Le caratteristiche dell'affido

Le caratteristiche principali dell’affidamento sono:

  • La temporaneità. L’affidamento può essere disposto per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari e alle motivazioni che hanno generato l’affidamento. Comunque l’affidamento, come previsto nella L.149/2001, non può avere un durata superiore a 24 mesi; l’affidamento può essere prorogato soltanto con l’intervento del Tribunale per i Minorenni e qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.

  • Il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine. Non bisogna mai dimenticare che il fine ultimo dell’affidamento è il rientro del minore nella famiglia naturale, una volta che questa abbia superato i problemi che ne hanno determinato l’allontanamento. Pertanto agevolare i rapporti del minore con la famiglia d’origine può renderne meno traumatico il reinserimento.

  • La duttilità. Si può aiutare un bambino/a o un ragazzo/a accogliendolo a tempo pieno, ma anche a tempo parziale, condividendo con lui alcune ore al giorno, i fine settimana o le vacanze.

Differenza tra affido e adozione

L’affidamento familiare si realizza quando è stato accertato una situazione di temporaneo disagio e si conclude nel momento in cui le cause che lo hanno determinato si sono risolte e quindi il minore può rientrare nel suo nucleo di origine.

L’adozione invece si realizza quando è stato accertato una condizione di abbandono “morale e materiale” irreversibile per il bambino e quindi viene disposto in modo permanente il suo inserimento presso un nucleo familiare.

Le principali differenze tra adozione e affidamento sono:

  • l’affidamento è un provvedimento temporaneo, mentre l’adozione è definitiva.

  • l’affidamento prevede che il minore mantenga rapporti con la famiglia d’origine, mentre con l’adozione cessa ogni rapporto tra minore e famiglia d’origine.

  • nell’affidamento non cambia la natura giuridica tra il minore e i genitori naturali; nell’adozione il minore diviene a tutti gli effetti figlio della coppia che lo adotta, acquisendone anche il cognome.

  • per essere affidatario non occorre essere in possesso di particolari requisiti, mentre per essere genitori adottivi occorre essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente (ex. matrimonio, età, ecc.)