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Strutture temporanee - realizzazione

Servizio attivo

Dettagli

Procedura per la presentazione digitale di Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) per strutture temporanee fino a 180 giorni e SCIA amministrative per usi temporanei fino a 6 mesi, nel rispetto delle normative edilizie e urbanistiche vigenti, con invio tramite PEC e accesso ai servizi online dedicati.

A chi è rivolto

La procedura è rivolta a proprietari o titolari di diritti su immobili che intendono installare strutture temporanee per un periodo non superiore a 180 giorni o attivare usi temporanei degli immobili per un periodo fino a 6 mesi, nel rispetto delle normative edilizie e urbanistiche comunali e regionali.

Descrizione

La procedura disciplina la richiesta e l’autorizzazione per la realizzazione di strutture temporanee di durata non superiore a 180 giorni, soggette a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) secondo l’art. 6 c.1 lett. e-bis del DPR n. 380/2001 e art. 136 c. 2 lett. c), c-bis), f) della L.R. 65/2014. Inoltre, regola gli usi temporanei di immobili per periodi fino a 6 mesi, finalizzati anche alla mitigazione del degrado causato dall’abbandono, che richiedono la presentazione di una SCIA amministrativa ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90. La procedura garantisce il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di decoro urbano e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, assicurando facilità di rimozione delle strutture e il non mutamento della destinazione urbanistica. Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in formato digitale tramite PEC o servizi online dedicati.

Come fare

Per richiedere l’installazione di strutture temporanee fino a 180 giorni, il proprietario o chi ne ha titolo deve presentare una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) utilizzando il Modello Unico Regionale, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
Per usi temporanei di immobili fino a 6 mesi, è necessario depositare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) amministrativa, conforme all’art. 19 della Legge 241/90, utilizzando il modulo specifico disponibile sul sito comunale e allegando la ricevuta di pagamento.
Le istanze devono essere inviate esclusivamente in formato digitale tramite PEC all’indirizzo edilizia.urbanistica@pec.comune.fi.it oppure, per attività produttive, tramite il servizio online sul portale SUAP (http://suap.comune.fi.it). Nel messaggio PEC occorre indicare: tipologia della pratica, nome del proprietario e ubicazione dell’immobile.
È possibile richiedere supporto e informazioni presso lo Sportello Edilizia previa prenotazione online.

Cosa serve

Per la presentazione della richiesta di strutture temporanee fino a 180 giorni è necessario:

  • la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) compilata secondo il Modello Unico Regionale;
  • la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (50,00 euro).

Per gli usi temporanei di immobili fino a 6 mesi occorre:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) amministrativa con modulo disponibile sul sito comunale;
  • la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria (103,00 euro).

Entrambi i procedimenti richiedono che la documentazione venga inviata esclusivamente in formato digitale tramite PEC o tramite il servizio online SUAP per attività produttive.
È inoltre necessario rispettare la normativa edilizia, urbanistica e di tutela del territorio e del decoro urbano.

Cosa si ottiene

Con la presentazione corretta della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) amministrativa, si ottiene l’autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo temporaneo delle strutture o degli immobili secondo i termini previsti (fino a 180 giorni per le strutture temporanee e fino a 6 mesi per gli usi temporanei).

Questo permette di utilizzare legalmente gli spazi senza trasformazioni urbanistiche permanenti, garantendo conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, decoro urbano e tutela del paesaggio.

Tempi e scadenze

  • La durata massima consentita per le strutture temporanee è di 180 giorni (6 mesi).
  • Per gli usi temporanei di immobili, la durata massima consentita è di 6 mesi.
  • Le comunicazioni (CIL) e le SCIA devono essere presentate prima dell’inizio dei lavori o dell’utilizzo temporaneo.
  • Eventuali proroghe o utilizzi oltre i termini previsti richiedono l’attivazione delle procedure per il cambio di destinazione d’uso secondo la normativa vigente.

Quanto costa

  • Diritti di segreteria per la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per strutture temporanee: 50,00 euro.
  • Diritti di segreteria per la SCIA amministrativa per usi temporanei (durata superiore a 180 giorni o utilizzo di immobili degradati): 103,00 euro.
  • Le modalità di pagamento sono indicate nella sezione “Link esterni” - "Modalità di pagamento" del sito comunale.

Procedure collegate all'esito

  • Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo della CIL o SCIA, il richiedente riceve conferma dell’avvenuta acquisizione e può procedere con l’installazione o l’utilizzo temporaneo della struttura.
  • In caso di esito negativo o mancato rispetto delle condizioni, il richiedente deve adeguare la pratica o interrompere l’attività.
  • Per le attività produttive, l’esito positivo consente l’avvio dell’attività tramite il portale SUAP.
  • Qualora si voglia proseguire l’uso temporaneo oltre i termini autorizzati, occorre attivare la procedura per il cambio di destinazione d’uso, in conformità con il Regolamento Urbanistico vigente.

Vincoli

  • Le strutture temporanee devono rispettare le caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio, garantendo facile rimozione, materiali prefabbricati e sistemi di ancoraggio idonei.
  • Devono essere conformi alle norme di tutela del paesaggio, dei beni culturali e delle aree soggette a vincoli ambientali o idrogeologici.
  • È vietato superare la durata massima prevista (180 giorni per strutture temporanee, 6 mesi per usi temporanei) senza adeguate autorizzazioni.
  • L’installazione o l’uso temporaneo non devono comportare trasformazioni urbanistiche o edilizie permanenti.
  • Per immobili soggetti a vincoli culturali o paesaggistici, sono applicabili ulteriori prescrizioni specifiche.

Casi particolari

  • Prosecuzione degli usi temporanei oltre i termini consentiti richiede l’attivazione della procedura per cambio di destinazione d’uso, nel rispetto del Regolamento Urbanistico vigente.
  • Strutture temporanee installate su immobili vincolati da tutela paesaggistica o culturale devono rispettare prescrizioni specifiche stabilite dagli enti competenti.
  • Attività produttive che richiedono la comunicazione o SCIA devono essere presentate esclusivamente tramite il servizio online dedicato.
  • In caso di strutture temporanee con caratteristiche o funzioni particolari, è necessario verificare l’applicabilità di norme aggiuntive o autorizzazioni specifiche.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art. 6 c. 1 lett. e-bis Testo integrale
  • Legge Regionale Toscana n. 65/2014 – Norme per il governo del territorio, art. 136 c. 2 lett. c), c-bis), f) Testo integrale
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 19 Testo integrale
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio Testo integrale
  • Regolamento Edilizio Comunale di Firenze, art. 18 e art. 19 (consultabile sul sito ufficiale del Comune di Firenze)
  • Disciplina degli usi temporanei contenuta nello strumento urbanistico comunale vigente (consultabile sul sito del Comune di Firenze).

Reclami ricorsi opposizioni

Eventuali reclami o opposizioni relativi alle comunicazioni di inizio lavori (CIL) per strutture temporanee o alle SCIA amministrative per usi temporanei devono essere presentati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

In particolare:

  • È possibile presentare reclami o istanze di riesame all’ufficio competente del Comune di Firenze entro i termini stabiliti dalla normativa amministrativa, generalmente entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto o dalla comunicazione dell’esito della pratica.
  • In caso di diniego o mancato riscontro, è possibile ricorrere al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
  • Per questioni relative a violazioni o irregolarità nei procedimenti, si può anche presentare segnalazione al Difensore Civico Comunale o al Responsabile della Trasparenza.

Per assistenza e informazioni sui reclami è possibile contattare l’Ufficio Edilizia del Comune di Firenze all’indirizzo e-mail: segreteriaediliziaispettorato@comune.fi.it.

Ultimo aggiornamento:

18/06/2025, 15:50

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