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  1. Incorporazioni.
  2. Presentazione alle armi.
  3. Assegnazione in sedi desiderate.
  4. Incorporazioni per specialità dell'Esercito e Aeronautica.
  5. Servizio di Leva quali Ausiliari nei C.C., G.d.F., P.S., V.F.
  6. Volontari in servizio sostitutivo di Leva presso i Corpi di Polizia Municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali.
  7. Partecipazione ai concorsi Allievi Ufficiali.
  8. Volontari.
  9. Dispensa, esonero, rinvio, ritardo,differimento, nulla osta Espatrio.
  10. Accertamenti Sanitari.
  11. Obiettori di Coscienza.
  12. Cittadini Stranieri.
  13. Domande e documentazione.
  14. Termini e responsabili del procedimento.
1. Incorporazioni

Sono interessati alla formazione degli scaglioni dell'anno 2000 gli arruolati:

  1. con il 4° trimestre della classe del 1981 e con il 1°, 2° e 3° trimestre della classe 1982, i quali potranno essere avviati alle armi a partire rispettivamente del 1°, 2° 3° e 4° trimestre dell’anno 2000;

  2. nati in epoca precedente e rinviati o interessati per qualsiasi motivo a questa chiamata alle armi;

  3. già dispensati perché residenti all'estero, rimpatriati definitivamente prima del compimento del 27° anno di età, salvo che abbiano già prestato almeno 6 mesi di servizio militare effettivo in altro Stato di cui posseggono la cittadinanza;

  4. dimessi dagli ordini religiosi prima del compimento del 28° anno di età;

  5. dimessi dagli istituti di pena purché non incorsi nell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici o in misure cautelari personali che ne impediscono l’avviamento alle armi;

  6. già riformati, i quali, alla data del 2 gennaio 2000, non abbiano superato il 28° anno di età e che, sottoposti a domanda a nuova visita medica, siano stati dichiarati idonei all'impiego in incarichi del servizio militare;

  7. cittadini stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza italiana e non abbiano compiuto il 30° anno di età;

  8. decaduti dai benefici previsti da Convenzioni internazionali sull'equivalenza del servizio militare, sempreché residenti in Italia;

  9. già riformati, nei cui confronti sia stato revocato il provvedimento di riforma a seguito di accertamenti sanitari d'autorità;

  10. studenti che siano cessati dal ritardo del servizio militare per compimento dell'età massima prevista dalla legge, decadenza o rinuncia al beneficio.

  11. già esentati dal servizio militare quali membri di organismi internazionali all’estero, cessati dall'incarico prima del compimento del 27° anno di età.

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2. Presentazione alle armi.
  1. L'avviamento alle armi degli arruolati che, a seguito di comparazione effettuata a norma del Decreto 14.10.1998, risulteranno precettati avverrà secondo il seguente calendario:

    ESERCITO AERONAUTICA
    11 e 26 gennaio 2000      (1°scaglione) 3 gennaio 2000                   (1°scaglione)
    8 e 23 febbraio 2000       (2°scaglione) 31 gennaio 2000                 (2°scaglione)
    8 e 22 marzo 2000          (3°scaglione) 28 febbraio 2000                (3°scaglione)
    4 e 26 aprile 2000           (4°scaglione) 27 marzo 2000                   (4°scaglione)
    16 e 24 maggio 2000       (5°scaglione) 27 aprile 2000                    (5°scaglione)
    6 e 21 giugno 2000          (6°scaglione) 29 maggio 2000                  (6°scaglione)
    4 e 19 luglio 2000            (7°scaglione) 26 giugno 2000                   (7°scaglione)
    1 e 22 agosto 2000          (8°scaglione) 31 luglio 2000                     (8°scaglione)
    5 e 19 settembre 2000     (9°scaglione) 28 agosto 2000                   (9°scaglione)
    4 e 18 ottobre 2000        (10°scaglione) 25 settembre 2000             (10°scaglione)
    7 e 21 novembre 2000    (11°scaglione) 23 ottobre 2000                 (11°scaglione)
    5 e 14 dicembre 2000     (12°scaglione) 20 novembre 2000             (12°scaglione)
  2. I precettati riceveranno la relativa cartolina, indicante la data, la sede ed il Reparto di presentazione. Il viaggio per raggiungere il Reparto sarà effettuato in esenzione di pagamento di biglietto con le F.S., le ferrovie secondarie e le linee automobilistiche interne.

  3. All'atto della presentazione alle armi. qli arruolati debbono esibire un documento di identificazione e la cartolina di precetto, nonchè ogni documentazione sanitaria relativa a vaccinazione praticata, rilasciata dagli Enti sanitari pubblici.

  4. Coloro che senza giustificato motivo non si presentano all'Ente di assegnazione alla data indicata nella cartolina precetto incorrono nelle sanzioni disciplinari o penali previste per tale inadempienza.

  5. Il presente manifesto ha valore di precetto personale. Pertanto gli interessati alla presente chiamata che non abbiano ricevuto la cartolina precetto hanno l'obbligo di presentarsi al Distretto Militare, pena l'applicazione delle sanzioni previste per tale inadempienza:

Modello di Comunicazione di malattia

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3. Assegnazione in sedi desiderate
  1. La dislocazione sul territorio nazionale delle infrastrutture militari e la loro ricettività non consentono l'assegnazione nell'ambito dei 100 km dalla sede di residenza per tutti i giovani chiamati alle armi. La sede riportata sulla cartolina di chiamata alle armi ha validità per il solo periodo di primo impiego addestrativo. La sede e l'Ente definitivo di impiego sono stabiliti sulla base delle direttive strategiche degli Stati Maggiori di Forza Armata, delle esigenze operative e delle disponibilità logistiche. Pertanto, dette sedi saranno rese note, presso i Reparti di prima assegnazione, solo al termine del periodo di iniziale impiego addestrativo, con personale e motivata comunicazione. Per i giovani destinati ad Enti distanti oltre 100 km dalla sede di residenza sono previsti a norma dell'art.45 comma 5,della Legge 27.12.1997, n.449, i particolari benefici di cui al Decreto 1° febbraio 1999, n.71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 25.3.1999.

  2. Possono chiedere di prestare servizio di leva in determinate sedi gli arruolati interessati alla chiamata alle armi dell'anno 2000 che si trovano in una delle seguenti situazioni:

    1. ammogliato;

    2. unico figlio convivente di padre/madre celibe/nubile, o vedovo/a, o legalmente separato/a, o divorziato/a, sempre che nella località di residenza non siano presenti altri figli maggiorenni, anche se coniugati;

    3. figlio unico di padre/madre celibe/nubile;

    4. figlio o fratello convivente di familiare affetto da gravissima malattia documentata;

    5. fratello di militare alle armi (purché non volontario) da meno di otto mesi ed in servizio al di fuori della regione di residenza della famiglia d'origine;

    6. fratello unico di soggetto portatore di handicaip che lo renda non autosufficiente;

    7. studente che, non avendo più titolo al ritardo, debba sostenere non più di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per completare gli studi universitari presso un Ente ubicato nel Comune ove ha sede l'Università o in un Comune limitrofo;

    8. laureato ammesso al dottorato di ricerca nella sede universitaria richiesta;

    9. laureato iscritto ad un corso universitario di specializzazione nella sede universitaria richiesta, purché la relativa istanza sia inoltrata entro il 30 settembre 1999;

    10. titolare di attività lavorativa autonoma che comporti la frequente presenza dell'interessato;

    11. militare che esercita funzioni pubbliche in cariche amministrative;

    12. comprovati motivi familiari o personali, non riconducibili ad una delle situazioni precedenti, da valutare di volta in volta;

    13. amministratore unico d'azienda

  3. I fratelli gemelli possono chiedere di prestare servizio di leva presso lo stesso Ente. Le domande di assegnazione debbono essere presentate, utilizzando appositi moduli corredati della prevista documentazione, al Distretto Militare di appartenenza entro il giorno di cessazione del titolo al ritardo del servizio di leva o, comunque, entro otto giorni dalla data di ricezione della cartolina precetto. Fanno eccezione le domande per la situazione di cui alla precedente lettera b. punto 9 il cui termine è quello ivi previsto.

  4. I giovani incorporati che si trovano in una delle condizioni di cui alla lettera b. possono durante il periodo di addestramento di base rinnovare o presentare istanza di assegnazione presso l'Ente di incorporazione.

Modello di Domanda

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4. Incorporazioni per specialità dell'esercito e per l'aeronautica militare


  1. Gli arruolati che desiderano essere assegnati alle truppe da montagna o alla specialità paracadutisti devono presentare domanda al Distretto Militare di appartenenza.

  2. Possono chiedere al Distretto Militare di appartenenza di prestare servizio di leva nell'Aeronautica Militare gli arruolati che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di interesse aeronautico:

    1. laurea in ingegneria Aeronautica o Aerospaziale;
    2. diploma di Istituto Tecnico Aeronautico;
    3. brevetto di Pilota Civile di 2° e 3° grado;
    4. corso di cultura Aeronautica o di Metereologia;
    5. dipendente, da almeno sei mesi, con qualifica di interesse aeronautico di Industria nazionale settore Aerospaziale.

Le domande di cui sopra devono essere presentate:

L'accoglimento delle domande è subordinato al posseso, da parte degli interessati, degli specifici requisiti psico-fisio-attitudinali previsti ed alle esigenze dell'Amministrazione.

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5. Servizio di leva quali ausiliari nell'arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  1. Le domande per prestare servizio di leva quali ausiliari nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere presentate presso gli organi specifici di competenza (Stazione Carabinieri, Questura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco):

  2. Notizie ed informazioni sui termini e le modalità per la presentazione delle domande per prestare servizio di leva quali ausiliari nel Corpo della Guardia di Finanza possono essere richieste ai Distretti Militari e/o presso i Comandi della Guardia di Finanza.

  3. Le domande per prestare servizio di leva quali ausiliari comportano la rinuncia definitiva al ritardo o rinvio del servizio di leva.

  4. Gli arruolati non prescelti quali ausiliari saranno avviati alle armi col primo scaglione utile dell'Esercito o dell'Aeronautica.

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6. Volontari in servizio sostitutivo di leva presso i Corpi di Polizia Municipale o alle dipendenze del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Gli arruolati che, al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non siano stati incorporati perché eccedenti al fabbisogno delle Forze Armate, possono svolgere il servizio sostitutivo di leva, ai sensi dell’art. 46 della legge 27.12.1997, n. 449, presso i Corpi di Polizia Municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali.

La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di cui al precedente comma deve essere presentata all’Ufficio Leva al momento della visita di leva o al Distretto Militare almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite con successivo bando non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà definito l’entità del contingente e le relative procedure di impiego.

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7. Partecipazione ai concorsi Allievi Ufficiali

Gli interessati alla presente chiamata che sono aspiranti ai corsi per Allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, sono lasciati nella posizione di congedo illimitato provvisorio, per un solo concorso A.U.C., purché producano istanza o ne diano apposita comunicazione ai Distretti Militari:

Modello di domanda

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8. Volontari

Il reclutamento dei volontari nell'anno 2000 sarà regolamentato da specifici bandi di concorso.

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9. Dispensa, esonero, ritardo per motivi di studio, rinvio del servizio militare di leva, differimento e nulla osta militare all'espatrio
  1. Dispensa
    1. Dispensa ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1997, n. 504.
      Possono invocare il beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva i giovani che si trovano in una delle seguenti condizioni:

      1. orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

      2. arruolato con prole;

      3. figlio unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30.12.1981, n. 834;

      4. primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

      5. unico fratello convivente o portatore di handicap affetto da grave patologia, non autosufficiente;

      6. vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

      7. fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

      L'ammissione all’eventuale dispensa è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o di dispensa dalla ferma di leva.

      Dispense ai sensi dell’art. 33 della legge 26.12.1981, n. 763.
      Gli arruolati in possesso dell’attestazione prefettizia di profugo hanno titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell’art. 33 della legge 26.12.1981, n. 763. Le richieste debbono essere presentate al DIstertto Militare o all’Ufficio Leva della Capitaneria di Porto di competenza. L’esito delle istanze sarà notificato agli interessati entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

      Modello di Domanda

       

    2. Dispensa ai sensi dell’art. 7 comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1997, n.504.
      Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono essere dispensati dal servizio di leva gli arruolati che si trovano, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni:

      1. difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative quali:

        • unico produttore di reddito ovvero appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari previsti dal decreto che il ministro della Difesa emana annualmente, sulla base degli indici ISTAT;

        • situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economiche di cui l'interessato sia titolare;

        • figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria, compresi gli equiparati a dette categorie;

        • orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con sorelle nubili a carico;

        • figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

        • appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

        • primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo, o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

        • primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;

        • appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose;

        • datore di lavoro che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;

      2. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all’imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell’interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell’azienda o dell’attività;

      3. cittadino impegnato con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, semprechè l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati, o di esperto di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia. Tali condizioni debbono essere prospettate dagli interessati alla presente chiamata, con valida certificazione o documentazione, ai Distretti Militari entro:

        • il trimestre dell’arruolamento, ad eccezione dei giovani sottoposti a visita nell'ultimo mese del trimestre, i quali possono presentare domanda nei 30 giorni successivi alla notifica dell'avvenuto arruolamento;

        • il giorno di scadenza del ritardo o rinvio;

        • il giorno che precede la data di avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili per le condizioni e situazioni insorte dopo le date sopracitate a seguito di eventi imprevisti e, comunque, non dipendenti dalla volontà degli interessati.

        Coloro che presentano domanda di dispensa debbono altresì dichiarare di rinunciare ad eventuali benefici di ritardo o rinvio del servizio militare. L’esito della domanda sarà comunicato agli interessati entro nove mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Dalla data del decreto di eventuale relazione dell'istanza di dispensa decorre il periodo di disponibilità per l'avviamento alle armi degli interessati.

    3. Dispensa ai sensi dell’art. 89 bis della Legge 26.6.1990, n. 162.
      Gli iscritti di leva e gli arruolati riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono presentare ai Distretti Militari domanda di dispensa entro il giorno che precede la data di avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili.

      Modello di Domanda

  2. Esonero
    Il primo e il secondo figlio maschio o l'unico figlio maschio della vedova di guerra o dell'invalido di guerra di 1^ e 2^ categoria sono esonerati dal servizio militare, su richiesta del genitore, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30.12.1981, n. 834.
    Le domande, adeguatamente documentate, devono essere inoltrate all’Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto di competenza.

  3. Ritardo per motivi di studio
    Gli arruolati in data precedente al 31.12.1998 che frequentano in Italia o nei Paesi della Comunità Europea istituti di istruzione secondaria superiore, corsi universitari, anche qualora immatricolatisi nell’anno accademico 1999-2000 dopo il conseguimento di un diploma universitario, e i laureati iscritti a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post laurea, purché conseguano titoli di studio legalmente riconosciuti, possono chiedere entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 31.12.1997, n.504, il ritardo del servizio militare, presentando o inviando a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in carta semplice o l’apposito modulo disponibile presso i Distretti Militari.

    Coloro che, per la prima volta, acquisiscono titolo idoneo per l'ammissione al ritardo per motivi di studio dopo i sopraindicati termini, nonché i laureati iscritti dopo tale data a corsi di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca o a scuole a ordinamento speciale post laurea, possono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, domanda, utilizzando appositi moduli disponibili presso i Distretti Militari, entro il giorno che precede la data di avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili.

    Gli universitari, ivi compresi coloro che hanno effettuato cambio di corso di laurea, dovranno dimostrare di aver atteso agli studi nel modo previsto dall’art. 10 della Legge 24.12.1986, n. 958, se immatricolati nell’anno accademico 1997-98 o precedenti, nel modo previsto dall’art. 3 n. 2 del Decreto Legislativo 30.12.1997, n. 504, se immatricolati nell’anno accademico 1998-99 o seguente.

    L'esito della domanda sarà notificato agli interessati entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

    Se gravi ragioni hanno causato la sospensione degli studi universitari durante l’anno in corso, da parte di studenti universitari immatricolati nell’anno accademico 1997-98 o precedenti, la relativa documentazione giustificativa dovrà essere allegata alla domanda di ritardo ed inviata al Distretto Militare entro la data del 31 dicembre 1999. L’esito di tale domanda sarà notificato agli interessati entro 120 giorni dalla data di ricezione della stessa.

    Gli arruolati ammessi al ritardo che per qualsiasi motivo non intendono continuare a fruire di tale beneficio ma essere avviati alle armi quanto prima, devono presentare al Distretto Militare apposita domanda di rinuncia al ritardo stesso.

    Modello domanda di rinvio

    Modello domanda Rinuncia al rinvio

     

  4. Rinvio
    1. Gli arruolati:
      • che sono indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia;  

      • che hanno un fratello già alle armi in servizio di leva o volontario o debbano presentarsi alle armi contemporaneamente ad altro fratello, sempreché la contemporaneità della presenza alle armi dei due fratelli non sia dovuta a rinvio o al ritardo goduto da uno di essi;

      possono chiedere il rinvio del servizio militare presentando domanda al Distretto Militare di appartenenza entro:

      • il trimestre di arruolamento, se arruolati con l'ultimo trimestre della classe 1981 o con la classe 1982;

      • il 31 dicembre 1999, se arruolati con la classe 1980 e precedenti.

      • il giorno che precede l'avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili, per le condizioni insorte dopo le date sopracitate.

    2. Gli arruolati eletti alle cariche di parlamentare, di consigliere regionale, di sindaco, di assessore o consigliere provinciale o comunale, di presidente di delegazione comunale, di presidente di consiglio di comunità montana, di presidente di consiglio circoscrizionale e di frazione e di presidente di consiglio di quartiere della Regione Sicilia possono ottenere il rinvio del servizio di leva presentando domanda al Distretto Militare di appartenenza entro il giorno che precede l'avviamento alle armi dello scaglione a cui sono interessati

      Gli arruolati ammessi al rinvio debbono, alla cessazione del mandato, presentarsi al Distretto Militare per la definizione della propria posizione militare

      L'esito delle domande sarà notificato agli interessati entro 90 giorni dalla data di ricezione delle istanze.

    3. Coloro che intendono avvalersi del rinvio del servizio di leva per opera da prestare nei paesi in via di sviluppo (Legge 26.2.1987, n. 49) debbono presentare, al Distretto Militare di appartenenza, domanda:

  5. Differimento dell'avviamento alle armi.
    Gli arruolati che:

    1. hanno la moglie o la convivente almeno al sesto mese di gravidanza;

    2. frequentano nell'anno scolastico 1999/2000 istituti di istruzione secondaria di 2° grado, istituti professionali di Stato od equiparati, purché non compiano nel corso dell'anno 2000 il 23° anno di età, ovvero laureandi che devono discutere la sola tesi di laurea, sempreché non superino i limiti di età previsti dall’art.19 della Legge 31.5.l975, n.191;

    3. hanno inderogabili e temporanee esigenze di lavoro, qualifica, specializzazione, tirocinio o gravi e contingenti necessità;

    possono chiedere il differimento dell'avviamento alle armi presentando documentata istanza al Distretto Militare competente.

    Modello di Domanda n°1

    Modello di Domanda n°2

  6. Espatrio nulla osta militare.

    1. L'espatrio per i motivi di lavoro o per trasferimento all'estero con la famiglia è consentito senza che occorra preventiva richiesta di nulla osta militare. Tuttavia gli arruolati che espatriano per tali motivi saranno considerati regolarmente residenti all'estero solo se, entro il compimento del 24° anno di età e comunque non oltre il giorno che precede la data di effettiva presentazione alle armi, invieranno al Distretto Militare di appartenenza, tramite l'autorità diplomatica o consolare italiana, apposita domanda di dispensa dalla chiamata alle armi. Tale istanza dovrà essere corredata di documentazione comprovante l'iscrizione all'A.I.R.E. e l'inizio di una attività lavorativa a tempo indeterminato presso una ditta estera o il permanente trasferimento all'estero della famiglia d'origine o acquisita.

    2. L'espatrio per la frequenza di corsi di studio in Paesi Extracomunitari è soggetto ad autorizzazione. La richiesta di nulla osta militare debitamente documentata va inoltrata al Distretto Militare di appartenenza entro il 31 dicembre 1999.

    3. Gli arruolati che intendono frequentare o già frequentano corsi di studio nei Paesi della Comunità Europea oppure in quelli Extracomunitari dove possono conseguire titoli di studio equipollenti, devono inviare ai competenti Distretti Militari entro il 31 dicembre 1999 documentata domanda di ritardo del servizio militare.

    4. L'espatrio per motivi turistici è libero.

    Gli arruolati non tenuti a munirsi di nulla osta all’espatrio ma irregolarmente residenti all’estero, coloro il cui nulla osta sia scaduto o sia stato revocato e coloro cui non sia stata concessa la dispensa dalla chiamata alle armi per residenza all’estero hanno l’obbligo di presentarsi all’Ente cui sono stati assegnati nella data fissata dalla cartolina precetto o, in caso di mancata ricezione della stessa, al Distretto Militare di appartenenza entro la data fissata dal presente Manifesto. Gli inadempienti saranno denunciati all’autorità giudiziaria militare per il reato previsto dall’art. 151 del Codice Penale Militare di Pace (mancanza alla chiamata alle armi).

    La concessione della dispensa dal presentarsi alle armi e il rilascio del nulla osta militare, laddove previsto, nonché il loro diniego, devono essere notificati agli interessati entro 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

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10. Accertamenti sanitari.
  1. Gli interessati alla presente chiamata alle armi che sono affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare debbono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari.
    Coloro che fruiscono del ritardo o rinvio del servizio militare possono parimenti inoltrare richiesta di nuovi accertamenti sanitari purché dichiarino di rinunciare definitivamente al beneficio di cui fruiscono. Tale dichiarazione comporta, in caso di mancato accoglimento dell'istanza o di conferma dell'idoneità al servizio militare, la disponibilità alla chiamata alle armi decorrente dalla data del relativo provvedimento.
    La domanda di accertamento sanitario cornpilata di certificato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza o dimora deve essere presentata al Distretto Militare:

    Dopo tali termini potranno essere prese in considerazione solo quelle domande, corredate di certificazione rilasciata dalla U.S.L., da cui si evidenzi un'infermità che comporta una seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche.

  2. Gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare per un periodo non inferiore a tre anni e che ritengano che i loro requisiti fisici o psichici o attitudinali siano cambiati rispetto a quelli posseduti in sede di visita di leva, possono chiedere di essere nuovamente sottoposti a visita medica e alle prove selettive.
    Le relative domande, insieme alla documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che certifichi il predetto cambiamento, devono essere presentate al Distretto Militare di appartenenza:

  3. I giovani che, per impedimenti fisici, non siano in grado di viaggiare per raggiungere, alla data fissata, l'Ente di assegnazione, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comando del Distretto Militare o alla locale Stazione Carabinieri, se risiedono in località non sede di Distretto Militare, allegando certificato del medico curante.
    Il Distretto Militare definirà la data di presentazione alle armi.
    I provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle domande di cui alle precedenti lettera a. e b. saranno notificati agli interessati entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande stesse.

Modello di Domanda

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11. Obiettori di coscienza.

I giovani dichiarati abili-arruolati che intendano espletare gli obblighi di leva mediante il servizio civile, devono presentare apposita istanza, indicando i motivi di cui all’art. 1 Legge 8.7.1988, n.230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, esclusivamente all’Ufficio di leva di appartenenza entro e non oltre 15 giorni dall’arruolamento.

I rimpatriati che godevano del beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 14.2.1964, n.237, devono presentarla entro 15 giorni dal rimpatrio.

La domanda deve indicare:

L’interessato può altresì indicare:

La domanda può essere corredata di tutti i documenti attestanti esperienze o titoli di studio o professionali utili per l’assegnazione.

Presso gli uffici di leva sono disponibili i fac-simile di domanda per lo svolgimento del servizio civile contenente la prescritta dichiarazione sostitutiva.

Il servizio civile può essere svolto su richiesta dell’obiettore di coscienza:

Gli obiettori sono soggetti, fino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di calamità.

All’obiettore di coscienza è vietato detenere ed usare armi di cui all’art. 2 comma 1 lettera a della legge 230/1998, nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.

Modello di Domanda O.d.C.

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

Rinuncia al rinvio per motivi di studio

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12. Cittadini stranieri.
  1. Gli stranieri indebitamente arruolati devono inoltrare ai competenti Uffici leva istanza per la cancellazione dalle liste di leva, poiché la prestazione del servizio militare, in assenza dei particolari requisiti previsti dalla vigente legge sulla cittadinanza non darà titolo all'acquisto della cittadinanza italiana.

  2. Gli stranieri o gli apolidi, di cui uno dei genitori o degli avi, paterni o materni, è o era cittadino italiano per origine, che intendano acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, devono inoltrare al Ministero della Difesa, per il tramite del competente Ufficio di leva, documentata istanza.

  3. Gli arruolati con doppia cittadinanza devono accertare presso i Distretti Militari di appartenenza se possiedono i requisiti per beneficiare di eventuali convenzioni internazionali. In particolare gli arruolati italo-francesi devono prendere conoscenza delle disposizioni della convenzione italo-francese del 10.9.1974.

L'esito delle istanze di cui al presente paragrafo sarà notificato entro 270 giorni dalla data di ricezione delle domande.

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13. Domande e documentazione.

Tutte le domande previste dal manifesto devono essere redatte in carta semplice, sottoscritte e accompagnate da copia di un documento di riconoscimento se inviate per posta, nonchè documentate.

Coloro che non sonoin possesso della certificazione prevista dalla vigente normativa possono sostituirla, eccetto i certificati medici e la documentazione sanitaria, con:

Qualora, dai successivi controlli effettuati dall'Amministrazione della Difesa, il contenuto della dichiarazione risultasse non rispondente a verità, il dichiarante sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il reato commesso e perderà i benefici ottenuti in base alla dichiarazione non veritiera.

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14. Termini e responsabili del procedimento.

I termini per l'emanazione dei provvedimenti, conseguenti alle richieste di benefici di leva sono quelli previsti dal presente manifesto. Essi devono intendersi sospesi se gli interessati non provvedono all'integrazione della documentazione eventualmente loro richiesta dai competenti organi.

I responsabili dei procedimenti concernenti i provvedimenti previsti dal presente manifesto saranno comunicati, a richiesta, dai Distretti Militari a coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante.

Altre notizie e informazioni devono essere richieste ai Distretti Militari ed agli Uffici Leva.

Possono essere, altresì, richieste informazioni di carattere generale al numero verde 800-010010 della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento Obbligatorio.

SITO INTERNET WWW.ESERCITO.DIFESA.IT

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe DI STEFANO

Il presente manifesto è stato affisso il 31 agosto 1999.

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Informazioni fornite dal Distretto Militare di Firenze
Data di Aggiornamento 15/06/2000

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