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Affitti brevi, Chelli e Sirello (FDI): “Nella sentenza del TAR nessuna traccia della pronuncia della Corte Costituzionale n.61 del 30/04/2026”

Dettagli

"I comuni possono porre solo condizioni ai mutamenti d'uso verticali, non limitazioni”
Data:

15 Maggio 2026

Tempo di lettura:

3 minuti, 6 secondi

Descrizione

“Come noto, il D.L. 69-2024 cosiddetto "Salva Casa" ha previsto che il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale (verticale) sia sempre consentito, con la sola possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. In relazione a ciò, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 depositata il 30 aprile scorso, della quale il TAR non ha fatto menzione nelle recenti pronunce in materia di affitti brevi, ha sancito l'illegittimità della legge regionale n. 51/2025, di recepimento del D.L. 69/2024, nella parte in cui ampliava i poteri pianificatori dei comuni oltre il limite delle “condizioni” mediante l’introduzione di “limitazioni” incidenti sul regime dei mutamenti di destinazione d’uso verticali.
"Va considerato che – scrive la Corte prendendo a riferimento le Linee guida ministeriali - il potere pianificatorio dei comuni si articola tra «condizioni, limitazioni o divieti», alludendo a una diversa intensità del potere dell’amministrazione comunale di incidere sul diritto di godimento della proprietà privata. Pur trattandosi di concetti parzialmente sovrapponibili, le «condizioni» fanno riferimento a misure a carattere specifico e non ostativo, che riguardano in modo oggettivo l’intero territorio comunale e costituiscono «un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio». Per esempio, rappresenta una condizione quella che consente il mutamento di destinazione d’uso “verticale” di una singola unità immobiliare soltanto in conformità alla forma di utilizzo prevalente dell’immobile. Le «limitazioni» costituiscono un concetto tendenzialmente più ampio e invasivo, da parte dell’attività pianificatoria dei comuni, e hanno un’incidenza più intensa sul diritto di proprietà. Per esempio, rappresenta una limitazione quella che impedisce il mutamento di destinazione d’uso di interi immobili in relazione a frazioni di territorio, o che riconosce una discrezionalità più estesa all’amministrazione".
"Il riferimento, da parte del legislatore regionale, alle «limitazioni», oltre che alle «condizioni», non dà luogo – come sostenuto dalla difesa regionale – a una mera endiadi, priva di valenza normativa, ma deve essere inteso come il riconoscimento di un più intenso e incisivo potere pianificatorio dei comuni" conclude la Consulta, ravvisando una violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.

A questo punto, viene in gioco la variante urbanistica varata prima da Nardella e dopo da Funaro, la quale ha distinto l'uso per residenza temporanea nell'ambito della categoria funzionale residenziale, impedendone poi l'insediamento in area UNESCO. Ciò si traduce, oggi, di fatto, in una limitazione del mutamento d'uso verticale che, alla luce della sentenza della Corte, non sembra essere compatibile con il quadro regolatorio di riferimento. 
Pur rispettando, chiaramente, la decisione del TAR, ci sembra che sussistano tutti i margini affinché la stessa possa essere appellata in Consiglio di Stato e trovare accoglimento”.

Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia Matteo Chelli e Angella Sirello (capogruppo)

(fdr)

Ultimo aggiornamento:

15/05/2026, 16:10

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