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Iscrizione all'Albo dei Giudici popolari

Servizio attivo

Dettagli

I cittadini residenti a Firenze, con età compresa tra 30 e 65 anni, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello.

A chi è rivolto

Ai cittadini cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • buona condotta morale;
  • titolo di studio: scuola secondaria di primo grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Descrizione

I cittadini residenti a Firenze, con età compresa tra 30 e 65 anni, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, unitamente ai giudici togati, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Come fare

La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata all'Archivio Generale del Comune in Palazzo Vecchio, oppure inviata per posta, e-mail (liste.elettorali@comune.fi.it; elettorale@pec.comune.fi.it) unitamente alla copia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Il modulo è scaricabile dalla sezione "Documenti" della presente scheda o presso la sede dell'Ufficio Elettorale.

Cosa serve

  • Modulo di domanda compilato , nel quale deve essere indicata data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere, assenza di cause ostative;
  • copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Cosa si ottiene

Iscrizione all'Albo dei Giudici popolari.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata entro il mese di luglio di ciascun anno dispari. L'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

Entro il mese di aprile il Sindaco con pubblico manifesto invita i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, a presentare domanda per iscriversi negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello.

Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione Comunale, composta dal Sindaco o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali.

Il 31 luglio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Entro il 30 agosto la Commissione procede alla formazione degli elenchi aggiornati dei Giudici di corte d’Assise e di Corte d’ Assise d’Appello.

Entro il 10 settembre gli elenchi aggiornati, insieme al verbale della Commissione Comunale vengono inviati al Tribunale.

Dal 15 al 30 settembre il Presidente del Tribunale convoca la Commissione Circoscrizionale, composta dai Sindaci del Circondario.

Entro il mese di ottobre la Commissione Circoscrizionale presieduta dal Presidente del Tribunale provvede alla compilazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Entro il 15 novembre, trasmissione degli elenchi di aggiornamento, a ciascun comune, per l’affissione all’Albo online comunale, per 10 giorni, degli elenchi dei giudici residenti nel comune, dandone notizia con pubblico manifesto. Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo, alla Cancelleria del Tribunale, contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni, entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Entro il 1 dicembre restituzione al Presidente del Tribunale degli elenchi con la relativa nota di pubblicazione.

In seguito il Presidente del Tribunale decisi gli eventuali reclami approva definitivamente gli atti dei Giudici Popolari. Gli estratti sono rimessi al comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio online per 10 gg., dandone notizia con apposito manifesto. Ogni cittadino entro 15 gg. può presentare reclamo alla Corte d'Appello. Alla scadenza della pubblicazione gli estratti sono restituiti al Presidente del Tribunale del capoluogo del Distretto di Corte d'Appello per la formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunicazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

Vincoli

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

  • i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.


Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
  • i membri del Parlamento;
  • i Commissari delle Regioni;
  • i componenti gli organi delle regioni di cui all'art. 121 della  Costituzione  o  i corrispondenti organi  previsti  dagli statuti regionali speciali;
  • i Prefetti delle province.

Ulteriori informazioni

Chi è già inserito nell'Albo dei Giudici Popolari non deve rinnovare la domanda d'iscrizione.

Normativa di riferimento

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Ultimo aggiornamento:

05/08/2025, 11:31

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