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Attestato di regolarità del soggiorno e Attestato permanente

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Dettagli

I cittadini appartenenti all'Unione Europea, per dimostrare di aver soggiornato legalmente sul territorio italiano possono richiedere il rilascio dell'attestato di regolarità del soggiorno o l'attestato di soggiorno permanente.

A chi è rivolto

  • L'Attestato di regolarità del soggiorno (o attestato di soggiorno a tempo intederminato) può essere richiesto da tutti i cittadini dell'Unione Europea che al momento della richiesta dimostrino il possesso dei requisiti di regolarità del soggiorno.
  • L'Attestato di soggiorno permanente può essere richiesto da tutti i cittadini dell'Unione Europea che dimostrino di avere almeno 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Questo tipo di attestato può essere richiesto anche dai cittadini Britannici già residenti in Italia al 31.12.2020 in possesso dei requisiti a quella data o in data successiva.

La continuità viene comunque mantenuta in caso di:

  • assenze fino a sei mesi l’anno;
  • assenze di durata superiore nei casi di assolvimento di obblighi militari o fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti come gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato Ue o in un Paese terzo.

Nei 5 anni di soggiorno deve essere dimostrata la legalità del soggiorno, ossia che il richiedente sia sempre stato in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.lgs 30/2007, ovvero:

  • lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostri l’iscrizione al centro per l’impiego;
  • persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata e coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
  • familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari: il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera); i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).

 

Descrizione

I cittadini appartenenti all'Unione Europea, per dimostrare di aver soggiornato legalmente sul territorio italiano, come previsto dal D. Lgs 30/2007, possono richiedere, al Comune di attuale residenza, il rilascio dell'attestato di regolarità del soggiorno (attestazione di soggiorno a tempo indeterminato)  o l'attestato di soggiorno permanente per se stessi e/o per minori.

L'Attestato di regolarità del soggiorno (o attestato di soggiorno a tempo indeterminato) viene rilasciato al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, purché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno. Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma è la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'Attestato di soggiorno permanente può essere richiesto dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in Italia indipendentemente dall'iscrizione anagrafica, ossia che nel nel corso dei cinque anni di soggiorno il richiedente abbia mantenuto i requisiti previsti dal D.Lgs 30/2007 (lavoro dipendente o autonomo, reddito di pensione, polizza sanitaria con la dichiarazione di risorse economiche, dimostrare di essere familiare di un cittadino U.E.). La richiesta può essere presentata anche dai cittadini Britannici già residenti in Italia al 31.12.2020.

Come fare

  • Attestato di regolarità del soggiorno (o attestato di soggiorno a tempo intederminato)

La richiesta deve essere presentata compilando l'apposito modulo presente nella Sezione Modulistica inviando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it  (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici indirizzi mail non Pec).

  • Attestato di soggiorno permanente

L’attestazione viene rilasciata, su richiesta degli interessati, dall’Anagrafe del Comune di residenza.

La richiesta deve essere presentata compilando l'apposito modulo presente nella Sezione Modulistica inviando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it  (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici indirizzi mail non Pec).

Il cittadino dovrà indicare un recapito telefonico e una mail per essere contattato dall'Ufficio Iscrizioni e Mutazioni anagrafiche per la definizione della pratica.

Dopo che l'Ufficio Iscrizioni e Mutazioni anagrafiche avrà valutato la correttezza della documentazione presentata, l'attestato potrà essere rilasciato da un Punto Anagrafico Decentrato previo appuntamento.

Cosa serve

Per l'attestato di regolarità del soggiorno:

  • modulo di richiesta

  • documento di riconoscimento in corso di validità

  • documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale e continuativo al momento della richiesta

  • n. 1 marca da bollo da euro 16

 Per l'attestato di soggiorno permanente:

  • modulo di richiesta

  • documento di riconoscimento in corso di validità

  • documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale e continuativo sul territorio per 5 anni

  • n. 1 marca da bollo da euro 16

 

Cosa si ottiene

Attestato di regolarità del soggiorno e Attestato permanente

Tempi e scadenze

30
giorni

Termine di conclusione del procedimento

Quanto costa

  • Marco da bollo da euro 16,00 per la richiesta dell'attestato, da presentare all'Ufficio Iscrizioni e Mutazioni al momento della definizione della pratica.
  • Marco da bollo da euro 16,00 per il rilascio dell'attestato allo sportello.

 

 

Normativa di riferimento

D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30

Circ. Min. Interno n. 45/2007

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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