PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806.
Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe.
[Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 56 del 7-3-1996]
Ai concessionari o richiedenti la concessione, ai proprietari, ai gestori delle opere di sbarramento rientranti nella competenza del Servizio nazionale dighe Al magistrato delle acque Al magistrato per il Po Ai provveditorati alle opere pubbliche Agli uffici del genio civile di Bolzano, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine All'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna Alle prefetture Ai commissari del Governo Alla presidenza del Consiglio superiore del lavori pubblici Alla presidenza della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gabinetto Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio Al Dipartimento della protezione civile Alle autorità di bacino Ai presidenti delle giunte regionali |
L’art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito nominato legge, dispone che: «al fine di garantire l’azione di controllo esercitata nella costruzione e nell’esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all’interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto».
Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all’art. 1, comma 1, della legge, comunichino, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Servizio nazionale dighe (SND), ai competenti provveditorati alle opere pubbliche, ovvero all’assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna per le opere ricadenti in detta regione ed alle competenti prefetture, per ogni opera esercitata o in costruzione, il nominativo ed i recapiti dell’ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e della sicurezza dell’esercizio dell’impianto (nonché di un ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento - ingegnere sostituto). Unitamente alla comunicazione al SND dovrà essere trasmessa copia dell’atto formale di designazione allo svolgimento dell’incarico di ingegnere responsabile e, nel caso di liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione dell’incarico. In caso di inadempienza rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal predetto art. 4, comma 4, della legge ai concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento.
Nell’ambito della propria attività di vigilanza e conoscitiva il SND deve promuovere ed acquisire gli studi sulle conseguenze che hanno sui territori di valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e l’ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all’art. 1, comma 1, della legge, qualora non avessero già provveduto, devono redigere, attenendosi alle allegate «raccomandazioni» elaborate con il concorso del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli studi sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell’onda di piena e le aree soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura.
I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, dall’autorità competente per l’asta fluviale; il dato deve essere comunicato al Dipartimento della protezione civile ed alle locali autorità di protezione civile.
Al fine di consentire al SND la redazione del foglio di condizione [sic] per l’esercizio e la manutenzione e del documento contenente le condizioni che devono verificarsi perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto (definito nella circolare 4 dicembre 1987, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988), ove già non esistenti, i sopraindicati concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento trasmettono all’ufficio periferico, entro novanta giorni dalla data della richiesta, i dati e le informazioni ritenuti necessari dal SND.
In caso di inadempienza dell’invio dei documenti di cui ai predetti commi (piene artificiali, informazioni per la redazione del foglio di condizioni e del documento di protezione civile) rilevata a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l’applicazione ai soggetti anzidetti della sanzione pecuniaria prevista all’art. 4, comma 4, della legge nel [sic] contempo il SND, previa ordinanza prefettizia disposta ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, provvede alla raccolta dei dati ed alla redazione degli elaborati non pervenuti avvalendosi di soggetti pubblici o provati di comprovata competenza, a spese degli interessati.
I fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione già redatti devono intendersi integrati con la prescrizione che il valore della massima portata di piena transitabile in alveo a valle degli sbarramenti contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente autorità di bacino o, ove non costituita, all’autorità competente per l’asta fluviale, non dovrà essere superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.
I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate all’art. 1, comma 1, della legge devono inoltrare al SND, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni sei mesi, una dichiarazione con la quale l’ingegnere responsabile di cui al precedente punto A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l’efficienza e le condizioni di sicurezza, nonché il rispetto del foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione durante la gestione dell’impianto. La dichiarazione, cui devono essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento dell’opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano [sic] situazioni di pericolo per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.
Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni, comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente prefettura per l’eventuale applicazione di provvedimenti cautelativi e/o sanzionatori.
1) Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto costituente la diga, con i relativi interventi di consolidamento e tenuta in fondazione e nelle spalle, e nelle opere di scarico con i relativi impianti) realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge senza aver previamente ottenuto l’approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato (o modificate successivamente al completamento degli invasi sperimentali ed all’inizio dell’ordinario esercizio) in modo tale da ridurre le loro originarie condizioni di sicurezza, fattispecie sanzionate nell’art. 4, comma 1, della legge, sono soggette all’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, fino alla loro eventuale demolizione, qualora non presentino condizioni di sicurezza rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il trasgressore, attuati gli anzidetti provvedimenti, potrà effettuare i necessari lavori sempreché il relativo progetto, da presentare SND [sic] entro sei mesi dalla rilevata trasgressione, sia stato dallo stesso approvato, anche nella forma condizionata all’osservanza di prescrizioni (art.1, comma 1, della legge). Le opere di sistemazione dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi, oneri e vincoli di cui all’art. 1, comma 6, della legge entro i tempi tecnici indicati nel progetto approvato dal SND. Il definitivo parere negativo sul progetto presentato comporta per il trasgressore l’immediato obbligo di messa in sicurezza definitiva dei luoghi.
2) Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da identificare come al precedente punto 1) che non ne riducano le originarie condizioni di sicurezza e non incidano in modo rilevante sull’impostazione progettuale a suo tempo approvata, ed a quelle apportate allo stato dei luoghi ovvero alle opere accessorie o complementari (interventi di consolidamento dei versanti dell’invaso, dispositivi di tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed illuminazione, casa di guardia, viabilità di servizio), ma, per queste ultime, solo nel caso di riduzione delle loro specifiche condizioni statico-funzionali, deve essere acquisita l’approvazione tecnica da parte del SND, che può essere rilasciata anche a posteriori e nella forma condizionata all’osservanza di prescrizioni. Il richiedente la concessione o concessionario o, in mancanza di questo, il proprietario che gestisce direttamente le opere, può pertanto dare subito inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo carico esclusivo gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni del SND. In ogni caso la mancata approvazione comporta la realizzazione degli interventi come da progetto originariamente approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei lavori o a lavori eseguiti, l'assenza dei presupposti di sicurezza sopra indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 1, della legge e l'applicazione delle procedure di cui al precedente punto 1).
L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da sottoporre ad approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori relativi alla modifica. Ove le modifiche siano apportate in occasione di lavori di costruzione o di manutenzione di apprezzabile rilevanza detto invio potrà avvenire prima della ultimazione degli stessi. Nel caso in cui le modifiche in argomento siano già realizzate o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione della presente circolare, l'anzidetto invio deve avvenire entro novanta giorni da detto termine. Per omesso o ritardato invio degli elaborati progettuali relativi a modifiche rilevate a seguito degli accertamenti periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.85, modificato ed integrato dall'art. 5, comma 2, della legge stabilisce che, fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del SND, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe di cui all'art. 2, comma 1, della legge si forniscono alcuni chiarimenti indispensabili per un corretto ed uniforme impiego del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, emanato in funzione di una organizzazione statuale oggi profondamente modificata, che non ne consente la letterale applicazione. Peraltro lo stesso decreto del Presidente della Repubblica è stato in passato oggetto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di circolari interpretative e prescrittive volte a consentire di adeguare la normativa alla struttura amministrativa modificatasi a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e delle mutate esigenze di sicurezza. Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del 1989, decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991, decreto-legge n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa aspetti trattati sia dal decreto del Presidente della Repubblica in questione che dalle citate circolari che pertanto, per tali profili, sono da considerare superati.
2) Si specifica che, insediati gli uffici periferici del SND, e comunque a partire dal 1 gennaio 1996:
a) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 agli uffici del genio civile (all'epoca facenti parte del Ministero dei lavori pubblici), agli articoli 5, 6, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 17, 18 sono da intendersi affidate agli uffici periferici del SND;
b) le funzioni affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 al servizio dighe sono da intendersi affidate a:
ufficio periferico del SND (articoli 1, 7, comma 1, 9, comma 2);
sede centrale del SND (articoli 4, 5, 7, comma 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 17, 18);
sede centrale e ufficio periferico del SND (articoli 9, comma 1, 14, comma 3);
c) la disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND inviando la documentazione ivi indicata alla sede centrale che, eseguite le verifiche e gli accertamenti del caso, le trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991;
d) la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 viene attuata dall'ufficio periferico del SND riferendo alla sede centrale che potrà chiedere in merito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) per le attività di competenza dell'amministrazione prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto indicato nella precedente lettera c);
f) i bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 devono essere inviati in duplice copia al competente ufficio periferico del SND, che ne trasmetterà una alla sede centrale;
g) i soggetti cui sia stato affidato dai titolari della concessione di derivazione, ovvero dai proprietari delle opere, l'esercizio dell'impianto, assumono gli oneri previsti per questi ultimi dalla vigente normativa in materia di dighe solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici abbia concesso esplicita autorizzazione al subentro nella gestione dell'impianto e che detto subentro sia stato notificato al SND ed agli organi competenti in materia di protezione civile;
h) gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da sottoporre all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 ed indicati come costituenti il progetto «esecutivo», devono essere redatti con il livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 1995 convertito con legge n. 216 del 1995, per il progetto «definitivo». Quanto sopra tenuto conto che, in conformità al dettato dell'art. 6, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui vengono trasmessi dal SND i progetti per esame e parere, si esprime sui progetti «definitivi». Analogamente il progetto indicato all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 deve essere equiparato al progetto «preliminare» come definito all'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 1995.
a) Con il termine di «altezza» si intende la differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna.
b) Con il termine «volume di invaso» si intende la capacità del serbatoio compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.
Il SND pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che rientrano nella propria competenza per le quali sono stati autorizzati gli invasi.
Il sottosegretario di Stato |
Registrata alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117
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