorizzazione n. 1396/2020) e quindi anche della persistente incertezza sulla validità del titolo abilitativo edilizio, intenda dare agli Uffici comunali indicazioni sull’immediata sospensione dei lavori e delle attività in corso di svolgimento negli immobili in questione (in base al comma 4 dell’art. 193 della L.R. Toscana n. 65/2014) fino al completo accertamento della regolarità paesaggistica e urbanistico–edilizia ovvero fino all’ordinanza sanzionatoria da emettersi nell’esercizio dei poteri/doveri di vigilanza di cui il Comune di Firenze è titolare in base all’art. 193 della L. R. Toscana n. 65/2014 e all’art. 155 del D. Lgs. n. 42/2024 (come integrato dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. Toscana n. 65/2014).
Il Consigliere
Massimo Sabatini

