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Le caratteristiche dell'affido
Le caratteristiche principali dell’affidamento sono:
La temporaneità. L’affidamento può essere disposto per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del
minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari e alle motivazioni che hanno generato l’affidamento.
Comunque l’affidamento, come previsto nella L.149/2001, non può avere un durata superiore a 24 mesi;
l’affidamento può essere prorogato soltanto con l’intervento del Tribunale per i Minorenni e qualora la sua sospensione
rechi pregiudizio al minore.
Il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine. Non bisogna mai dimenticare che il fine ultimo
dell’affidamento è il rientro del minore nella famiglia naturale, una volta che questa abbia superato i problemi che ne
hanno determinato l’allontanamento. Pertanto agevolare i rapporti del minore con la famiglia d’origine può renderne meno
traumatico il reinserimento.
La duttilità. Si può aiutare un bambino/a o un ragazzo/a accogliendolo a tempo pieno, ma anche a tempo parziale,
condividendo con lui alcune ore al giorno, i fine settimana o le vacanze.
Differenza tra affido e adozione
L’affidamento familiare si realizza quando è stato accertato una situazione di temporaneo disagio e si conclude nel momento
in cui le cause che lo hanno determinato si sono risolte e quindi il minore può rientrare nel suo nucleo di origine.
L’adozione invece si realizza quando è stato accertato una condizione di abbandono “morale e materiale” irreversibile per il
bambino e quindi viene disposto in modo permanente il suo inserimento presso un nucleo familiare.
Le principali differenze tra adozione e affidamento sono:
- l’affidamento è un provvedimento temporaneo, mentre l’adozione è definitiva.
- l’affidamento prevede che il minore mantenga rapporti con la famiglia d’origine, mentre con l’adozione cessa ogni
rapporto tra minore e famiglia d’origine.
nell’affidamento non cambia la natura giuridica tra il minore e i genitori naturali; nell’adozione il minore diviene
a tutti gli effetti figlio della coppia che lo adotta, acquisendone anche il cognome.
per essere affidatario non occorre essere in possesso di particolari requisiti, mentre per essere genitori adottivi
occorre essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente (ex. matrimonio, età, ecc.)
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