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Alle
vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita
delle merci a prezzo pieno, quindi le norme del codice civile e
correlate, che prevedono l'obbligo della sostituzione di merci difettate,
la garanzia, ecc.. Non è quindi
ammissibile la dicitura "non si cambia la merce a saldo" se
non riferita ai casi in cui questa facoltà spetta comunque
all'esercente, ovvero nei casi in cui il cambio è determinato da
ripensamenti dell'acquirente e non da difetti del prodotto (*). E'
bene inoltre ricordare che non esiste il diritto di recesso per gli
acquisti fatti in un esercizio commerciale, per cui, anche in questo
caso, se si è sbagliata la taglia o si è semplicemente cambiato idea,
è solo la disponibilità del commerciante che può ovviare al problema. Anche l'obbligo di far provare i capi di abbigliamento non deriva da
norme di Legge, anche se appare evidente che, senza prova, il cliente non
acquista.....! Duranti
il periodo dei saldi devono essere accettati i pagamenti con carta di
credito, bancomat ed altri mezzi analoghi, in tutti gli esercizi che
normalmente accettano tali mezzi di pagamento ed espongono il relativo "Logo";
Ad esempio, non è lecita la dicitura "sulle merci a
saldo non viene accettata la carta di credito" e simili. Per questo
comportamento non è prevista sanzione ma deve essere comunicato il
fatto al gestore della carta, che provvederà in proprio a diffidare l'attività.
Conservare sempre lo scontrino è il documento che consente l'esercizio
di ogni diritto. (*)
Per la propria tutela ed opportuna conoscenza, è importante aver ben
chiaro che i "difetti del prodotto" che il consumatore ha
diritto di contestare all'esercente, sono esclusivamente i difetti
"occulti", ovvero quelli non palesemente riconoscibili
a chiunque e/o non dichiarati dal venditore (Es. un oggetto venduto a
prezzo ribassato perchè per esso è indicato un difetto, non può
essere oggetto di contestazione per quel medesimo difetto !!!) |