Le fonti normative in materia di orario
LEGGE 142/90 - ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 36
(Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia)
- Comma 3, "Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito
della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti."
DECRETO LEGISLATIVO 29/93 - RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA Dl PUBBLICO IMPIEGO, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
23 OTTOBRE 1992, N. 421.
Art. 5
(Criteri di organizzazione)
- Comma 1 lett. d) " armonizzazione degli orari di servizio,
di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della
Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato."
Art. 16
(Funzioni di direzione dei dirigenti generali)
- Comma 1, lett. d) "determinano, informandone le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i
criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi
di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in
particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico
e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la
struttura organizzativa cui sono preposti previo eventuale
esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45 comma
8, secondo le modalità di cui all'articolo 10."
Art. 17
(Funzioni di direzione del dirigente)
- Comma 2, "....Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario
di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica
realtà territoriale, t`atto salvo il disposto di cui all'articolo
36 della legge 8 giugno 1990. n. 142, nonché alla articolazione
dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con
le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo
le modalità di cui all'articolo 10."
Art. 60
(Orario di servizio e orario di lavoro)
- Comma 1, "L'orario di servizio si articola di norma su
sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con
interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali
di cui al titolo I e al tine di corrispondere alle esigenze dell'utenza."
- Comma 2, "L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario
d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio."
CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MIN1STRI
N. 8 del 9 marzo 1993
Decreto Legislativo 3 fehbraio 1993, n.29.
Criteri Organizzativi. Orario di servizio ed Orario
di lavoro.
"........
Per raggiungere i predetti obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni
conferite dal decreto legislativo n. 29/1993 ai dirigenti generali
(art.16, comma 1, lettera d) ed ai dirigenti (art. 17, comma 2),
si rende quindi necessario - attese le "particolari esigenze"
in precedenza manifestate - definire al più presto criteri
organizzativi per una gestione coerente dell'orario di lavoro,
dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario settimanale
di lavoro, finalizzata agli obiettivi più volte indicati.
Per "orario di servizio" deve essere considerato il
periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità
delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi
all'utenza.
Per "orario di apertura al pubblico" deve essere considerato
il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di
servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie,
di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
Per "orario di lavoro" deve essere considerato il periodo
di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario
d'obbligo contrattuale ciascun dipendente assicura la prestazione
lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
LEGGE 241/90 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINTSTRATIVO E Dl DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 2
(Principi)
- Comma 2, "Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso
deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte."
LEGGE 125/91 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA'
UOMO-DONNA NE`L LAVORO
Art. 2
(Finalità)
- Comma 2, lett. e) "favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali
e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra
i due sessi."
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1992, N. C2
PRIME NORME PER LA FORMAZIONE DEI PIANI PER IL COORDINAMENTO
DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E
DEGLI UZFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. FlNANZIAMENTO
DELL'ATTIVITA' Dl RICERCA DA PARTE DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI.
Art. 1
Oggetto della legge
1. In conformità a quanto stabilito dall'art 3 della legge
8 giugno I990 n.l42, e in attesa della disciplina di cui all'art.
36, terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli
orari degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonché
degli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle
Amministrazioni pubbliche, la presente legge detta prime norme
per l'esercizio, da parte dei sindaci, delle competenze in materia
di coordinamento degli orari dei servizi e per il finanziamento
delle attività di ricerca ad esso connesse.
Art. 2
Finalità della legge
- Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente
articolo è volto a perseguire:
- a) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una nuova
solidarietà sociale:
- b) il riconoscimento del diritto al tempo per l'esercizio
del diritto ai servizi, alle risorse necessarie per prestare cura
e ricevere cure da parte dei soggetti non autonomi;
- c) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne,
alla espressione della complessità delle diverse dimensioni
di lavoro, di cura, di tormazione, di tempo libero.
Art. 3
Compiti della Regione
- Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge
la Regione promuove:
- a) iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei
diritti dei cittadini per migliorare la qualità della vita
individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;
- b) attività di ricerca sul governo dei tempi nel territorio
regionale, sperimentazioni di ristrutturazioni dei tempi e degli
orari di lavoro. delle scuole e dei trasporti nonchè razionalizzazione
dei tempi della vita di relazione, di crescita culturale e di
svago;
- c) la costituzione di un osservatorio permanente sotto forma
di banca dati entro un sistema di monitoraggio computerizzato
a servizio degli Enti ed Organismi pubblici e privati, con il
compito di analizzare, progettare e verificare l'efficacia degli
interventi realizzati in base alla presente legge:
- d) corsi di formazione professionale nell'ambito del programma
di cui alla L.R. 21 febbraio 1985 n. 16, volti al superamento
della segregazione professionale;
- e) corsi di formazione professionale per mansioni e qualifiche
destinate a servizi alle persone.
Art. 4
Individuazione della struttura organizzativa regionale
- Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente
di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale individuerà,
all'interno dei propri uffici, la struttura organizzativa a ciò
preposta. Tale struttura sarà competente in ordine a tutti
i compiti della Regione ai sensi dell'articolo precedente.
- Presso tale struttura può essere istituito, anche attraverso
apposite convenzioni con le Università toscane, un centro
di consulenza a favore dei Comuni per le attività di indagine
e di ricerca di cui al successivo articolo 6, con soggetti pubblici
e privati e comprovata professionalità ed esperienza nel
settore.
Art. 5
Procedimento
- La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta
al Consiglio regionale le proposte relative ai compiti di cui
all'art. 3 ed una relazione sull'attività svolta.
- Entro lo stesso termine, la Giunta presenta al Consiglio,
una relazione sulla attività di ricerca e documentazione
svolta dai Comuni ai sensi del successivo articolo 7.
- Il Consiglio Regionale, entro i tre mesi successivi sulla
base delle proposte di cui al 1° comma e delle relazioni
della Giunta Regionale, approva gli indirizzi per l'attività
dei Sindaci di cui all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.
Art. 6
Principi e finalità generali
- I Sindaci sulla base degli indirizzi di cui all'art. 5, 3°
comma esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi
dell 'art. 36, terzo comma, della L. 8 giugno 1990, n. 142 in
conformità ai seguenti principi e finalità generali:
- a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività
che svolgono servizio di sportello al pubblico devono essere organizzati
al fine di non coincidere per almeno due giorni alla settimana
con gli orari della maggioranza delle altre attività lavorative;
- b) gli orari dei servizi alla persona debbono tener conto
degli orari della maggioranza delle altre attività lavorative
al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici;
- c) gli orari delle attività commerciali devono essere
organizzati in modo tale da non far coincidere, per tutti gli
esercizi relativi ad un singolo ramo di attività, gli orari
di chiusura, di apertura e i turni di riposo.
- Sulla attività di cui al comma precedente sono sentite,
le associazioni femminili, quindi le categorie economiche interessate,
le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le associazioni
costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.
- Il Comune promuove inoltre, le opportune consultazioni della
popolazione ai sensi del capo III della L. 8 giugno 1990, n. 142
Art. 7
Contributi
- La Regione concede ai Comuni con oltre 10 mila abitanti che
svolgono attività di ricerca e documentazione finalizzata
all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett.
a) e b), contributi tino al 60% delle spese ritenute ammissibili.
- I contributi di cui al comma precedente riguardano attività
dei Comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini
statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico,
organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali
incarichi professionali commissionati.
- I Comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo
di ogni anno, domanda alla Giunta regionale per ottenere
i contributi; la Giunta regionale predispone entro i tre mesi
successivi un piano per l'erogazione dei medesimi ed una relazione
sull'attività svolta dai Comuni. Il Consiglio regionale,
entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano presentato
dalla Giunta.
- Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei contributi
provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
- a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale
di affidamento della ricerca;
- b) 30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati
della ricerca da parte del Comune:
- c) 40% all'atto dell'adozione dei provvedimenti conseguenti
a norma dell'art. 36, comma 3, della L. 142/1990.
- Le ricerche finanziate dalla Regione ai sensi del presente
articolo confluiscono nella banca dai di cui al precedente articolo
3.
- I contributi sono concessi anche ai Comuni con meno di 10
mila abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attività
di cui al presente articolo, si associano nelle forme previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il
numero di abitanti suddetto.
Art. 8
Norme transitorie
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i progetti
relativi alle attività di cui all'art. 3 ed il piano per
l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi dell'art. 7, terzo
comma.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge
si fa fronte con la somma di £. 500.000.000* con legge di
bilancio, a partire dall'esercizio 1993.
LEGGE REGIONALE N. 90/l99S - MODIFICHE ALLA L. R. 16 GENNAIO
199S N.S "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"
Art.2
(Integrazione dell'art.S della L.R. 16 gennaio 1995^
n. 5)
- Comma 5 bis. "Deve essere altresì garantita una
corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio
e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi
e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli della
vita umana. in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici
e privati di utilità generale. che non induca necessità
di mobilità."