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IL PERCORSO DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE (Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri") Dalla dichiarazione di disponibilità al decreto di idoneità - la domanda: a chi presentarla (art. 29bis com. 1 e 2): La domanda per l’adozione internazionale, indicata con il termine di "dichiarazione di disponibilità", deve essere proposta al Tribunale per i minorenni del distretto in cui i coniugi hanno la residenza, mentre, nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, la competenza a ricevere la domanda è del Tribunale del distretto del luogo della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale di Roma.
- l’istruttoria: l’idoneità dei coniugi ed il relativo decreto (art. 29bis com. 3, 4 e 5; art. 30) Nel procedimento per l’adozione internazionale è indispensabile la pronuncia, da parte del Tribunale per i minorenni di un decreto sull’idoneità dei coniugi. A tale pronuncia si arriva entro i 6/8 mesi successivi alla presentazione della disponibilità, ed attraverso un iter che vede l’intervento dei servizi territoriali. Infatti, il Tribunale invia la dichiarazione di disponibilità della coppia ai servizi territoriali e questi ultimi, entro i 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione, devono inviare al Tribunale stesso una relazione sociale e psicologica completa, in esito alla attività di valutazione della coppia (art. 29bis com. 5). Il Tribunale entro, i due mesi successivi, deve pronunciarsi sull’idoneità o meno dei coniugi con apposito decreto (art. 30 com. 1). Nel caso di valutazione negativa della coppia (tramite l’analisi delle indagini e degli eventuali approfondimenti disposti), il Tribunale pronuncia un decreto con il quale rigetta la domanda proposta dai coniugi. Tale decreto può essere impugnato, proponendo reclamo davanti alla sezione minorile della Corte d’Appello, entro il termine di 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 739 Codice di Procedura Civile). Quanto al contenuto del decreto occorre ricordare che l’art. 30 com. 2 prevede che esso contenga anche "indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare", in sostanza la dichiarazione di idoneità deve essere "mirata", ed in caso di non osservanza delle condizioni specifiche risultanti dal decreto, l’adozione non deve essere riconosciuta (in questo senso è chiaro il disposto dell’art. 35 lett.b com. 6). Infine, la legge dispone (art.30, com. 2) che il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla sua comunicazione.
Dall’incarico all’ente autorizzato all’ingresso del minore in Italia - il conferimento dell’incarico all’ente Autorizzato (art. 31 comma 1) Una volta che la coppia ha ottenuto dal Tribunale il decreto di idoneità, il passo successivo è quello del conferimento dell’incarico ad uno (e solo uno) degli enti Autorizzati. È da notare al riguardo come l’ente abbia un vero e proprio obbligo a non rifiutare l’incarico ricevuto, in quanto la legge non gli consente alcuna discrezionalità circa l’accoglimento della domanda.
- il minore adottabile Per poter adottare un minore straniero occorre che questi sia "adottabile". A tale proposito, l’art.36 della legge 476/98 richiede che sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero, o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine. Pertanto, si parificano due diverse ipotesi: il vero e proprio abbandono oggettivo del minore straniero ed il caso di legale acquisizione di consensi dei genitori all’adozione internazionale, con perdita di legami giuridici con lui. - la domanda di adozione al competente paese straniero e la proposta d’incontro. L’ente, ricevuto l’incarico, informa gli interessati sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione, e provvede a trasferire alla competente autorità straniera del paese prescelto la domanda di adozione e la relazione del servizio sociale (art. 31 com. 3 lett. a e b). L’autorità straniera, visti i documenti, formula la proposta di incontro tra il minore adottabile e gli aspiranti all’adozione (art. 31 com. 3 lett.b). A questo punto l’ente, informata la coppia su tale proposta, fornisce anche ogni informazione utile sulla salute e la storia del minore, riceve dagli aspiranti genitori il consenso (con atto scritto) all’abbinamento e lo trasmette all’autorità straniera (art 31 com. 3 lett. c, d, e) In questa fase, l’ente ha il compito di acquisire e trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali l’attestazione straniera circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Convenzione dell’Aja, e di concordare con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere all’adozione. In caso contrario l’ente deve sottoporre questo atto negativo, su istanza dei coniugi interessati, al riesame della Commissione. - l’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente del minore in Italia Il potere di autorizzazione, l’ingresso e il soggiorno in Italia del minore adottato o affidato compete alla Commissione per le adozioni internazionali (art. 32 com. 1). Tale autorità centrale deve tempestivamente stabilire se il provvedimento straniero è ascrivibile al campo giuridico della Convenzione. L’autorizzazione è imprescindibile da qualsiasi stato, anche estraneo alla Convenzione (come si desume dall’art. 36 com. 2), e non può comprendere altro che minori oggetto di procedure di adozione, finalizzate a costituire un "legame di filiazione" fra adottanti ed adottato. Di conseguenza, come recita l’art 32 com. 1, la Commissione dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore, esaminando la corrispondenza del provvedimento straniero all’idoneità degli aspiranti all’adozione dichiarata dal Tribunale per i minorenni, ed escludendo l’autorizzazione in caso di differenze. A questo punto intervengono gli uffici consolari italiani che, nel caso in cui la Commissione abbia deliberato di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno permanente del minore nel paese, rilasceranno il visto d’ingresso. - il trasferimento del minore in Italia La legge all’art. 31 com. 3 lett.l, stabilisce che l’ente deve adoperarsi affinché il viaggio del minore avvenga in compagnia della coppia. L’efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione e di affidamento in vista di adozione L’adozione pronunciata all’estero in paesi ratificanti la Convenzione o che, nello spirito della Convenzione, abbiano stipulato accordi bilaterali, è automaticamente efficace in Italia agli effetti non solo dello "status familiae" del minore, ma anche agli effetti del cognome e dei diritti assistenziali, previdenziali e degli assegni familiari. L’adozione è comunque efficace per l’ordinamento italiano, quando sussistono le condizioni di legge, anche se l’adottato non ha ancora acquistato la cittadinanza italiana. In genere sono i genitori adottivi (o affidatari a scopo di adozione) che propongono la domanda e depositano la documentazione che hanno ricevuto dall’ente autorizzato, il quale ne cura la traduzione in italiano. A questo punto il procedimento si differenzia a seconda se il provvedimento estero sia di adozione o di affidamento a scopo di adozione:
- Il rapporto successivo all’adozione con il servizio sociale Dal momento del suo ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 34 com. 1, il minore straniero affidato a scopo di adozione, gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare e cioè il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato a cura dell’affidatario. Per quanto riguarda il rapporto con il servizio sociale, lo stesso articolo al comma 2, distingue compiti di assistenza e sostegno (eventuali e se richiesti), da quelli di vigilanza (obbligatori). Infatti, i servizi socio-assistenziali sono tenuti, quando i genitori lo richiedono, ad assistere i genitori affidatari, adottivi e il minore dal momento del suo ingresso in Italia e per almeno un anno. Questa attività di sostegno non viene imposta, ma è svolta quando viene richiesta dagli interessati. Gli stessi servizi sono tenuti, per compito proprio attribuito direttamente dalla legge e non su richiesta degli interessati o del Tribunale per i Minorenni, per lo stesso periodo di almeno un anno, alla vigilanza, riferendo "in ogni caso" al Tribunale sull’andamento dell’inserimento e sulle eventuali difficoltà per gli opportuni interventi necessari. Pertanto la vigilanza assume due diversi significati: quando l’adozione è pronunciata con un provvedimento del paese straniero, l’attività di vigilanza mira a verificare che non ci sia una condizione di pregiudizio ostativa alla trascrizione, (art. 35, com. 6, " inserimento del minore nella famiglia adottiva contrario al suo interesse"); mentre nelle situazioni in cui il provvedimento estero è riconosciuto come affidamento predottivo, i servizi hanno i compiti previsti dall’art. 25, com. 1. |