TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STRANIERI


Capo I – Il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio di Presidenza

Art.1
(Principi)

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Questo regolamento è adottato in conformità alla legge, allo Statuto comunale e al Regolamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di Firenze, di seguito denominato “regolamento”.

Art. 2
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento:
- rappresenta il Consiglio nei rapporti con il Comune e con enti ed istituzioni esterne;
- predispone, d’intesa con il Collegio di Presidenza, l’ordine del giorno degli argomenti da discutere nella seduta da convocare;
- convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori, pone in votazione gli atti di competenza del Consiglio e proclama il risultato;
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano cinque consiglieri, il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida da parte del Presidente del Consiglio comunale entro 5 giorni, provvedono i Vicepresidenti.

Art. 3
(Decadenza del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente decade a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno cinque consiglieri e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti, escluso il Presidente.
2. Qualora la mozione di cui al comma precedente sia respinta, non può esserene presentata una nuova nei successivi tre mesi. Se la mozione è approvata si procede nella seduta successiva da tenersi entro venticinque giorni, sotto la presidenza del Vicepresidente anziano, alla nomina del nuovo Presidente.


Art. 4
(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di vacanza, assenza o impedimento, con priorità del Vicepresidente anziano.
2. Il Consiglio può assegnare ai Vicepresidenti materie o programmi di attività non attribuiti alla competenza né del Presidente né dei Gruppi di lavoro.
3. I Vicepresidenti possono essere singolarmente revocati con le modalità previste dall’articolo precedente.


Art. 5
(Compiti e funzioni del Collegio di Presidenza)

1. Il Collegio di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro.
2. Il Collegio di Presidenza:
- cura la programmazione dei lavori del Consiglio;
- assicura il coordinamento delle attività dei Gruppi di lavoro e del Consiglio;
- collabora con il Presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno;
- programma i tempi delle sedute del Consiglio.
- decide sulle competenze dei Gruppi di lavoro nei casi di difficoltà interpretative delle norme del presente Regolamento

Capo II - I Consiglieri

Art. 6
(Compiti del Consigliere)

1. Ogni consigliere ha diritto:
- di presentare proposte e richieste al Consiglio che il Presidente è tenuto a porre all’ordine del giorno;
- di intervenire nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno e di chiedere sia messa a verbale la propria dichiarazione.
2. Ciascun consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di assenza occorre darne comunicazione al Presidente.
3. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e dei Gruppi di lavoro i consiglieri collaborano con il Presidente e i Coordinatori per l’ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l’esercizio dei diritti degli altri consiglieri.

Art.7
(Doveri dei Consiglieri)

1. Nell’espletamento dei propri compiti i consiglieri assicurano il rispetto della legge, ispirano le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura degli interessi e delle finalità per cui sono stati eletti.
2. Il comportamento dei consiglieri nell’esercizio delle proprie funzioni è improntato ai principi di imparzialità e di buona amministrazione.
3. I consiglieri non utilizzano e non divulgano, per fini privati, le informazioni di cui dispongono per l’espletamento del proprio mandato.
4. I consiglieri sono personalmente responsabili dell’utilizzo dei locali, dei beni e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune per l’esercizio del loro mandato. Sono tenuti al rispetto dei vigenti regolamenti comunali che ne disciplinano l’uso.

Art.8
(Dimissioni e decadenza)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, provvede alla surroga del consigliere dimissionario, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, con le modalità previste dal regolamento. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
3. Dopo tre assenze consecutive, senza giustificato morivo, il Presidente diffida il consigliere a presentare le cause giustificative e se quest’ultimo non provvede e l’assenza persiste per un’ ulteriore seduta il Consiglio lo dichiara decaduto.

Art.9
(Obbligo di astensione)

1. Il consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di decisioni del Consiglio riguardanti:
- interessi propri ovvero di parenti o affini sino al quarto grado;
- casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto delle decisioni e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.


Capo III – I Gruppi di lavoro

Art. 10
(Definizione dei Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio può istituire al suo interno Gruppi di lavoro permanenti o temporanei per l’analisi di specifiche materie o problematiche.
2. I Gruppi di lavoro sono composti da un numero minimo di tre consiglieri e sono nominati dal Consiglio.

Art.11
(Funzioni dei Gruppi di lavoro)

1. I Gruppi di lavoro svolgono attività propositiva, istruttoria e di studio verso il Consiglio, in particolare:
- elaborano proposte e richieste da sottoporre al Consiglio;
- possono esprimere pareri ed osservazioni sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta concernenti le problematiche dell’immigrazione.

Art. 12
(Composizione dei Gruppi di lavoro)

1. I Coordinatori dei Gruppi di lavoro sono nominati con votazioni separate dal Consiglio nel suo seno.
2. Ogni consigliere non può far parte di più di un Gruppo di lavoro.
3. In caso di assenza, vacanza o impedimento il Coordinatore del Gruppo di lavoro è sostituito dal consigliere anziano.

Art. 13
(Partecipazione di soggetti esterni alle sedute dei Gruppi di lavoro)

1. Alle sedute dei Gruppi di lavoro sono tenuti a partecipare, se invitati, i dipendenti del Comune per riferire su materie o attività di loro competenza.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dei Gruppi di lavoro soggetti esterni, esponenti di Enti pubblici e privati, rappresentanti di Comitati Civici e di Associazioni del Volontariato sociale che lavorano sulle tematiche legate ai cittadini non comunitari.
3. L’invito di soggetti esterni ai Gruppi di lavoro viene di volta in volta stabilito dal Coordinatore, in accordo con il Gruppo.

Art. 14
(Partecipazione agli altri Gruppi di lavoro)

1. Il Presidente, i Vicepresidenti e ciascun consigliere possono partecipare alle sedute dei Gruppi di lavoro, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti del Gruppo di lavoro tranne quello di voto.

Art. 15
(Convocazione e ordine del giorno dei Gruppi di lavoro)

1. Le riunioni dei Gruppi di lavoro sono convocate dal Coordinatore del Gruppo di lavoro stesso di propria iniziativa, su richiesta di metà dei componenti del Gruppo di lavoro o di cinque consiglieri.
2. La convocazione dei Gruppi di lavoro è comunicata ai componenti presso il domicilio eletto anche mediante telefax o con modalità concordate fra i membri stessi.
3. Salvo i casi di urgenza, la convocazione è comunicata non meno di quarantotto (48) ore prima della seduta.
4. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente può revocare le convocazioni dei Gruppi di lavoro.


Art. 16
(Validità delle sedute dei Gruppi di lavoro)

1. Per la validità delle sedute dei Gruppi di lavoro è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del Gruppo stesso, tra i quali il Coordinatore o il suo sostituto.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Coordinatore all’inizio della seduta e durante lo svolgimento della stessa.
3. Il Coordinatore regola le sedute ed i lavori del Gruppo , assicura la predisposizione degli atti utili alla discussione, li sottopone al parere del Collegio di Presidenza ai fini della iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il Coordinatore del Gruppo di lavoro segue l'andamento degli affari di competenza dello stesso con sommaria verbalizzazione scritta ove necessario, redatta dal segretario nominato fra i componenti del Gruppo stesso.


Capo IV
Funzionamento del Consiglio.

Art. 17
(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base al presente regolamento, il Presidente convoca il Consiglio entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza. Tale avviso è consegnato presso il domicilio eletto dal consigliere; esso si considera regolarmente inoltrato anche tramite telefax o posta elettronica quando il consigliere abbia autorizzato questa modalità di comunicazione. L'eventuale ritardata comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza. L'ordine del giorno della seduta fa parte integrante dell'avviso di convocazione.

Art. 18
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.
2. Gli argomenti da trattare sono inseriti nell’ordine del giorno secondo queste precedenze:
- approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- comunicazioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro;
- argomenti su cui il Consiglio è chiamato a decidere;
- mozioni, interpellanze interrogazioni o delibere da sottoporre all’Amministrazione comunale.

Art. 19
(Variazioni dell’ordine del giorno)

1. La modifica dell’ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti, l’inserimento per motivi di urgenza all’ordine del giorno della seduta di argomenti sono decisi dal Presidente in apertura di seduta con il consenso del Collegio di Presidenza. In caso di mancato accordo la modifica o l’inversione dell’ordine del giorno può essere comunque richiesta al Consiglio e ivi posta in votazione. Essa risulterà approvata se votata a maggioranza dei presenti.
2. Ciascun consigliere può richiedere il rinvio di un argomento ad altra seduta. Sul rinvio il Consiglio decide a maggioranza.


Art. 20
(Numero legale delle sedute e delle votazioni)

1. Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nella convocazione, il Presidente provvede all’apertura della seduta e verifica la presenza di un terzo dei componenti per dichiarare aperta la seduta.
2. Ciascun consigliere può contestare la mancanza del numero legale.
3. Qualora venga meno il numero legale nel corso della seduta, il Presidente deve sospendere la seduta per un tempo non superiore ai venti minuti. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente scioglie la seduta e gli argomenti in discussione vengono rinviati ad altra data.
4. I consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

Art. 21
(Pubblicità e partecipazione alle sedute)


1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e aperte, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. Di esse viene data adeguata informazione alla cittadinanza.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio soggetti esterni, esponenti di Enti pubblici e privati, rappresentanti di Comitati Civici e di Associazioni del Volontariato sociale che lavorano sulle tematiche legate ai cittadini non comunitari.
3. L’invito di soggetti esterni viene di volta in volta stabilito dall’Ufficio di Presidenza.


Art. 22
(Processo verbale)

1 Svolge le funzioni di segretario della seduta un dipendente del Comune. Al segretario compete la verifica del numero legale ad inizio seduta o durante lo svolgimento dei lavori. La verifica del numero legale avviene per appello nominale.
1. Di ogni seduta si redige il processo verbale sommario ad opera del segretario, che deve contenere giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, il numero dei voti resi per ogni argomento.
2. Copia del processo verbale è posta a disposizione dei consiglieri prima della seduta prevista per l’approvazione.
3. In apertura di ogni sessione il Presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono osservazioni il verbale si intende approvato. Se vi sono osservazioni, il Presidente concede la parola, per non più di cinque minuti, ai consiglieri che chiedono di rettificare o integrare il verbale. Il verbale così come modificato viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.

 

Art. 23
(Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno)

1. Gli argomenti sono discussi e votati secondo l’ordine indicato nella convocazione.
2. Il Consiglio non può assumere decisioni su argomenti non inseriti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto previsto dall’art.19. .
3. La discussione degli argomenti è introdotta dal Presidente o dai Vicepresidenti, dai Coordinatori dei Gruppi di lavoro di competenza o dal consigliere proponente.
4. Ogni consigliere può intervenire una sola volta sull’argomento in discussione e per non più di cinque minuti, tranne quando sia necessario un chiarimento o una breve precisazione.
5. Il Presidente, dopo aver richiamato il consigliere per il protrarsi dell’intervento o per la non attinenza di quest’ultimo al tema in esame, può togliere la parola.


Art. 24
(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

1. I consiglieri si iscrivono a parlare presso la Presidenza.
2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione.
3. Nel caso siano invitati ad intervenire alla seduta il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere o loro delegati, o altri partecipanti esterni, sarà il Presidente dell’assemblea a dare loro facoltà di parola.

Art. 25
(Chiusura della discussione)

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Ciascun consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi per non più di tre minuti.


Art. 26
(Procedure di voto)

1. Le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. Il voto si esprime in modo palese per alzata di mano.
3. Gli astenuti si computano tra i votanti.
4. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art.27
(Mozione d’ordine)

1. E’ mozione d’ordine il richiamo al regolamento per questioni procedurali, per l’ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione.
2. Sulla mozione d’ordine decide il Presidente, il quale può richiedere il voto del Consiglio.

Art. 28
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente può concederla a conclusione del dibattito.


Capo VI
Partecipazione all’attività del Comune

Art.29
(Modalità per la presentazione delle proposte)

1. Ogni proposta o richiesta da presentare al Consiglio comunale o alla Giunta deve:
- essere redatta per iscritto;
- contenere le finalità che si intendono perseguire;
- precisare le eventuali risorse necessarie.
2. Il Consiglio comunale o la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione.
3. Il Consiglio può formulare delibere, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti nelle forme previste dal regolamento.
4. Il Consiglio esprime parere obbligatorio nei casi e con le modalità previste dal regolamento.



Art.30
(Modalità di partecipazione all’attività amministrativa)

1. Il Presidente partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il Presidente, con istanza scritta e motivata indirizzata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, può chiedere di esaminare con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio comunale o dei Consigli di Quartiere, questioni di particolare importanza per i cittadini extracomunitari.

Art.31
(Norma finale)

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e diventano efficaci con le modalità previste dal Regolamento degli stranieri.