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Le fonti normative in materia di orario


LEGGE 142/90 - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 36

(Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia)


DECRETO LEGISLATIVO 29/93 - RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA Dl PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421.

Art. 5

(Criteri di organizzazione)

Art. 16

(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)

Art. 17

(Funzioni di direzione del dirigente)

Art. 60

(Orario di servizio e orario di lavoro)



CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN1STRI

N. 8 del 9 marzo 1993

Decreto Legislativo 3 fehbraio 1993, n.29.

Criteri Organizzativi. Orario di servizio ed Orario di lavoro.

"........

Per raggiungere i predetti obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni conferite dal decreto legislativo n. 29/1993 ai dirigenti generali (art.16, comma 1, lettera d) ed ai dirigenti (art. 17, comma 2), si rende quindi necessario - attese le "particolari esigenze" in precedenza manifestate - definire al più presto criteri organizzativi per una gestione coerente dell'orario di lavoro, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario settimanale di lavoro, finalizzata agli obiettivi più volte indicati.

Per "orario di servizio" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Per "orario di apertura al pubblico" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

Per "orario di lavoro" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.



LEGGE 241/90 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINTSTRATIVO E Dl DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 2

(Principi)


LEGGE 125/91 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NE`L LAVORO

Art. 2

(Finalità)


LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1992, N. C2

PRIME NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UZFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. FlNANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' Dl RICERCA DA PARTE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI.

Art. 1

Oggetto della legge

1. In conformità a quanto stabilito dall'art 3 della legge 8 giugno I990 n.l42, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36, terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli orari degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, la presente legge detta prime norme per l'esercizio, da parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli orari dei servizi e per il finanziamento delle attività di ricerca ad esso connesse.

Art. 2

Finalità della legge
  1. Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente articolo è volto a perseguire:

Art. 3

Compiti della Regione
  1. Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove:

Art. 4

Individuazione della struttura organizzativa regionale
  1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale individuerà, all'interno dei propri uffici, la struttura organizzativa a ciò preposta. Tale struttura sarà competente in ordine a tutti i compiti della Regione ai sensi dell'articolo precedente.
  2. Presso tale struttura può essere istituito, anche attraverso apposite convenzioni con le Università toscane, un centro di consulenza a favore dei Comuni per le attività di indagine e di ricerca di cui al successivo articolo 6, con soggetti pubblici e privati e comprovata professionalità ed esperienza nel settore.

Art. 5

Procedimento
  1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale le proposte relative ai compiti di cui all'art. 3 ed una relazione sull'attività svolta.
  2. Entro lo stesso termine, la Giunta presenta al Consiglio, una relazione sulla attività di ricerca e documentazione svolta dai Comuni ai sensi del successivo articolo 7.
  3. Il Consiglio Regionale, entro i tre mesi successivi sulla base delle proposte di cui al 1° comma e delle relazioni della Giunta Regionale, approva gli indirizzi per l'attività dei Sindaci di cui all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

Art. 6

Principi e finalità generali
  1. I Sindaci sulla base degli indirizzi di cui all'art. 5, 3° comma esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi dell 'art. 36, terzo comma, della L. 8 giugno 1990, n. 142 in conformità ai seguenti principi e finalità generali:
  1. Sulla attività di cui al comma precedente sono sentite, le associazioni femminili, quindi le categorie economiche interessate, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le associazioni costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.
  2. Il Comune promuove inoltre, le opportune consultazioni della popolazione ai sensi del capo III della L. 8 giugno 1990, n. 142

Art. 7

Contributi
  1. La Regione concede ai Comuni con oltre 10 mila abitanti che svolgono attività di ricerca e documentazione finalizzata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e b), contributi tino al 60% delle spese ritenute ammissibili.
  2. I contributi di cui al comma precedente riguardano attività dei Comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico, organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali incarichi professionali commissionati.
  3. I Comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda alla Giunta regionale per ottenere i contributi; la Giunta regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attività svolta dai Comuni. Il Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano presentato dalla Giunta.
  4. Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
  5. Le ricerche finanziate dalla Regione ai sensi del presente articolo confluiscono nella banca dai di cui al precedente articolo 3.
  6. I contributi sono concessi anche ai Comuni con meno di 10 mila abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si associano nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti suddetto.

Art. 8

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i progetti relativi alle attività di cui all'art. 3 ed il piano per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi dell'art. 7, terzo comma.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con la somma di £. 500.000.000* con legge di bilancio, a partire dall'esercizio 1993.


LEGGE REGIONALE N. 90/l99S - MODIFICHE ALLA L. R. 16 GENNAIO 199S N.S "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"

Art.2

(Integrazione dell'art.S della L.R. 16 gennaio 1995^ n. 5)