Affitti turistici brevi, il TAR dà ragione al Comune e conferma la legittimità del Regolamento, della variante al Poc e del divieto di keybox. Funaro: “Giornata storica, vittoria importante anche a livello nazionale”
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14 Maggio 2026
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Il Tribunale Amministrativo della Toscana ha respinto 18 ricorsi presentati contro il Comune di Firenze riguardanti la regolamentazione degli affitti turistici brevi, riconoscendo in tutti i casi la legittimità degli atti dell’Amministrazione Comunale.
Le sentenze a favore dell’Amministrazione Comunale riguardano sia il “Regolamento per le locazioni turistiche brevi” del maggio ‘25, sia il divieto di keybox per motivi di sicurezza e di decoro urbano, sia la variante al Piano operativo che regolamenta il fenomeno attraverso gli strumenti urbanistici comunali.
“Questa è una giornata storica - ha detto la sindaca Sara Funaro -. Si tratta di una vittoria importante non solo a livello locale, ma anche nazionale. Siamo di fronte a importanti sentenze del Tar su tre temi, che confermano come l’amministrazione abbia intrapreso la strada giusta. Le decisioni dei giudici sulla regolamentazione degli affitti brevi, sulle keybox, per cui c’è un passaggio fondamentale sul fronte della sicurezza e del decoro urbano, e sulla variante urbanistica confermano la piena legittimità dell’azione del Comune. Sono stati ribaditi il rispetto dei principi costituzionali della proprietà privata e la piena legittimità del Comune a regolamentare su questa materia nell’interesse del territorio, per garantire equilibrio tra residenzialità, tutela dei cittadini e accoglienza turistica. Viene poi riconosciuta la correttezza delle misure legate al contrasto al lavoro nero e alla tutela della legalità nel settore, che non può essere sottovalutato. Il Tar ha confermato la validità del nostro regolamento in tutti i suoi punti, comprese le norme sulle autorizzazioni, i vincoli previsti e la possibilità di revoca nei casi stabiliti. Andremo avanti con convinzione nelle politiche già annunciate, continuando a lavorare per la tutela dell’equilibrio della città e della qualità della vita dei residenti”.
“Le sentenze del TAR confermano pienamente la bontà e la legittimità delle politiche che il Comune di Firenze ha messo in campo per regolamentare gli affitti turistici brevi – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini - È un risultato molto importante per la città, frutto di un lavoro enorme, complesso e rigoroso portato avanti in questi oltre due anni insieme alla Sindaca Sara Funaro, agli uffici comunali, e alla Commissione consiliare competente, che ha accompagnato questo percorso con grande attenzione e senso di responsabilità. Fin dal nostro insediamento abbiamo affrontato un fenomeno che ha un impatto profondo sull’equilibrio sociale, abitativo e commerciale della città storica. Lo abbiamo fatto con serietà, costruendo passo dopo passo strumenti concreti e giuridicamente solidi: prima la modifica al Regolamento di Polizia Urbana con il divieto delle key box, poi il nuovo Regolamento sugli affitti brevi, reso possibile anche grazie alla legge della Regione Toscana. Oggi il TAR riconosce che quella intrapresa era la strada giusta. È una decisione che rafforza il lavoro dell’amministrazione e ci permette di andare avanti con ancora maggiore determinazione nella tutela dell’area UNESCO e più in generale della vivibilità e dell’identità di Firenze. Regolamentare non significa fermare il turismo, ma governarlo nell’interesse della città e dei suoi residenti”.
Nello specifico il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione I) ha respinto i ricorsi presentati contro la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5 maggio 2025 e contro il relativo "Regolamento per le locazioni turistiche brevi", confermandone la legittimità.
Il TAR ha ritenuto legittima l'impostazione del Regolamento comunale adottato in attuazione dell’art. 59 della legge regionale toscana n. 61/2024, riconoscendo che il quadro normativo consente ai Comuni ad alta densità turistica - e ai capoluoghi di provincia - di definire criteri e limiti specifici e di prevedere un regime autorizzatorio per le locazioni turistiche brevi in determinate aree. “La sottoposizione dell’attività di locazione turistica breve al regime autorizzatorio [...] può dirsi, dunque, giustificata da motivi imperativi di interesse generale”, scrivono i giudici, per concludere che: “il regolamento impugnato non presenta criticità e sfugge alle censure dedotte”. Per il TAR, quindi, il Comune può imporre autorizzazioni, contingentamenti e limiti agli affitti turistici quando entrano in gioco interessi pubblici superiori. Le sentenze individuano questi interessi soprattutto nella tutela della casa e dell’equilibrio urbano.
Le sentenze riconoscono poi una tutela speciale al centro storico di Firenze: il TAR afferma infatti che non esiste alcuna discriminazione nel prevedere regole più severe nell’area UNESCO, perché Firenze è “patrimonio mondiale Unesco” e presenta una “concentrazione di opere d’arte unica al mondo”, circostanza che “ne legittima il trattamento differenziato”. Nelle sentenze è chiarito il principio generale che attraversa tutta la decisione: gli affitti brevi non riguardano soltanto il turismo o il rapporto privato tra proprietario e ospite, ma incidono direttamente sull’assetto urbano della città. Per questo il Tribunale afferma che “la norma incide anche sul governo del territorio” e che l’obiettivo è assicurare “uno svolgimento ‘sostenibile’” del turismo, oltre a “garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine”.
Il TAR della Toscana ha inoltre respinto i ricorsi presentati in opposizione al divieto di installazione e utilizzo di keybox e tastierini del Comune di Firenze, contenuto nella modifica al Regolamento di Polizia Urbana approvata dal Consiglio Comunale nel febbraio 2025, per motivi di sicurezza pubblica e di decoro urbano, riconoscendo la legittimità del provvedimento.
La sentenza chiarisce che il provvedimento comunale va letta in coerenza con le finalità di cui all'art. 109 tulps: la “presenza” del gestore o incaricato è intesa come necessità di verifica dell’identità “de visu” e in tempo reale, respingendo la lettura secondo cui sarebbe sufficiente l’invio dei documenti senza controllo visivo.
La pronuncia evidenzia inoltre che non è escluso, in astratto, che la verifica possa avvenire anche con strumenti tecnologici idonei (es. sistemi di videocollegamento all’ingresso) purché consentano l’accertamento immediato della corrispondenza tra ospite e documento.
Quanto al decoro urbano, il TAR ha ritenuto legittima la valutazione del Comune basata sull’impatto di tali dispositivi sull’integrità delle facciate (anche storiche) e sull’uso improprio di supporti e strutture pubbliche.
Il giudice ha giudicato la disciplina equilibrata e proporzionata, perché vieta l’uso quando i dispositivi prospettano su aree pubbliche o aperte al pubblico, ma non lo preclude in assoluto: è infatti consentita l’installazione di massimo un tastierino per edificio su pubblica strada, previa autorizzazione condominiale.
Infine il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dato ragione al Comune di Firenze anche riguardo alla Variante al Piano operativo che regolamenta il fenomeno degli affitti turistici brevi attraverso gli strumenti urbanistici comunali.
Nel definire i ricorsi i giudici hanno affermato, tra l'altro, che "il divieto di insediare nuovi usi per residenza temporanea all'interno dell'area UNESCO appare perfettamente idoneo allo scopo di preservare il patrimonio edilizio esistente, in funzione delle esigenze abitative della popolazione stabilmente residente, “evitando che ne prosegua la costante e progressiva erosione tramite conversione in immobili con vocazione turistica”.
Conseguentemente il TAR ha respinto tutti i motivi esposti nei relativi ricorsi, riconoscendo che il Comune di Firenze ha agito legittimamente nell’ambito dei suoi poteri di pianificazione.
(mg fb)

