Schema tipo di
CONVENZIONE
tra
COMUNE DI FIRENZE, PROVINCIA DI FIRENZE, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA TOSCANA
e
ISTITUZIONE SCOLASTICA
per
L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLE SCUOLE DI FIRENZE
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MINISTERIALE 133/199
approvato con Delibera di Giunta Municipale 11/6/1999 n.1011/759
e Delibera di Giunta Provinciale 16/9/1999 n.408
L'anno duemila...............
il giorno ...............
. del mese di ..........................
..
In Firenze, presso .........................................................................................................................
fra
il Comune di Firenze Direzione .......................................................,
rappresentata/o dal ........................................................,
nato a .............................., il .........................................,
con sede legale in ..................................................................
.,
cod. fisc
.,
o
la Provincia di Firenze Settore ...........................................................
rappresentata/o dal ...........................................................,
nato a .............................., il .......................................,
con sede legale in ..............................................................,
cod. fisc. ...................................,
il Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, C.S.A. di Firenze rappresentato
dal ................................................................, nato a
.............................., il .........................................,
con sede legale in ..................................................................
...
,
cod. fisc. ....................................................,
e
l'Istituzione scolastica
.
che di seguito nel testo sarà denominata "Istituzione scolastica
firmataria", ubicata sul territorio del Comune di Firenze con sede legale
in .............................................., rappresentata dal dirigente
scolastico ..............................................., nato a ..........................,
il ..........
., cod. fisc. ..........
..,
PREMESSO
- che la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.133/1996 promuove l'apertura delle scuole in orario extrascolastico per la creazione di spazi di incontro da riservare agli studenti e per lo svolgimento di iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, anche gestite direttamente dagli stessi, aprendo la scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative e istituzionali;
- che con D.P.R. 567/1996 è stato emanato il Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
- che fra gli interventi per il "Piano di coordinamento dei tempi, degli orari, degli spazi della città" del Comune di Firenze è inserita anche l'attuazione di un progetto sperimentale di utilizzazione in orario extra-scolastico degli spazi scolastici e che al tal fine l'Ufficio Tempi e Spazi della città del Comune di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana hanno realizzato una ricerca rivolta ai presidi e agli studenti di tutti gli istituti superiori della città di Firenze, che ha dimostrato l'interesse da parte di studenti (77,2%) e dei presidi (100%) per l'applicazione della D.M. 133/1996;
- che il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per l'applicazione della Direttiva 133/96 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ubicate nella città di Firenze approvato con delibera di Giunta Comunale n. 487/300 del 26/3/1999 e con delibera di Giunta Provinciale n. 154 dell' 8/4/1999;
- che all'art. 10, comma 1 della Direttiva 133/96, nonché all'art.5, comma 1 del Regolamento attuativo (D.P.R. 567/1996) è prevista la convenzione come strumento formale di attuazione delle iniziative non gestite direttamente dalla scuola e che la recente normativa in materia scolastica, già premessa al suddetto Protocollo e qui integralmente richiamata, prevede parimenti accordi quadro o convenzioni fra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali, in conformità agli obblighi a questi spettanti per legge, nel quadro della realizzazione dell'autonomia scolastica e per l'incremento dell'offerta formativa;
- che tra le azioni che gli Enti sottoscrittori del suddetto Protocollo si impegnano a realizzare per creare le condizioni che consentano la piena applicazione della Direttiva 133/96 sono previste:
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 1011/759 del 11/6/1999, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 408 del 16/9/1999, hanno approvato il presente schema di Convenzione
- che gli Organi collegiali dell'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione, secondo le competenze loro spettanti per legge, hanno acconsentito alla stipula della presente convenzione con atto/ deliberazione n. ............. del ........................
- che sono tuttora validi i criteri generali assunti dal Consiglio Scolastico Provinciale per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- che è stata promulgata
la Legge n.124 del 3/5/1999 "Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico";
ART.1 GENERALITA'
E' regolato dalla presente
convenzione l'uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico per le attività
oggetto della Direttiva Ministeriale 133/96 e relativo Regolamento (D.P.R. 567/96)
- distinte fra attività complementari e integrative secondo le definizioni
di cui al Regolamento art.1, commi 2, 3 - rispondenti all'obiettivo generale
di realizzare la funzione della scuola come centro di promozione sociale culturale
e civile del territorio e della città, di offrire ai giovani occasioni
per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo
del tempo libero, di promuovere il protagonismo e la responsabilizzazione degli
studenti.
Tali attività devono essere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi
di cui sopra e sono poste in essere dalle scuole di ogni ordine e grado, conformemente
alla normativa citata nonché nel rispetto della programmazione concordata
dai firmatari della presente convenzione, e non hanno fini di lucro.
Alle attività possono partecipare tutti gli studenti iscritti all'Istituzione
scolastica firmataria della presente convenzione, nonché gli studenti
di altri istituti secondo specifiche modalità definite al successivo
art. 10 ovvero laddove le istituzioni scolastiche di appartenenza degli studenti
siano collegate fra loro mediante un "accordo di rete" - di cui all'art.7
del Regolamento dell'autonomia scolastica approvato dal Consiglio dei Ministri
il 25/2/1999 - che abbia come oggetto anche attività rispondenti alle
finalità della D.M. 133/96.
Limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
sono parimenti regolati dalla presente convenzione anche tutti gli aspetti connessi
alla disponibilità da parte dell'Istituzione scolastica firmataria di
un locale attrezzato come luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle
lezioni, come previsto ugualmente dalla stessa Direttiva 133/96 e dal relativo
Regolamento.
ART. 2 GESTIONE DELLE ATTIVITA'
Le attività oggetto
della presente convenzione possono essere realizzate: 1) direttamente dalla
scuola con proprio personale; 2) da Enti Locali o Istituzioni pubbliche; 3)
da terzi.
Nel secondo caso sono ammessi all'uso degli spazi scolastici i soggetti che
dimostrino di rispondere al requisito generale di operare in coerenza con l'obiettivo
complessivo richiamato all'art.1 della presente convenzione e con le finalità
fissate dalla D.M. 133/96 (art.2, c.2) e che a tale scopo abbiano presentato
domanda per accedere agli spazi scolastici secondo le modalità fissate
al successivo art.4 della presente convenzione.
In particolare, considerata la possibilità di svolgere attività
anche in forma autogestita riservata agli studenti delle scuole medie superiori,
i soggetti ammessi all'utilizzo degli spazi scolastici sono i seguenti:
ART. 3 ASSENZA DI FINI DI LUCRO
L'utilizzo degli spazi scolastici disciplinato
dalla presente convenzione è consentito solo in assenza di fini di lucro.
Nei casi di ricorso a prestazioni professionali inerenti le attività
di cui all'art.1 della presente convenzione, il compenso per la prestazione
professionale svolta si intende compreso fra le spese relative all'attività,
compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento delle
attività regolate dalla presente convenzione.
ART. 4 DOMANDA DI USO DEGLI SPAZI
SCOLASTICI
A coloro che intendono utilizzare
gli spazi scolastici per le attività di cui all'art.1 è fatto
obbligo di presentare apposita domanda con valore di istanza formale di autorizzazione,
da consegnare al Capo di Istituto, che avrà cura di sottoporla all'approvazione
del Consiglio di circolo o di istituto.
Per i soggetti di cui al punto A del precedente art.2, la domanda potrà
essere presentata solo in presenza di gruppi di almeno 20 studenti.
Contenuto della domanda:
La domanda dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione:
La domanda deve inoltre contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione:
Nella domanda si devono inoltre indicare:
modalità di effettuazione della vigilanza durante lo svolgimento delle
attività, fornendo i nominativi degli addetti alla vigilanza; per i soggetti
di cui ai punti C, D, E del precedente art.2, l'impegno ad assumersi gli obblighi
di pulizia dei locali utilizzati.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, ovvero
per i soggetti di cui al punto A e B del precedente art.2 dall'indicazione e
sottoscrizione rispettivamente delle persone, che in qualità di promotori
dell'iniziativa, sono state individuate come responsabili, ovvero degli studenti
maggiorenni o dalla figura di riferimento maggiorenne individuata.
Presentazione della domanda e documenti allegati:
Alla domanda dovrà essere allegata come parte integrante la seguente documentazione, pena l'esclusione della domanda stessa:
La domanda, in caso di accoglimento
da parte del competente organo scolastico, è immediatamente impegnativa
per il proponente e lo sarà per l'Istituzione scolastica al momento dell'assunzione
della delibera di approvazione.
E' comunque lasciata all'autonomia organizzativa dell'Istituzione scolastica
la facoltà di chiedere al soggetto proponente, eventuali modifiche e/o
ulteriori clausole rispetto alla disciplina fissata dalla presente convenzione,
che dovessero rendersi necessarie per la funzionalità del programma di
attività.
Approvazione della domanda e comunicazione
Le domande di utilizzo degli
spazi scolastici vengono esaminate dal Consiglio di circolo o di istituto, che
ne valuta la coerenza con i requisiti generali di cui all'art.1 della presente
convenzione nonché con le finalità formative dell'Istituzione
scolastica, l'idoneità dei soggetti proponenti, la compatibilità
finanziaria, i criteri di priorità nell'accettazione delle domande e
ne approva l'accettazione con specifico atto deliberativo.
L'Istituzione scolastica firmataria si impegna a comunicare tempestivamente
all'Ente Locale proprietario dell'immobile in questione le attività approvate
dal Consiglio di Circolo/di Istituto, al fine di ricevere il nulla osta da parte
del gruppo di coordinamento costituito a livello interistituzionale, ai sensi
del successivo art.11.
E' a carico dell'Istituzione scolastica firmataria la comunicazione ai soggetti
richiedenti dell'accettazione della domanda di utilizzo degli spazi scolastici,
redatta sulla base dello schema allegato, una volta approvata dal Consiglio
di Circolo/di Istituto e avendo ricevuto il nulla osta del gruppo di coordinamento.
Negli istituti di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di
istituto integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto,
secondo quanto previsto dall'art.4, c.4 del D.P.R. 567/1996, esprime pareri
su tutte le attività considerate dalla presente convenzione. Lo stesso
Comitato è integrato dai due rappresentanti della Consulta Provinciale
degli Studenti in seno all'Istituto.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda di utilizzo degli spazi scolastici per attività di cui all'art.1 della presente convenzione dovrà essere presentata di norma entro il 15/12 di ogni anno, e comunque con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'inizio dell'attività.
Informazione e consulenza per gli studenti
Per un servizio di informazione e consulenza agli studenti in merito alla redazione della domanda di utilizzo degli spazi scolastici e dei relativi allegati, nonché sulla realizzazione di attività in attuazione della D.M. 133/96 in altri istituti scolastici della città di Firenze, i soggetti di cui al punto A del precedente articolo 2 potranno far riferimento ai Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.) e agli sportelli studenti delle scuole e ai servizi di informazione e consulenza per il mondo giovanile attivi presso gli Enti Locali, che rispettivamente le singole istituzioni scolastiche e l'Ente Locale competente si impegnano ad istruire convenientemente sulle modalità di attuazione della Direttiva 133/96 previste nella presente convenzione.
ART. 5 UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E
DELLE ATTREZZATURE
Nel rispetto del Piano di
utilizzazione degli edifici e di utilizzo delle attrezzature predisposto per
le rispettive competenze dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Firenze
d'intesa con le istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dal Dlgs.
112/98, art.139, l'Istituzione scolastica firmataria individua in un apposito
elenco gli spazi destinati alle attività di cui all'art.1 della presente
convenzione con specificazione dei servizi annessi che si rendono disponibili,
nonché delle attrezzature utilizzabili, dei beni patrimoniali e strumentali
per i quali si attribuisce responsabilità al soggetto utilizzatore ai
fini della loro salvaguardia, e lo rende pubblico mediante ostensione. Di tale
elenco l'Istituzione scolastica firmataria dà comunicazione all'Ente
locale proprietario dell'immobile, limitatamente a quanto di proprietà
dello stesso.
Conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 567/1996 art.2, c.2, l'Istituzione
scolastica firmataria della presente convenzione, limitatamente agli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado, si impegna a predisporre
almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per gli studenti dopo la
frequenza delle lezioni.
Affinché tale locale si caratterizzi realmente come uno spazio qualificato
e operativo nel rispetto delle finalità formative promosse dalla Direttiva
133/96, esso dovrà avere dimensioni utili a ricevere gruppi di studenti
e dotato, come attrezzatura minima, di un PC multimediale corredato di stampante,
di una bacheca per avvisi e /o informazioni, di una lavagna, nonché di
tutti gli arredi - scrivanie, armadio, sedie - adeguati ad un'accoglienza confortevole
e sicura degli studenti e ad un pieno utilizzo del locale stesso.
Laddove esistenti, servizi di mensa, di caffetteria o snack a prezzi controllati
possono funzionare anche nell'orario di apertura del locale attrezzato, purché
questo non comporti oneri aggiuntivi per la scuola.
I suddetti locali utilizzati per le attività extrascolastiche dovranno
essere adeguati alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza
e igiene.
Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
nei quali tali locali sono ubicati, alla garanzia di adeguamento degli stessi
alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene e alla
fornitura dell'arredamento e relative competenze e oneri si osservano le norme
della L. n.23 del 19/1/1996, compresa la possibilità di delega di funzioni
prevista all'art.3 c.4 della stessa legge.
Per gli oneri relativi alle attività multimediali si rimanda al successivo
art. 7.
ART. 6 MODALITA' E TEMPI DI UTILIZZAZIONE
DEI LOCALI
L'utilizzo dei locali scolastici
in orario extra-scolastico per le attività di cui all'art.1 della presente
convenzione è possibile nell'arco dell'intero anno di norma tutti i giorni
in orario non oltre le 21.00, salvo prolungamento di orario da concordarsi con
le singole istituzioni scolastiche, entro la somma messa a disposizione dagli
Enti Locali firmatari e delle ulteriori risorse che eventualmente la scuola
deciderà di destinare a tale fine.
Tali criteri sono da considerarsi passibili di integrazioni e/o modifiche sulla
base delle indicazioni che l'Istituzione scolastica firmataria, in relazione
alla propria specifica situazione, eventualmente definirà in base al
caso concreto.
In ogni caso l'Istituzione scolastica firmataria si impegna a comunicare al
soggetto ammesso all'utilizzo degli spazi scolastici, al momento dell'accettazione
della relativa domanda, il calendario scolastico nonché eventuali periodi
di interdizione di ogni attività Sarà altresì data tempestiva
comunicazione di interruzioni dovute ad eventi non prevedibili.
Di tale calendario e periodi di interdizione delle attività è
fatto obbligo di osservanza al soggetto utilizzatore degli spazi.
Oltre il termine previsto dalla convenzione è data la possibilità
di inoltrare specifica richiesta di rinnovo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio di circolo o di istituto, dichiarando di attenersi a quanto definito
nella domanda di utilizzo degli spazi scolastici già approvata ovvero
concordando di volta in volta le modalità di prosecuzione.
Il locale attrezzato quale luogo di ritrovo per gli studenti dopo la frequenza
delle lezioni, di cui all'art.2, c.2 del D.P.R. 567/1996, funzionerà
con i medesimi criteri già indicati al primo capoverso del presente articolo
per le attività extra-curricolari.
ART.7 SPESE DI GESTIONE PER USO DEI
LOCALI
Limitatamente alle risorse
disponibili per ciascun anno finanziario, il Comune e la Provincia di Firenze,
nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla vigente legislazione statale
e regionale, sostengono le spese di utenza derivanti dal funzionamento della
struttura in orario extra-scolastico per le attività e le destinazioni
di cui al precedente art. 1.
Il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze, per le rispettive competenze,
stanziano per ogni anno scolastico nei rispettivi bilanci, con apposito capitolo,
le risorse finalizzate alla realizzazione delle attività promosse dalla
D.M. 133/1996 e destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche che sottoscrivono
la presente convenzione. Le istituzioni scolastiche firmatarie dovranno iscrivere
tale somma in entrata nel proprio bilancio con vincolo di destinazione e produrre
alla fine dell'anno scolastico la necessaria rendicontazione contabile.
Della somma complessiva che il Comune e la Provincia di Firenze, per ciascun
anno finanziario, stanziano per sostenere i costi suddetti, è data comunicazione
alla scuola, affinché essa possa programmare lo svolgimento delle attività
oggetto di convenzione.
Di tale disponibilità l'Istituzione scolastica fa un oculato uso, utilizzando
le modalità attualmente seguite per la corretta gestione del bilancio
di Istituto e assumendosi inoltre la gestione di tutti gli aspetti organizzativi
da ciò derivanti.
Per le spese di manutenzione, sicurezza e arredi degli edifici scolastici interessati
si rimanda a quanto già definito al precedente art. 5.
Alla sede della Consulta Provinciale degli Studenti presso l'Istituto Professionale
Cellini-Chinnici è garantito il collegamento multimediale i cui costi
per l'allacciamento telefonico e le utenze rientrano fra quelli previsti per
il S.I.S.F. (Sistema Informativo Scolastico Fiorentino) nell'ambito della Rete
Civica Unitaria.
Per le spese inerenti le attività di cui al precedente art.1, l'Istituzione
scolastica firmataria della presente convenzione prevede nel proprio bilancio,
sulla base delle disponibilità finanziarie ivi comprese le risorse provenienti
dai fondi della Direttiva 133/96, le attività oggetto della Direttiva
133/96 iscrivendovi con vincolo di destinazione anche le risorse eventualmente
provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie e/o degli studenti
- ai sensi del D.P.R. 567/1996 art.4, c.3.
ART. 8 PULIZIA DEI LOCALI
L'utilizzo degli spazi scolastici
regolato dalla presente convenzione si svolge nel rispetto delle norme vigenti
in materia dal punto di vista igienico-sanitario.
A tale fine i soggetti utilizzatori di cui ai punti C, D, E del precedente art.2
garantiscono la pulizia dei locali e degli arredi destinati dall'Istituzione
scolastica alle attività di cui al precedente art.1 e da essi effettivamente
utilizzati per lo svolgimento delle attività, come dichiarato nella domanda
di utilizzo.
I soggetti utilizzatori, di cui ai punti A e B del precedente art.2, stante
il normale regime di pulizia dei locali scolastici già in attivo presso
l'Istituzione scolastica per l'orario curricolare, si impegnano a lasciare in
ordine i locali utilizzati per le attività oggetto di convenzione nonché,
limitatamente agli studenti, il luogo di ritrovo messo a disposizione dalla
scuola dopo l'orario di lezione. Tale norma di corretto comportamento costituisce
requisito imprescindibile per l'utilizzo degli spazi scolastici.
ART. 9 CUSTODIA DEGLI SPAZI E VIGILANZA DELLE ATTIVITA'
ART. 10 REGIME DELLE RESPONSABILITA'
E GARANZIE ASSICURATIVE
I soggetti che utilizzano
gli spazi scolastici per attività di cui al precedente art. 1 e conformi
alla D.M. 133/96, si assumono la responsabilità del corretto uso e salvaguardia
di tutti i locali, gli arredi, le strumentazioni e i materiali utilizzati in
quanto patrimonio comune della comunità scolastica che deve rimanere
usufruibile da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo, nonché
del regolare svolgimento delle attività connesse all'utilizzo di tali
spazi, pena in ultima istanza la sospensione delle attività con provvedimento
del Capo di istituto, successivamente ratificato dal Consiglio di circolo o
di istituto e comunicato all'Ente Locale proprietario.
Coloro che a vario titolo e con diversi compiti partecipano all'utilizzo degli
spazi scolastici disciplinato dalla presente convenzione, devono essere regolarmente
coperti da polizza assicurativa che li tuteli per danni a terzi intendendosi
per terzo anche l'Istituzione scolastica firmataria.
E' cura dell'Istituzione scolastica firmataria, come condizione preliminare
alla stipula della presente convenzione, accertare che la propria polizza assicurativa
copra i rischi che possono sorgere dallo svolgimento delle attività oggetto
di convenzione - tale polizza deve ricomprendere anche l'ipotesi degli infortuni
degli studenti; in caso contrario la stessa si impegna a stipulare una polizza
assicurativa che copra anche tali rischi. L'Istituzione scolastica si fa carico
degli oneri assicurativi sopra indicati esclusivamente per gli alunni e per
il personale dipendente.
I soggetti di cui ai punti C, D ed E del precedente art.2 dovranno assicurare
regolarmente il personale coinvolto nelle attività oggetto di convenzione
per le suddette situazioni di rischio, assumendone ogni responsabilità
civile e penale ed esonerando pertanto il Capo di istituto e l'Ente Locale proprietario
da ogni responsabilità conseguente. In relazione ai compiti di vigilanza
degli alunni connessi all'utilizzo degli spazi e allo svolgimento delle attività,
la polizza assicurativa dovrà prevedere anche la responsabilità
civile per le persone (alunni) delle quali l'assicurato debba rispondere. Lo
stesso vale anche nei casi di ricorso a professionisti esterni per prestazioni
professionali inerenti le attività di cui all'art.1 della presente convenzione.
Per la partecipazione degli studenti regolarmente iscritti presso l'Istituzione
scolastica firmataria alle attività connesse all'utilizzo degli spazi
scolastici oggetto della presente convenzione che si svolgano presso una diversa
Istituzione scolastica - laddove le istituzioni scolastiche di appartenenza
degli studenti non siano collegate fra loro mediante un "accordo di rete"
secondo quanto stabilito al precedente art.1 - costituisce condizione indispensabile
a tale partecipazione fra istituti che la polizza assicurativa della scuola
si estenda, prevedendole esplicitamente, anche alle attività realizzate
in attuazione della D.M. 133/96 presso altre istituzioni scolastiche, purché
conformi alla disciplina della presente convenzione e approvate e organizzate
dall'Istituzione scolastica ospitante. Le procedure relative alla denuncia dei
sinistri eventualmente occorsi sono a carico dell'Istituto in cui sono iscritti
gli studenti.
L'Istituzione scolastica che, nel rispetto delle suddette condizioni, dà
la possibilità ai propri studenti di partecipare alle attività
di altri Istituti ne dà adeguata informazione agli studenti e alle altre
scuole della città di Firenze tramite i Centri di Informazione e Consulenza
(C.I.C.), gli sportelli studenti delle scuole e ai servizi di informazione e
consulenza per il mondo giovanile attivi presso gli Enti Locali, nonché
tramite tutte le possibilità esistenti di gestione in rete Internet delle
informazioni con particolare riferimento al SISF.
ART.11 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE
ATTIVITA'
I soggetti firmatari, al
termine di ciascun anno scolastico, attuano un monitoraggio delle attività
oggetto della presente convenzione nelle forme che riterranno più idonee,
al fine di verificarne l'efficacia, la rispondenza alle esigenze della scuola
e degli studenti, la conformità alle finalità formative promosse
dalla D.M. 133/96, garantendo parimenti il raccordo e la reciproca informazione
fra i soggetti coinvolti.
A tale scopo tutti i soggetti ai quali è concessa autorizzazione di utilizzo
degli spazi scolastici ai sensi della presente convenzione al termine del periodo
di utilizzo redigono una sintetica relazione sulle attività svolte da
consegnarsi al Capo di Istituto, che avrà cura di trasmetterne copia
agli Enti firmatari della presente convenzione.
Gli Enti Locali e l'Ufficio Scolastico Regionale firmatari della presente convenzione
costituiscono un gruppo di coordinamento interistituzionale, con il compito
di valutare la corrispondenza delle attività per le quali è stata
presentata domanda di utilizzo degli spazi scolastici con la disciplina fissata
dalla presente convenzione e pertanto di esprimere il nulla osta all'erogazione
dei finanziamenti ai sensi del precedente art. 7. In via transitoria le funzioni
di tale gruppo di coordinamento saranno svolte dal Gruppo di lavoro interistituzionale
costituito con ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n.5969 del 4/9/1998.
Le istituzioni firmatarie si riservano altresì il diritto di effettuare
in qualsiasi momento controlli sull'andamento dell'utilizzo degli spazi scolastici
e delle attività connesse disciplinati dalla presente convenzione, con
particolare riferimento alla corrispondenza delle modalità di utilizzo
degli spazi scolastici e delle relative attività quali sono effettivamente
realizzate, con il programma dichiarato nella domanda di utilizzo, nonché
della sussistenza dei requisiti necessari all'autorizzazione a tale uso e attività.
Qualora vengano meno i requisiti per i quali l'utilizzo degli spazi scolastici
e le attività connesse sono state autorizzate, il Capo di Istituto può
assumere il provvedimento di sospensione delle attività, con successiva
ratifica del Consiglio di circolo o di istituto, dandone tempestiva comunicazione
agli Enti Firmatari della presente convenzione.
ART.12 DURATA E RISOLUZIONE DELLA
CONVENZIONE
La presente convenzione decorre
dalla data di stipula per l'intero anno scolastico corrispondente alla data
di stipula, salvo esplicita revoca della stessa anche da una sola delle due
parti.
La stessa potrà essere rinnovata su specifica richiesta da sottoporre
all'approvazione del Consiglio di Istituto/di Circolo.
Per il Comune di Firenze
Il Direttore della Direzione Istruzione
..
Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
Centro Servizi Amministrativi di Firenze e Provincia
.
Per lIstituzione scolastica...............................................
Il Dirigente scolastico
Pagina a cura di Sandra Benvenuti
Data di verifica/aggiornamento: 18-09-2003