REQUISITI

(art. 6 legge 4 maggio 1983 n. 184 così come modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149)

Prima di presentare la domanda o la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, è opportuno rivolgersi al Centro Adozioni.

 

I requisiti che deve possedere chi intende presentare "domanda" di adozione sono:

  • matrimonio da almeno tre anni e senza separazione, neppure di fatto. Tuttavia, la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del matrimonio;

  • età con una differenza massima tra l’età dell’adottante e quella dell’adottato di 45 anni
    L’adozione è possibile anche quando il limite massimo di età sia superato, da uno dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni (si deve tener conto dell’età del coniuge più giovane), ed anche quando gli adottandi siano genitori di figli ancora minori;

  • capacità di educare ed istruire, oltre che mantenere, il minore, di conseguenza è necessaria una condizione economica adeguata a consentire un decoroso mantenimento dell’adottato.