COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE MOBILITA’
ZONA
A TRAFFICO LIMITATO
Disciplina
e normativa
ORDINANZA N.2604
Reg. uff. n. 2021
IL SINDACO
Vista la delibera di Giunta
n.1687/1019 del 01/03/1990 esecutiva, con la quale il Comune di Firenze
attuava in un quadro organico di riferimento le misure e le disposizioni
necessarie per la regolamentazione della circolazione e lo stazionamento
dei veicoli alla luce della legge n.122 del 24/03/1989;
Viste le delibere di Giunta
1687/90, 5720/93, 2871/94 e 292/95 e 4053/95, 576/95 e 3664/96 con le quali
è stata istituita in una vasta area del centro cittadino compreso
all’interno della cerchia dei viali di circonvallazione e nell’Oltrarno,
una Zona a Traffico Limitato suddivisa in cinque settori A, B, C, D, E;
Viste le proprie ordinanze
n.137/89, n.219/91, n.1124/91, n.1558/91, n. 3399/91, n.3992/92, n.6183/93,
246/94 e 1573/94 2240/94, 2711/94, 2803/94, 3401/94, 4695/94, 7071/94,
944/95, 2643/95, 5656/95, 7437/95, 1900/96, 6589/96, 4878/97, 8390/97,
8873/97, 8991/97, 3064/98,1713/99, 2114/99 e 1665/00 con le quali sono
stati adottati particolari criteri per la disciplina e normativa per la
circolazione in deroga ai divieti;
Considerata la necessità
di apportare alcune modifiche normative, venendo incontro alle richieste
dei residenti nel Quertiere n. 1 e degli artigiani riparatori, in seguito
all'ampliamento recentemente attuato dell'area pedonale, consentendo il
transito a questi ultimi in tutto l'arco orario della pedonalizzazione,
ed ai residenti dalle 18,00 alle 19,30.
Ritenendo anche opportuno
per una più semplice lettura e comprensione, mantenere la normativa
riunita in un unico provvedimento revocando la precedente ordinanza 2114/99
;
Visti gli artt. 6 e 7 del
Codice della Strada approvato con D.L. n.285 in data 30/04/92 con i quali
si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la
circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto l’art. 85 del vigente
Statuto Comunale:
O R D I N A
In attuazione dei nn. 4 e
5 del dispositivo delle deliberazioni n.1681/90, n.871/94 n. 292/95, n.1319/95n.4053/95
e n.3664/96:
-
che con decorrenza dal
13/04/2000 e fino a nuova disposizione siano adottati i sottoindicati perimetri
dei Settori della Zona Traffico Limitato:
Perimetro Settore "A":
l.ni Corsini, Acciaiuoli,
Archibusieri, M.L.Medici, Diaz, v.Benci esclusa, p.za S.Croce esclusa,
v.Verdi esclusa, p.zza Salvemini esclusa, v.S.Egidio esclusa, v.Bufalini
esclusa, v.Pucci esclusa, v.dei Gori esclusa, v.Canto dei Nelli, p.zza
Madonna Aldobrandini esclusa, v.Melarancio esclusa, p.zza Unità
esclusa, v.Avelli esclusa, p.zza S.M.Novella esclusa, p.zza Ottaviani esclusa,
v.Fossi esclusa, p.zza Goldoni da v.Fossi a l.no Vespucci.
Perimetro Settore "B":
l.no alle Grazie escluso,
p.zza Cavalleggeri esclusa, v.Tripoli esclusa, p.zza Piave esclusa, v.le
Giovine Italia escluso, v.Agnolo (nel tratto fra v.le G.Italia e v.S.Verdiana)
escluso, v.S.Verdiana esclusa, p.zza Ghiberti esclusa, v.Mattonaia escluso
il tratto dal n.c. 2/r al n.16/r, v.Paolieri esclusa, p.zza Beccaria esclusa,
v.le Gramsci escluso, p.le Donatello escluso, b.go Pinti, v.Laura da Pinti
a Pergola, v.Alfani, v.Fibbiai, p.zza SS.Annunziata nel tratto Fibbai-Servi,
v.Servi nel tratto SS.Annunziata-Bufalini, v.Bufalini, p.zza S.M.Nuova,
v.S.Egidio, p.zza Salvemini, v.Verdi, p.zza S.Croce, v.Benci.
Perimetro Settore "C"
v.le Strozzi escluso, v.le
Lavagnini escluso, p.zza Libertà esclusa, v.le Matteotti escluso,
P.zza I.Del Lungo esclusa, b.go Pinti esclusa, v.Laura da b.go Pinti a
v.della Pergola esclusa, v.Pergola esclusa, v.Alfani esclusa, v.Fibbiai
esclusa, p.zza SS.Annunziata escluso il tratto fra Fibbiai e Servi, v.Servi
esclusa, v.Pucci, v.dei Gori, canto dei Nelli escluso, p.zza Madonna degli
Aldobrandini, via del Melarancio, p.za dell’Unità Italiana, p.zza
Stazione esclusa, p.zza Adua esclusa, via Valfonda esclusa.
Perimetro settore "D":
p.zza V.Veneto esclusa,
v.le Rosselli escluso, v.Jacopo da Diacceto esclusa, v.Alamanni esclusa,
p.zza Stazione esclusa, v.Avelli, p.zza S.M.Novella, p.zza Ottoaviani,
v.Fossi, p.zza Goldoni (nel tratto fra v.Fossi e lung.Vespucci), lung.
Vespucci escluso lato fiume nel tratto fra il Ponte Vespucci e p.zza V.Veneto.
Perimetro settore "E":
v.Romana, v.Ronco, p.zza
S.Felice, p.zza Pitti, v.Guicciardini, p.zza S.Felicita, p.zza dei Rossi,
Costa S.Giorgio, v.Forte di S.Giorgio, v.della Cava, Costa Scarpuccia,
v.della Cava, v.dei Bardi nel tratto fra C.ta Scarpuccia e v.S.Niccolò,
p.zza dei Mozzi esclusa, l.no Torrigiani, riva sinistra dell’Arno nel tratto
compreso fra p.zza S.Maria Soprarno e p.te Vespucci, p.zza del Cestello
con esclusione dell’area pedonale urbana esistente sul fronte della Chiesa
del Cestello e dell’area adibita a parcheggio pubblico a pagamento, v.S.
Onofrio, esclusa, p.zza dei Nerli, v.b.go S.Frediano nel tratto fra p.zza
Nerli e v.le Ariosto esclusa, v.le Ariosto escluso, p.zza Tasso con esclusione
della Carreggiata di collegamento fra il v.le Ariosto e il v.le Petrarca,
v.le Petrarca escluso nel tratto fra p.zza Tasso e il n.c.38, e compreso
solo lato mura fra l’alberatura e le mura stesse ( con esclusione delle
corsie di scorrimento) nel tratto di fronte ai nn.cc. 38 / 120, p.zza della
Calza.
Limitatamente ai Settori
"B","C","D" ed "E" sono stati individuati alcuni itinerari dove è
consentito il transito ad alcune categorie di veicoli - vedi cap.VIII
-
che con decorrenza dal
13/04/2000 e fino a nuova disposizione sia revocata le propria precedente
ordinanza 1665/00 e sia adottata la nuova seguente
DISCIPLINA
E NORMATIVA
per la circolazione e la
sosta in deroga ai divieti derivanti dall’adozione della Zona a Traffico
limitato suddivisa in cinque settori A,B,C,D,E, nell’area del centro cittadino
compresa fra il fiume Arno e i viali di circonvallazione e nell’oltrano,
con validità nei giorni feriali, nell’orario 7,30 /18,30 fatte salve
le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane:
I
- E’ CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto
a:
-
Veicoli a trazione animale,
Velocipedi, Ciclomotori, motoveicoli,
E’ consentita anche la sosta
negli appositi parcheggi loro riservati e ove non espressamente vietato
con esclusione dei parcheggi riservati ai residenti, in tali parcheggi
limitatamente però ai settori B,C,D, ed E, è consentita la
sosta solo a motocarri, quadricicli e ciclomotori a tre o quattro ruote.
I motocicli e i ciclomotori
a due ruote, lasciati abusivamente in sosta nei parcheggi riservati ai
residenti nella Z.T.L. dei settori B,C,D, ed E , saranno rimossi a mezzo
carro attrezzi.
Qualsiasi tipo di veicolo
compresi motoveicoli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, lasciato
in sosta abusiva nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A",
sarà rimosso a mezzo carro attrezzi.
-
Veicoli a trazione elettrica
: sosta consentita spazi residenti
-
Veicoli della Polizia,
dei
Vigili del Fuoco, di soccorso (carri attrezzi inclusi), delle UU.SS.LL.,
delle PP.TT., della Azienda Quadrifoglio (ex A.S.N.U. ex. F.na Ambiente)
e di tutte le pubbliche amministrazioni.
I Veicoli di cui sopra dovranno
essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa.
E’ consentita la sosta in
eventuali spazi riservati, e per 20 minuti negli spazi riservati ai residenti
con obbligo d’esposizione in maniera ben visibile dell’ora d’arrivo.
Quanto sopra salvo limitazioni
che l’Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione
anti inquinamento.
-
Autocarri o veicoli operativi
muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa
di ENEL , F.na Gas e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile
Per i soli interventi di
riparazione è consentita la sosta nei pressi del luogo dell’intervento
a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.
La sosta come sopra è
consentita anche ai veicoli operativi del Comune di Firenze.
Quanto sopra salvo limitazioni
che l’Amministrazione riterrà opportuno adottare per prevenzione
anti inquinamento.
-
Taxi e autovetture da
noleggio con conducente.
E’ consentita la sosta in
eventuali spazi loro riservati.
-
Veicoli da trasporto
cose con peso complessivo a pieno carico senza limitazione, dalle ore 7,30
alle ore 8,30.
E’ consentita la sosta per
il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.
-
Veicoli da trasporto
cose con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:
Accesso consentito fino
alle ore 9,30
Circolazione consentita
fino alle ore 10.
E’ consentita la sosta per
il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.
-
Autoveicoli, con esclusione
di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana di coloro che hanno
la necessità di recarsi presso Alberghi e Pensioni esistenti nella
zona interdetta.
E’ consentita la sosta per
il tempo massimo di 1 ora nelle loro immediate vicinanze negli spazi riservati
ai residenti. previa esposizione di contrassegno rilasciato dall’Albergo
con l’indicazione della targa del giorno e dell’orario.
II-
E’ CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, IN DEROGA AL DIVIETO A:
-
Veicoli con esclusione
di quelli intestati a residenti nella Regione Toscana che hanno la necessità
di recarsi presso autorimesse pubbliche esistenti nella zona interdetta.
-
Veicoli di coloro che
hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed
autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta.
Per l’uscita tali veicoli
dovranno essere muniti di contrassegno rilasciato dall’autoriparatore con
l’indicazione del giorno, ora, targa e settore d’appartenenza.
E’ consentita la sosta nei
pressi dell’auto-officina negli spazi riservati ai residenti per massimo
tre veicoli nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l’inizio
della riparazione e, al termine di questa, fino alla riconsegna. Tali veicoli
dovranno essere muniti dello stesso contrassegno rilasciato dall’autoriparatore
che consente l’uscita, ma con sopra la scritta "auto in riparazione", oltre
il giorno, data e targa.
III
- E’ CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI, IN DEROGA AL DIVIETO, PREVIA
AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO A:
-
Consiglieri Comunali
e Assessori del Comune di Firenze, Presidenti e vice presidenti delle Circoscrizioni
Amm.ve Fiorentine, Deputati e Senatori eletti in Toscana, per necessità
derivanti dalla loro carica istituzionale.
Per Consiglieri Comunali
e Assessori del Comune di Firenze è consentita anche la sosta negli
spazi riservati ai Residenti in Z.T.L., nelle Zone di Particolare rilevanza
Urbanistica , nella Zona Controllo Sosta, nelle Zone per Residenti, in
altri appositi spazi nella piazze Giudici e Mentana od altri eventuali
in prossimità di Palazzo Vecchio secondo quanto specificato sul
contrassegno.
Il permesso è rilasciato
su richiesta del Gruppo Consiliare d’appartenenza e deve essere riconsegnato
alla decadenza del mandato, sullo stesso potrà essere indicata la
targa o la funzione esercitata, e potrà essere usato solo al servizio
del beneficiario.
Il permesso per il Presidente
del Consiglio Circoscrizionale, è rilasciato su richiesta dell’interessato,
recherà l’indicazione delle targa dell’auto e avrà validità
per la sosta solo negli spazi riservati agli autorizzati nelle piazze Giudici
e Mentana
Il permesso per Parlamentari
è rilasciato su richiesta dell’interessato è valido per tutti
i settori della Z.T.L. con sosta negli spazi residenti e nelle piazze Giudici
e Mentana. Può riportare la targa o la funzione eserciata.
-
Partiti Politici. Rappresentati
in Parlamento o Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale .
n.1 permesso per ogni partito.
Può essere autorizzata
la sosta negli spazi residenti e negli spazi riservati agli autorizzati
nelle piazze Giudici e Mentana
- Giornalisti -
Stampa - Radio e TV pubbliche e private:
Per ogni testata giornalistica
che effettua servizio di cronaca cittadina sono rilasciati alcuni contrassegni
particolari,
su richiesta del Sindacato Cronisti Fiorentini per giornalisti che svolgono
il servizio di cronaca, con validità oltre che per il transito anche
per la sosta negli spazi riservati ai residenti e in quelli per gli autorizzati
nelle piazze Giudici e Mentana.
Per altri giornalisti possono
essere rilasciati su richiesta documentata a giudizio dell’Amm.ne, singole
autorizzazioni di diverso tipo.
N.O. temporanei di transito
con sosta per max 2 h. possono essere inoltre rilasciati di volta in volta
dalle Sezioni Territoriali della Polizia .Municipale in seguito a richiesta
motivata e con autocertificazione di iscrizione all’Albo Naz. dei Giornalisti.
Di norma per Radio private
è rilasciata una sola autorizzazione e due per T.V.
- Banche:
per veicoli intestati all’Istituto.
-
n. 2 permessi quelle con sede
in Z.T.L.
-
n. 1 permesso per quelle con
sede fuori Z.T.L.
- Consolati:
n. 2 permessi come previsto
dalla delibera 1446/94 che recepisce il protocollo d’intesa fra l’Amm.Comunale
ed il rappresentante del Corpo Consolare in Firenze.
E’ consentita anche la sosta
negli spazi per Residenti o in eventuali spazi riservati.
Il numero e la validità
dei permessi potrà variare in caso di revisione del protocollo d'intesa
- Polizia - Magistratura
- Veicoli di Questura, Carabinieri, Finanza, Procura, Tribunale, Pretura
etc.
Per l’utilizzo su veicoli
di copertura o personali usati per motivi di servizio. Nel permesso può
o meno essere indicata la targa
La richiesta deve essere
presentata dal Dirigente della Struttura al quale è rilasciato un
certo numero di permessi , a giudizio dell’Amministrazione, per distribuirli
al personale dipendente che deve utilizzarli solo per motivi di servizio.
- Aziende produttrici
o che effettuano il Commercio all’ingrosso di materiale farmaceutico:
n. 1 permesso per ditta
per veicoli di loro proprietà adibiti a trasporto merci o promiscuo.
- Veicoli di proprietà
di grosse ditte anche con sede fuori Z.T.L. per trasporto valori e rappresentanza:
permesso rilasciato a giudizio
dell’Amministrazione in seguito a documentata richiesta.
- Veicoli di proprietà
di Misericordia PP.AA., Enti Assistenziali, scuolabus per scuole materne
ed elementari e trasporto handicappati.
Il numero dei permessi rilasciati
è a giudizio dell’Amministrazione in seguito alla presentazione
di documentata richiesta.
- Veicoli appartenenti
ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori, Agenzie di investigazioni
private.
Il numero dei permessi è
a Giudizio dell’Amministrazione a seguito di presentazione di documentata
richiesta.
Per Agenzie d’investigazioni
private saranno rilasciati due contrassegni
- Autocarri di proprietà
d’Autotrasportatori c/o terzi:
n.1 permesso per ditta solo
con peso a pieno carico non superiore a 35 q.li
La ditta deve essere
regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori per conto terzi
, e l’autocarro immatricolato per uso di terzi..
- Autocarri inferiori
a 35 q.li p.p.c. di proprietà di ditte che effettuano il trasporto
per commercio all’ingrosso di generi alimentari, bibite, gelati, surgelati:
n. 2 permessi per ditta.
La validità di questi
permessi è limitata alle 11,30
E’ consentita una breve
sosta solo per il carico e scarico merci.
Quando si tratti di furgoni
frigoriferi potranno eccezionalmente essere autorizzati autocarri che rientrano
nelle seguenti dimensioni: p.p.c. 65 q.li - lung. 5,70 - largh. 2,10.
Tale deroga potrà
essere applicata anche per autocarri di ditte che effettuano l’autotrasporto
in conto terzi.
- Veicoli con p.p.c.
inferiore a 35 q.li, adibiti a trasporto merci , ad uso promiscuo o comunque
intestati ad attività artigianali e non , ed utilizzati per il trasporto
delle attrezzature necessarie per interventi e riparazioni d’urgenza
Il relativo contrassegno
è rilasciato a discrezione dell’Amministrazione per attività
di pronto intervento non programmabili, nel numero di uno per ditta e solo
per quelle che hanno sede nel Comune di Firenze, salvo eccezionali deroghe
per esigenze documentate. Il contrassegno di questo tipo viene rilasciato
anche per ditte di pulizie.
Il contrassegno esposto
su veicolo adibito a trasporto merci, o uso promiscuo, o comunque di proprietà
della ditta ed utilizzato nel rispetto delle caratteristiche costruttive
per il trasporto dell'attrezzatura di lavoro, dà diritto ad accedere
in tutti i settori e a sostare ove consentito in prossimità di dove
è effettuata la riparazione negli spazi riservati ai residenti nella
ztl per un massimo di quattro ore continue. Questo permesso è valido
anche per l'accesso alla Zona Pedonale di tipo B in tutto l'arco orario
della sua validità, ma solo per interventi d'urgenza e la sosta
dovrà essere limitata al tempo necessario per il carico e scarico
dell'attrezzatura di lavoro.
- Veicoli non appartenenti
alle categorie sopra indicate, per casistiche eccezionali a giudizio dell’Amministrazione
. Ove specificato sul contrassegno può essere consentita anche la
sosta..
- MEDICI -
Autorizzazione rilasciata
su richiesta dell’ordine dei Medici, con due tipi di contrassegno:
-
targhetta verde per Medici con
ambulatorio all’interno della Z.T.L. - da diritto al transito ed alla sosta
nei pressi dell’ambulatorio.
-
targhetta bianca per Medici
con ambulatorio al di fuori della Z.T.L. - da diritto solo alla sosta nei
pressi dei pazienti da visitare in ZTL,. per massimo 2 ore.
La sosta è consentita
in deroga ai divieti previsti con gli artt. 6 e 7 C.d.S, ma non nei casi
in cui si incorra in contravvenzione a quanto disposto dall’art.158 C.d.S.
Le targhette bianche e verdi
danno diritto alla sosta anche negli spazi riservati ai residenti delle
zone di part. rilev. Urbanistica, zone controllo sosta e zone per residenti
come da specifica lettera/autorizzazione soggetta a rinnovo annuale.
I contrassegni sono rilasciati
SOLTANTO per Medici convenzionati col S.S.N. in medicina generale e pediatria
del Comune di Firenze.
Ogni medico, anche non convenzionato
col S.S.N., può comunque farsi rilasciare alle Sezioni Territoriali
della Polizia Municipale un nulla osta temporaneo di transito e sosta (max
2 h.) per visita domiciliare. Tale N.O. può essere richiesto anche
agli Agenti della Polizia Municipale in servizio agli ingressi o sulla
strada.
IV
- E’ CONSENTITO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE
CONTRASSEGNO A:
- RESIDENTI
Per autovetture intestate
a persone anagraficamente residenti nella Z.T.L.
E’ rilasciato un solo permesso
per nucleo familiare, con la possibilità di riportare l’indicazione
di più targhe (max tre).
E’ consentita anche la sosta
negli appositi spazi nel settore di appartenenza. Solo per i Residenti
nel Sett. "A", sul cui contrassegno non è indicata alcuna lettera,
è consentito il transito e la sosta in tutti i settori della Z.T.L.
I permessi del tipo "Residente"
per i Settori B, C, D, E, danno diritto al transito ed alla sosta negli
appositi spazi in tutti i settori della Z.T.L. solo
dalle ore 7,30 alle 8,30.
Se il veicolo è in
corso di volturazione può essere accettata dichiarazione sostitutiva
che è iniziata pratica in tal senso presso P.R.A. , delegazione
A.C.I. o Agenzia autorizzata.
Deroghe a quanto stabilito
sulla proprietà del veicolo possono essere accolte solo per auto
intestate al coniuge o a parenti di primo grado, o intestate a ditte e
date in uso ai dipendenti. Deve essere presentata dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà in tal senso.
Sono accettate anche auto
in uso con le formule del "leasing" e del "noleggio a lungo termine" .
I permessi del tipo RESIDENTE
sono rilasciati anche ai "Frontisti" sul perimetro esterno della ZTL (vedi
ord. 3696/96 e 6432/96) .
Permessi per domiciliati
impossibilitati a prendere la residenza in Firenze, possono essere concessi
dall’Amministrazione in seguito all’esame di documentata istanza e per
periodi limitati. Non sono di norma autorizzate persone che hanno la residenza
anagrafica nella provincia di Firenze. Non sono in ogni caso autorizzati,
domiciliati in appartamenti occupati anche da persone anagraficamente residenti
già in possesso di permesso, o più domiciliati nello stesso
appartamento.
- AUTORIMESSE PRIVATE:
Veicoli di Enti o privati
che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private nella zona
interdetta.
Il n. massimo delle autorizzazioni
è relativo alla capienza dei posti auto delle aree private. Per
la determinazione di questi deve essere effettuato sopralluogo da parte
dell’Ufficio tenendo conto di eventuali ostacoli fisici che impediscono
le manovre.
E’ consentito il solo transito.
I permessi scaduti, o in
corso di validità, ma a cui non sia ha più diritto in conseguenza
della mancata disponibilità del posto auto, devono essere riconsegnati
all’ufficio, i cui componenti possono ritirarli direttamente o disporne
il ritiro da parte della Polizia Municipale.
- AUTORIMESSE PUBBLICHE.
E’ concessa ai titolari
di tali tipi di attività un’autorizzazione per il rilascio ai propri
clienti di un numero massimo di contrassegni pari alla capienza del garage
che risulta dal certificato prevenzione incendi moltiplicato per due. (criterio
di turnazione)
Sul contrassegno non sarà
indicato il numero di targa ma solo il nome del garage. Il titolare dell’autorimessa
deve tenere un registro sul quale annotare i destinatari dei tagliandi
con relative targhe, in modo da poter sempre risalire all’usufruttuario
in caso di contenzioso. Tale registro deve essere conservato per la consultazione
almeno per cinque anni.
Nel caso che all’interno
del Garage sia effettuato servizio di officina, si applica quanto disposto
al punto 10 cap.II.
Possono essere adottate
altre forme di autorizzazione, in via sperimentale, previ accordi fra l’Amministrazione
Comunale ed associazioni di garagisti, con le quali sempre in rispetto
dei criteri sopra indicati, sia favorita la distribuzione dei contrassegni
di accesso alla clientela occasionale (vedi protocollo d’intesa fra l’Amministrazione
Comunale ed il Sindacato Provinciale Esercenti Autorimesse del 22/11/1997)).
L’adesione al sistema individuato dal Protocollo d’intesa non è
compatibile con deroghe sul rapporto uno a due per il criterio di turnazione
dei permessi fissi per i clienti abituali.
- TRASPORTO MERCI O
SENZA TIPOLOGIA
Per ogni tipo di attività
commerciale, artigianale, alberghiera, (escluso uffici, se non per trasporto
valori), che abbia sede nella Z.T.L. è rilasciato un singolo permesso
per ogni autocarro ed un permesso con massimo tre targhe per veicoli intestati
alla ditta adibiti ad uso promiscuo (persone e cose)o comunque intestati
alla ditta , o al titolare della stessa, o socio, ed utilizzati nel rispetto
della caratteristiche costruttive del veicolo, per il trasporto di cose
della società.
Il permesso da diritto al
transito e ad una breve sosta solo per il carico e scarico delle merci.
Solo gli autocarri in possesso
di contrassegno potranno sostare in eventuali appositi parcheggi esistenti
nei singoli settori della Z.T.L., limitatamente al proprio settore di appartenenza
V
- PERMESSI PROVVISORI E N.O. DI TRANSITO CON VALIDITA’ TEMPORANEA
- PERMESSI PROVVISORI
Tali permessi la cui durata
va da 1 giorno a 6 mesi , sono rilasciati presso le Sezioni Territoriali
della Polizia Municipale, per necessità temporanee ed eccezionali
o per lavori. ed hanno validità per il transito e per la sosta limitatamente
al tempo necessario al carico e scarico a condizione di non creare intralcio
per la circolazione.
Permessi per necessità
straordinarie possono essere rilasciati solo fino a un massimo di tre giorni
consecutivi o intervallati da festivi.
Permessi per rappresentanti
di commercio con campionario voluminoso con gli stessi criteri di cui sopra,
ma escludendo la giornata del SABATO.
Le autorizzazioni di questo
tipo non sono previste per scavalcare le limitazioni all’orario del trasporto
merci, pertanto per le consegne (grossisti ect.) dovranno essere adottate
norme particolarmente restrittive (non più di 2 - 3 permessi al
mese con validità 1 giorno).
Per i permessi fino a 3gg.
è sufficiente la richiesta verbale, per periodi più lunghi
(max. 6 mesi) per necessità di lavoro dovute a cantieri aperti o
interventi di riparazione (N.B. non per rifornimenti o consegna di merci),
dovrà essere da parte del richiedente riempito e sottoscritto un
apposito stampato con l’apposizione di marca da bollo. Tale stampato comprende
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla natura
e durata dei lavori e deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie
perchè l’ufficio possa procedere a controlli e sopralluoghi come
previsto dal D.P.R. 403/98. In ogni caso viene rilasciata subito l’autorizzazione
richiesta disponendo eventuali controlli in un tempo successivo.
I permessi del tipo provvisori
potranno avere validità oltre che per la ZTL anche per le Zone Pedonali
di Tipo A, B e C. Quando sia necessaria la chiave per l’apertura delle
catene e le stesse non siano gestite direttamente dalla Polizia Municipale
(vedi ord. 6510/98), i cittadini già in possesso delle autorizzazioni
rilasciate dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale, dovranno
recarsi presso la Direzione Mobilità Ufficio Autorizzazioni per
richiederla. Per ricordare ai cittadini l’uso del permesso e per agevolare
il controllo da parte degli agenti della Polizia Municipale in servizio
sulla strada, sulle autorizzazioni valide anche per la Zona Pedonale deve
essere riportata la dizione: sosta consentita SOLO per le operazioni di
carico e scarico.
I permessi per lavori saranno
rilasciati solo per autocarri, per veicoli adibiti ad uso promiscuo, e
per veicoli intestati alla ditta ed utilizzati, nel rispetto delle caratteristiche
costruttove del veicolo, per il trasporto di attrezzatuire per lavoro.
Per questi ultimi e per veicoli ad uso promiscuo saranno adottati criteri
limitativi : un permesso ogni tre veicoli. Questi criteri potranno essere
ampliati in presenza di più cantieri contemporanei.
Quando possibile e subordinatamente
all’osservanza di particolari restrizioni, potrà essere autorizzata
anche la sosta nei pressi del luogo di lavoro solo per autocarri e comunque
non all’interno del Settore "A" e Zona Pedonale.
Per quanto riguarda l’area
a fianco di Palazzo Vecchio (Via dei Gondi - P.zza Signoria lato porta
carraia) le autorizzazioni saranno concesse solo per l’accesso mentre per
la sosta potranno essere rilasciate solo dal Corpo di Guardia di servizio
in Palazzo Vecchio, (vedi ord.5400/98 Norm. Zona Pedonale).
La grande maggioranza dei
permessi provvisori può essere inserita nel settore di appartenenza
. Naturalmente quando sono interessati più settori il permesso sarà
valido per tutte le zone, in tal caso sul permesso provvisorio sarà
specificata tale validità. L’autorizzazione alla sosta non sarà
comunque concessa per il Settore "A".
I permessi provvisori potranno
essere rilasciati anche per autocarri con p.p.c. superiore a 35 q.li con
l’indicazione dell’itinerario. su apposito stampato
I permessi riferiti a manifestazioni
e quelli che non rientrano fra le casistiche dei lavori saranno rilasciati
dalla Direzione Mobilità presso l’Unità Operativa Autorizzazioni.
dove comunque continueranno ad essere rilasciati anche i permessi provvisori
con durata fino a tre gg.
Nei giorni e orari di chiusura
dell’Ufficio permessi ZTL (Direzione Mobilità) anche i permessi
per manifestazioni saranno rilasciati dal Comando della Polizia Municipale.
- N.O. DI TRANSITO CON
VALIDITA’ TEMPORANEA
I permessi temporanei (mod.
sr 3/173/94) sono rilasciati secondo le modalità la casistica sotto
riportata dalle sezioni territoriali della Polizia Municipale.
Su tali N.O. (considerati
alla stregua di comunicazioni interne) e legati a particolari esigenze
professionali, di urgenza o per motivi sanitari, non sarà applicata
marca da bollo, nè sarà riscossa alcuna tassa comunale.
Non potranno essere rilasciati
per interventi di riparazione (vedi PERMESSI PROVVISORI paragrafo precedente)
o per consegna di merci al di fuori dell’orario consentito.
Per il Settore A dovranno
essere rilasciati N.O. di solo transito. Eccezioni per la sosta potranno
essere concesse solo per medici in visita, impediti alla deambulazione,
Giornalisti in effettivo servizio di cronaca con la possibilità
di sosta solo in p.zza Mentana.
I N.O. potranno essere rilasciati
anche il giorno precedente a quello di utilizzo.
Casistica per il rilascio:
-
Per visite domiciliari: Medici*,
veterinari, ostetriche, infermieri per assistenza domiciliare compresi
fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa. (max 2
ore)
-
Impediti alla deambulazione
per comprovate necessità.* (max. 2 ore)
-
Persone che devono recarsi presso
case di cura, gabinetti medici specialistici, o che accompagnano animali
a gabinetti veterinari. (max 2 ore).*
-
Persone che accompagnano o riprendono
minori ad asili nido e scuole materne o elementari. (non per scuole medie
e medie superiori). (max 30 minuti).
-
Persone che devono recarsi all’ospedale
di S.M. Nuova in alternativa al N.O. che può essere ritirato dal
distributore automatico situato in v. Alfieri. La sosta è consentita
SOLO nell’apposito parcheggio a pagamento situato in p.zza Brunelleschi.
-
Dipendenti Comunali che devono
essere presenti in Consiglio Comunale (Durata analoga a quella della seduta
consiliare).
-
Giornalisti sprovvisti di permesso
stampa, per servizi di cronaca. Deve essere autocertificata l’iscrizione
all’ordine nazionale dei giornalisti (Max 4 ore).
-
Per trasporto da parte di privati,
di oggetti voluminosi presso attività commerciali ed artiginali
all’interno della Z.T.L. (max.30 min).
-
Rappresentanti di commercio
o procacciatori d’affari con campionario voluminoso: durata massima 4 ore,
anche spezzate nell’arco della giornata.
autocertificazione di iscrizione
alla Camera di Commercio può essere presentata secondo uno stampato
già predisposto e presente nei vari distaccamenti
Per dipendenti diretti che
svolgono il lavoro di rappresentanti, deve essere presentata dichiarazione
sostitutiva in tal senso. In questo caso il N.O. non potrà essere
concesso per AUTOCARRI.
-
In caso di cambio di targa su
contrassegni in corso di validità nei giorni e orari di chiusura
al pubblico dell’Ufficio permessi ZTL. I N.O. saranno rilasciati con validità
fino al primo giorno di riapertura di quell’ufficio.
-
Casi eccezionali non compresi
nella sopraelecata casistica, a giudizio dell’Agente della Polizia Municipale.
relativamente ai punti 2 e 3
si ricorda che per l’accesso all’istituto di analisi ed all’ospedale S.Chiara,
nella piazza Indipendenza (vedi ord. 5400/98) NON E’ NECESSARIO alcun permesso,
ma è consentito percorrere l’itinerario: v.S.Caterina d’Alessandria,
p,zza Indipendenza fino sul fronte degli istituti. E’ consentita una breve
fermata per la discesa e risalita. Presso la portineria delle cliniche
viene rilasciato un tagliando che consente l’uscita da via Ridofli. NON
è consentita la sosta nè devono essere concessi N.O. in tal
senso all’interno della piazza, per la durata della visita può essere
concessa la sosta negli spazi residenti del settore "C"
Quello per i medici in
visita è l’unico N.O. che può essere rilasciato da qualsiasi
Agente in servizio agli ingressi o sulla strada, pertanto TUTTI gli Agenti
della Polizia Municipale ne devono essere forniti.
La validità dei
N.O. temporanei di transito per la ZTL può essere estesa anche alle
aree pedonali di tipo A,B.C e D limitatamente ad esigenze eccezionali dei
residenti, o per necessità derivanti da impedimenti fisici.
VI
- E’ CONSENTITO IL SOLO TRANSITO, in deroga ai suddetti divieti, anche
nelle seguenti strade non appartenenti al proprio specifico settore:
- Per gli "Autorizzati
Settore A":
Via Agnolo; Via Cavour;
Via La Pira; Via Lamarmora; Via Guelfa; v.S.Gallo, v.Salvestrina, via Bufalini,
v.S.Egidio p.za Salvemini ; Via Alfani; Via Pilastri; Via G. Carducci;
Via G.B. Niccolini; Via Leopardi; lung.Vespucci; Ponte alla Carraia; l.no
Soderini; l.no Guicciardini; Ponte S.Trinita; b.go Ognissanti; v.Fossi;
v.Benci; c.so Tintori; v.Verdi; v.Fiesolana; v.Bardi; v.Guicciardini; p.zza
Pitti; p.za S.Felice; v.Maggio; v.Ghibellina, v.Romana, v.Arazzieri, lung.Torrigiani,
v.S.Caterina d’Alessandria, p.zza Indipendenza, via Nazionale, p.zza Unità,
v.Melarancio.
- Per gli " Autorizzati
sett."B":
v.Cavour, v.Arazzieri, v.S.Gallo, v.Guelfa
- Per gli " Autorizzati
Settore C:
v.Alfieri; v.Giusti nel
tratto Pinti-D’Azeglio; b.go Pinti nel tratto compreso fra Giusti e Laura;
v.Laura, v. Pergola, v.Alfani, v.S.Egidio, p.zza S.M.Nuova, v.Bufalini,
v.Pilastri, v.Carducci, v.Niccolini, v.Leopardi.
- Per gli " Autorizzati
Settore D":
p.za N.Sauro, lung. Soderini
- Per gli" Autorizzati
Settore E" (In questi itinerari consentito il transito a tutti i veicoli
adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo con p.p,c. inferiore a 35
q.li anche se privi di autorizzazione contrassegno per la Z.T.L. limitatamente
all’orario dalle 15 alle 16,30.
):
lungarno Vespucci, Ponte
alla Carraia p.te S.Trinita, lung.Corsini, p,za Goldoni, b.go Ognissanti.
EVENTUALI VARIAZIONI AGLI
ITINERARI DI CUI SOPRA PER MOTIVI CONTINGENTI (ES. CHIUSURE DI STRADE PER
LAVORI) POTRANNO ESSERE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA CON APPOSITE ORDINANZE.
VII-
E’ consentito il transito in deroga ai divieti esistenti sul LUNG.ACCIAIUOLI
e l’uscita attraverso v.lo dell’Oro e b.go SS.Apostoli (Zona Pedonale vedi
ord.4465/97) a:
- ai titolari dei permessi
di cui al capo IV paragr.26 della presente ordinanza anagraficamente residenti
nelle strade sopra indicate nonché nelle vie: lung.Archibusiari
e M.L. dei Medici , p.tta Del Bene, v.lo dell’Oro, p.zza. del Pesce, v.Lambertesca,
v.Girolami, v.Georgofili, b.go SS.Apostoli, v.lo Marzio, p.zza S.Stefano,
via Por S.Maria ( nel tratto fra b.go SS.Apostoli e lung.Acciaiuoli) -
è consentita anche la sosta in eventuali appositi spazi.
- ai titolari dei permessi
di cui al capo IV paragr. 27 e 29 che dispongono di area privata per ricoverare
il veicolo nel lungarno Acciaiuoli o che hanno la sede della propria attività
nelle strade. elencate al par.37 o nello stesso lung. Acciaiuoli. Per gli
autorizzati di cui al par.29 (trasp.merci) è consentita una breve
sosta per il carico e scarico delle merci.
- ai veicoli adibiti a
trasporto merci impiegati per lavori nelle strade sopra elencate.
E’ consentita la fermata
per il solo carico e scarico.
- veicoli di proprietà
di Consolati, Banche, negozi laboratori e magazzini di preziosi, che hanno
la sede della propria attività nei lungarni elencati al capo VII
e nelle strade indicate al paragr.37
E’ consentita la sosta in
eventuali spazi riservati per Consolati, negli altri casi solo la fermata
per il carico e scarico.
- veicoli impiegati per
necessità temporanee ed eccezionali, comunque sempre a giudizio
dell’Amministrazione.
V
II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE "E" :
- I veicoli in possesso
del permesso del tipo "trasporto merci" del settore "E" (Cap.IV par.29)
sono autorizzati alla sosta negli appositi spazi ubicati in p.za del Carmine,
via dei Tessitori , via del Presto di S.Martino e l.no Torrigiani. In tali
spazi é autorizzata la sosta anche ai veicoli in possesso del contrassegno
"Artigiani in riparazione d’urgenza" (cap.III punto 29).
- limitatamente a 1 solo
permesso per ditta, e solo per le seguenti attività commerciali
ed artigianali:
-
Produzione con rapporti di sub
forniture
-
Restauro mobili
-
Produzione pane e pasticceria
-
Generi alimentari con consegna
a domicilio
-
Distribuzione gas in bombole
e legna
E’ autorizzata la sosta anche
nei parcheggi dei residenti settore "E".
Per selezionare le richieste
per il rilascio di questo tipo di permessi l’Amministrazione potrà
avvalersi della consulenza delle Associazioni di categoria.
- E' consentito il transito
all’interno del Settore "E" della Z.T.L. dei veicoli da trasporto cose
con p.p.c. non superiore a 35 q.li anche nell’orario dalle 15 alle 16,30.
VIII
- ITINERARI DI TRANSITO CONSENTITO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SETTORI
"B", "C" - "D"- "E":
-
P.ZZA TASSO - V. DEL CAMPUCCIO
(nel tratto p.za Tasso - v. Serragli) - V.SERRAGLI (tratto v. Campuccio
- p.zza Calza) -P.ZZA CALZA.
-
B) P.ZZA E VIA DEL TIRATOIO
- VIA DEL PIAGGIONE - P.ZZA DEL CESTELLO - LUNG.SODERINI
-
V.ORTI ORICELLARI (nel tratto
fra v. Alamanni e v. Scala) - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra
v.Orti Oricellari e v.le Rosselli.
-
VIA SANTA CATERINA DA SIENA
- VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v. S.Caterina da Siena e v.le
Rosselli).
-
E) VIA S.CATERINA D’ALESSANDRIA,
P.ZZA INDIPENDENZA (carreggiata fra via S.Caterina d’Alessandria e v. Nazionale),
VIA NAZIONALE (tratto fra p.za Indipendenza e via Guelfa), VIA GUELFA (nel
tratto fra v.Nazionale e v.Panicale), VIA PANICALE (oppure v.Taddea, v.Rosina),
P.ZZA MERCATO CENTRALE, VIA CHIARA, VIA NAZIONALE (nel tratto fra v.Chiara
e v.Faenza), VIA FAENZA (nel tratto fra v.Zannoni e il v.le Strozzi).
-
V.MELEGNANO - B.GO OGNISSANTI
(nel tratto compreso fra v. Melegnano e v. Il Prato) - V.ILPRATO.
-
LUNGARNO A.VESPUCCI nel tratto
compreso fra p.za V.Veneto e il Ponte Vespucci. corsia lato fiume con direzione
verso il ponte Vespucci
-
P.ZZA TASSO
-
P.ZZA DELLA CALZA
-
V.ALFIERI, P.ZZA D’AZEGLIO,
V.GIUSTI, B.GO PINTI, V.LAURA, V.PERGOLA,V.S.EGIDIO, V.BUFALINI, V.SERVI,
V.CASTELLACCIO , P.ZZA BRUNELLESCHI (PARCHEGGIO PER OSPEDALE S.M.NUOVA),
V.ALFANI, V.PILASTRI, V.CARDUCCI, V.NICCOLINI, V.LEOPARDI
PER GLI ITINERARI A e B,
è consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi pubblici
a pagamento ubicati in p.za Cestello e p.za della Calza nonché di
coloro che hanno la necessità di recarsi presso le attività
artigianali e commerciali presenti nel Settore "E". E’ consentita la sosta
per 30’ negli spazi identificati con apposita segnaletica lungo tali itinerari.
NELL’’ITINERARIO "E"
è consentito il transito ai veicoli diretti al parcheggio sottostante
il Mercato Centrale, e limitatamente alla piazza Indipendenza, per l’accesso
alla clinica Santa Chiara e agli altri istituti di analisi ivi ubicati:
per i veicoli trasportanti persone con gravi difficoltà di deambulazione
o materiale sanitario, nonchè dei medici reperibili con carattere
di urgenza. Per l’uscita da via Ridolfi deve essere consegnato un contrassegno
da parte degli istituti sanitari, in cui è indicata la data, la
targa e l’orario.
NEGLI ITINARARI C e D
, è consentito il transito in uscita dalla Z.T.L. per i veicoli
provenienti da v.Alamanni e p.za Stazione
NELL’ITINERARIO " F "
è consentito il transito per i veicoli provenienti dal ponte Vespucci
e diretti verso il p.le di Porta al Prato ed ai parcheggi ubicati lungo
v. Il Prato.
NELL’’ITIINERAIRIO " G
", oltre al transito di collegamento fra p.za V.Veneto e il ponte Vespucci,
è consentito l’accesso e l’uscita per il parcheggio a pagamento
ubicato fra v,Curtatone e v. Palestro e per la sosta libera sul lungarno
stesso lato fiume.
NELL’ITINERARIO "H"
è consentito il transito solo per i veicoli in uscita dal parcheggio
OLTRARNO/PORTA ROMANA, muniti di biglietto/contrassegno che dimostri l’utilizzo
del parcheggio.
NELL’ITINERARIO "I"
è consentito il transito per i veicoli diretti al parcheggio OLTRARNO/PORTA
ROMANA, dalla Porta lato v.le Petrarca all’ingresso del parcheggio stesso
NELLITINERARIO "L"
è consentito il transito solo ai veicoli diretti all’ospedale di
S.M.Nuova provvisti di tagliando/autorizzazione che si può ritirare
al distributore automatico posto all’inizio di v.Alfieri o del N.O. della
Polizia Municipale descritto al cap.V.
La sosta nel parcheggio pubblico
di p.zza Brunelleschi è consentita solo ai veicoli in possesso del
tagliando sopra indicato come previsto anche dal "disciplinare tecnico
per i parcheggi a pagamento in affidamento di servizio".
NEGLI ITINERARI A, B,
C, D, E, F, G, H E’ CONSENTITO ALTRESI’ IL TRANSITO PER ACCEDERE AD AUTORIMESSE
PUBBLICHE E PRIVATE CHE SI TROVINO SUGLI STESSI
NEGLI ITINERARI "B", "C"
"D" oltre a quanto sopra è consentito il transito ai veicoli
diretti agli spazi riservati alle FF.AA., Polizia, Procura e Tribunale
dei Minorenni situati in p.za del Cestello, p.za del Tiratoio e v. della
Scala
Per le autorimesse pubbliche
e private situate lungo gli itinerari A,B,C,D,E,F,G e H sopra elencati,
non sono rilasciate le autorizzazioni di transito del tipo di cui ai paragrafi
27 e 28 della presente ordinanza (Autorimessa).
IX
- DISPOSIZIONI COMUNI:
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO
L’USO DI FOTOCOPIE DEI CONTRASSEGNI
46 - l’uso delle autorizzazioni
in maniera difforme (transito in settore diverso da quello autorizzato,
o su veicolo diverso, uso di fotocopia oppure sosta con veicolo che consente
solo il transito, uso di permesso scaduto di validità, sosta con
veicolo autorizzato solo al transito etc) oltre alle sanzioni previste
dal vigente C.d.S, darà luogo anche a sanzioni amministrative accessorie,
quali il ritiro del contrassegno da parte dell’Agente accertatore, ed alla
sospensione dello stesso per un periodo fino a sei mesi ed in casi di particolare
gravità e recidività al raddoppio della sospensione ed infine
alla revoca .
La sospensione potrà
essere ridotta od annullata a discrezione dell’Amministrazione in seguito
a documentata istanza in carta legale presentata dall’interessato.
L’uso di fotocopie, oltre
alle sanzioni amministrative ed alla sospensione del permesso, comporterà
anche l’invio della pratica alla Magistratura.
In particolare per le infrazioni
sotto elencate saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:
-
Per l’uso di fotocopie di permesso
riportante più numeri di targa: sospensione di 6 mesi del permesso
-
Per aver ottenuto un duplicato
del permesso con denuncia di furto o smarrimento, ed essere trovato in
possesso del permesso denunciato smarrito o rubato: 6 mesi di sospensione
-
Per uso su veicolo diverso:
sospensione per 3 mesi. - se il veicolo su cui è usato il permesso
ha le caratteristiche (tipo di veicolo , proprietà etc.) per essere
iscritto sul permesso, e l’uso improprio è dovuto a cessione del
vecchio veicolo, il permesso potrà essere immediatamente restituito
dopo che è pervenuto all’Ufficio.
-
Per transito e sosta in Settore
diverso da quello autorizzato: sospensione di 1 mese.
-
Per sosta abusiva di un veicolo
autorizzato solo al transito: sospensione di 1 mese.
Non potranno essere rilasciati
permessi provvisori in sostituzione di permessi ritirati.
I contrassegni decaduti
(cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati
all’Ufficio.
47 - VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI
le autorizzazioni contrassegno
previste ai seguenti punti:
Capo III paragr. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Capo IV paragr.26,27,29
per i Settori "C" ed "E":
hanno validità biennale
con scadenza negli anni dispari.
Le autorizzazioni contrassegno
previste ai seguenti punti:
capo IV parag. 26,27,29
per i settori "A","B" e "D" :
hanno validità biennale
con scadenza negli anni pari
Le autorizzazioni contrassegno
previste al capo IV paragr.28 e al cap. III paragr.25 hanno cadenza annuale.
Tutti i permessi con scadenza
alla fine dell’anno, (compresi quelli previsti al cap.V punto 30 che recano
la scadenza 31/12) sono automaticamente prorogati fino al 31 Gennaio dell’anno
successivo.
Tutte le autorizzazioni contrassegno,
escluse quelle per lavori, possono essere prorogate a partire dal 1°
di Ottobre dell’anno di scadenza.
La proroga biennale della
validità del contrassegno autorizzazione avverrà di norma
con l’apposizione sullo stesso di una tagliando adesivo convalidato dalla
Direzione Mobilità.
Tale operazione per i RESIDENTI,
il cui registro anagrafico è tenuto dalla stessa Amministrazione
comunale, è automaticamente effettuata d’ufficio, previo accertamento,
con invio a domicilio a mezzo posta di un tagliando adesivo. Perché
questo sia possibile resta l’obbligo da parte dei titolari del permesso
di comunicare la variazioni di indirizzo o dell’intestatario scheda (capo
famiglia) del proprio nucleo familiare all’Ufficio permessi.
L’invio del tagliando a domicilio
avverrà dal 1° Ottobre dell’anno di scadenza fino al 31/12 dello
stesso anno. Se entro tale data i residenti non lo avranno ricevuto per
errore d’ufficio, disguidi postali o altro, gli stessi dovranno recarsi
di persona all’Ufficio Permessi per ritirarlo . Tale operazione perché
il permesso non perda di validità deve essere compiuta entro il
31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza..
Il rinnovo degli altri tipi
di autorizzazione avverrà in seguito a presentazione di domanda
in carta legale. I moduli completi di autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà sono a disposizione degli interessati
presso l’ufficio permessi.ztl.
In caso di cambiamento delle
targhe dei veicoli riportate sul contrassegno, deve essere rilasciata una
nuova autorizzazione.
48 - Su ogni autorizzazione
contrassegno possono essere riportate fino ad un massimo di 3 targhe. I
veicoli che compaiono sul permesso non sono comunque autorizzati al transito
o alla sosta se non in possesso del contrassegno originale esposto in maniera
ben visibile.
49 - L’Amministrazione Comunale
si riserva in casi eccezionali ed in seguito all’esame di documentata istanza
di operare deroghe a quanto stabilito sul numero di autorizzazioni e sul
tipo di veicoli stabiliti nei paragrafi precedenti.
50 - Il rilascio delle autorizzazioni
contrassegno per trasporto merci, sia che si tratti di permessi con validità
biennale che di permessi provvisori per lavori, è effettuato solo
per veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo, è soggetto
a particolari criteri restrittivi per il numero di permessi: per autocarri
viene rilasciato un permesso per ogni singolo veicolo ; per quelli ad uso
promiscuo, di norma, un permesso con tre targhe.
51 - Il comando della Polizia
Municipale oltre alla Direzione Mobilità è delegato al rilascio
delle autorizzazioni - contrassegno di cui ai punti 30,31, 39 e 41 . Chiarimenti
e disposizioni particolari saranno comunicati tramite circolare interna.
52 - L’orario di validità
dei divieti di sosta, sosta consentita ai veicoli dei residenti, istituiti
con precedenti ordinanze del Sindaco all’interno di tutti i Settori della
Z.T.L. sarà il seguente: dalle ore 7,30 alle 20, restando in vigore
anche dopo la cessazione del divieto di transito che rimane alle 18,30.
53 - Per ulteriore precisazione
su quanto stabilito al cap.I punto 1 si precisa che è vietata la
sosta nei parcheggi riservati ai Residenti nel Settore "A" ai veicoli:
-
privi di contrassegno per la
Z.T.L. ( quindi anche motocicli, motocarri e ciclomotori a due, tre o quattro
ruote che hanno libero accesso alla Z.T.L.)
-
muniti di contrassegno per la
Z.T.L. con sosta consentita per altro Settore ( B,C,D,E) sia che siano
stati rilasciati per Residenti che per lavori cap.V punto 30,
Tali veicoli sono quindi soggetti
a rimozione:
E’ invece consentita la
sosta anche nei parcheggi riservati ai residenti nel settore "A" ai veicoli:
:
-
muniti contrassegno valido per
il settore "A" sul quale sia specificato sosta consentita parcheggi residenti.
-
muniti di contrassegno valido
per tutti i settori (quindi anche settore "A") che hanno validità
per la sosta nei parcheggi dei residenti. ( Consiglieri Comunali, Medici,
Giornalisti, Corpo Consolare riportati al cap.III punti 11 , 13 e 15 e
25 della presente ordinanza, nonchè degli ARTIGIANI IN RIPARAZIONE
D'URGENZA cap.III punto 23).
Si ricorda che anche i contrassegni
per Residenti del Settore "A" sono privi di lettera di identificazione
essendo validi per tutti i settori.
54 - La mancata esposizione
in maniera ben visibile delle autorizzazioni sul parabrezza del veicolo
in transito o in sosta in Zona Traffico Limitato. comporterà l’applicazione
delle sanzioni previste per la mancata esposizione dei contrassegni per
la circolazione
La Direzione Mobilità,
è incaricato della esecuzione della presente ordinanza. Gli Agenti
di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti sono incaricati dell’osservanza
della presente ordinanza.
I contravventori alla medesima
saranno puniti ai termini di legge.
La presente ordinanza è
immediatamente esecutiva.
Di Palazzo Vecchio lì
05/04/2000
P. IL SINDACO
L’ASSESSORE ALLA MOBILITA’
CF/fc Marzia Monciatti
A cura di Fabiano Cirri
29-05-2000
