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Pagamento spese legali

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Dettagli

Per spese legali si intendono quelle derivanti da un provvedimento giurisdizionale esecutivo (ad esempio sentenza, ordinanza ecc.) in cui il Comune di Firenze è risultato soccombente.
Le presenti istruzioni non disciplinano il pagamento di quanto stabilito in sentenza a titolo di capitale ed interessi.

A chi è rivolto

Tutti i soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte dell’Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del Comune di Firenze, potranno procedere alla richiesta di pagamento.

Come fare

La richiesta di pagamento delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

  1. tramite e-mail all' indirizzo ufficiocontabilita.avvocatura@comune.fi.it
  2. a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata contabilita.avvocatura@pec.comune.fi.it.
  3. per posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Direzione Avvocatura – Palazzo Vecchio Piazza della Signoria  – Firenze 50122
  4. con notifica della sentenza (la sola modalità di legge che permette alla parte vittoriosa, trascorsi inutilmente 120 giorni dal perfezionarsi della notifica, di attivare la fase esecutiva)

Cosa serve

Modulo debitamente compilato

Copia documento identità

Copia provvedimento giudiziale

Cosa si ottiene

Pagamento del corrispettivo dovuto

Tempi e scadenze

La Direzione Avvocatura, dal momento della presentazione della richiesta di rimborso, provvede a predisporre gli adempimenti amministrativi necessari alla  liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza, entro il termine dei 120 giorni così come disposto dall’art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (convertito  con L. 28.2.97 n. 30 e  successive modificazioni).

Quanto costa

gratuito

Ulteriori informazioni

La presente procedura attiene esclusivamente al pagamento delle spese di giudizio derivanti da provvedimento giudiziale esecutivo pronunciato nei confronti del Comune di Firenze.

A detto pagamento provvede la Direzione Avvocatura.

Normativa di riferimento

Art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (convertito  con L. 28.2.97 n. 30 e  successive modificazioni)

Ultimo aggiornamento:

13/10/2025, 15:47

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