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AREA STUDI E FORMAZIONE
Contenzioso |
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I ricorsi al
Prefetto possono essere presentati :
Personalmente
:
N.B.
Le sedi sotto indicate
sono quelle a cui è possibile presentarsi per inoltrare di
persona il ricorso, i telefoni/Fax e le mail indicate servono per
eventuali informazioni e Mai ad essi devono essere inviati
i ricorsi !
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1) Presso il N.O. Verbali e Notifiche . Via delle
Cascine, 9
Telefono . . . . . .
. . . 055 3282040/41
E_mail . . . . . . .
. . . pm.verbali.notifiche@comune.fi.it
Orario al Pubblico .
. . dal lunedì al venerdì 8.00-18.00 (sabato
chiuso)
Info telefoniche . .
. . dal lunedì al venerdì 8.00-18.00 (sabato
chiuso)
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2) Presso tutti i Reparti Territoriali (vedi
elenco)
Orario al Pubblico .
. . dal lunedì al venerdì 7.30-12.45 e 13.45-19.00 sabato
chiusura ore 18.30 Info telefoniche . .
. . dal lunedì al venerdì 7.30-12.45 e 13.45-19.00 sabato
chiusura ore 13.00
Con
raccomandata A.R.
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Da inviarsi al "Corpo di Polizia Municipale,
Ufficio Contenzioso Viale Corsica n. 4 - C.A.P. 50127 - Firenze"
ATTENZIONE
! l'Ufficio Contenzioso gestisce l'istruttoria del
ricorso e non è aperto al pubblico né fornisce informazioni
telefoniche.
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| Domanda |
Risposta |
| A quali
Autorità si può ricorrere avverso ad un verbale di violazione
che prevede una sanzione amministrativa ? |
Sono
possibili due tipi di ricorso : 1)
il ricorso Amministrativo (direttamente previsto dalla
Legge) in cui si chiede all'Autorità Amministrativa di valutare
le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso deve essere
diretto al Prefetto, per le violazioni al Codice della
Strada ed all'Autorità di volta in volta indicata sul verbale
per le altre violazioni amministrative (Sindaco, Presidente Giunta
Regionale ecc.). 2) il ricorso
Giurisdizionale (Diritto sancito dai principi generali
dell'ordinamento) in cui si chiede all'Autorità Giudiziaria
competente (Giudice di Pace per le violazioni al C.d.S.) di
valutare le ragioni del ricorrente. I due tipi di ricorso sono alternativi,
quindi la proposizione di uno esclude la possibilità di
presentare l'altro.
Le eventuali sanzioni accessorie quali il blocco o la rimozione
del veicolo, dovranno essere pagate per consentire lo
sblocco/restituzione del veicolo. In tal caso le ricevute degli
importi corrisposti dovranno essere allegate al ricorso e di esse
chiesto il rimborso, che verrà accordato in caso di accoglimento
del ricorso stesso.
Presentando ricorso al
Giudice di Pace può essere fatta istanza di sospensione del
provvedimento impugnato. Qualora il giudice accolga la domanda,
viene sospesa l'efficacia del verbale fino al pronunciamento (e
quindi anche i termini di pagamento); la sospensione si estende
anche alle eventuali sanzioni accessorie (salvo quanto detto sopra
per la rimozione).
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| Come
si presenta un ricorso al Prefetto avverso ad un Verbale al Codice
della Strada ?
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Il
ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve
essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel
caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale
oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi)
dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in
carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio competente (nel caso di
verbali della Polizia Municipale di Firenze vedi intestazione) o inviato
con raccomandata con ricevuta di ritorno
all'Uff. Contenzioso Viale Corsica n. 4 - 50127 - Firenze (non
quindi all'archivio comunale o ad altri uffici). In tale ricorso dovrà
essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non
verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della
Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante,
ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il
Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che
comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di
quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del
Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. modulo
di ricorso
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| Come
si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un Verbale al
Codice della Strada ?
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Il ricorso al
Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al
ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal
soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al
pagamento in misura ridotta del verbale impugnato entro 60 giorni
dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato
presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione (per
Firenze: Via Fattori 10/B) direttamente dal ricorrente
o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso
termine con plico raccomandato (cfr Cassazione). La sentenza del Giudice
di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in
composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.
(*) All’atto del deposito del
ricorso dovrà essere versata una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. In caso di
accoglimento del ricorso tale somma è restituita al ricorrente. In caso
di rigetto viene assegnata all’organo accertatore.
(*) Con
sentenza n°114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON
è più dovuto alcun deposito cauzionale !!!
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| Come
si
presenta un ricorso avverso a verbali di leggi e regolamenti ?
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I ricorsi avverso a verbali di leggi e
regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni
all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di
presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale. |
| Cosa
è opportuno allegare ad un ricorso ? |
I ricorsi
presentati, siano essi stilati sull'apposito stampato che su carta libera,
devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità a cui
si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per
le quali si chiede l'annullamento del verbale.
E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale
di cui si chiede l'esame (meglio se in originale).
Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo
scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno
comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco.
Il ricorrente può altresì chiedere di essere
sentito personalmente
(questo in caso di ricorso al Prefetto, per il G.d.P. è previsto il
dibattimento).
Consigli:
Un caso ricorrente riguarda ricorsi presentati per veicoli al
servizio di persone disabili a cui è stata elevata violazione per
transito in zone che altrimenti sarebbero loro vietate. In tale caso,
qualora il veicolo sia intestato direttamente al titolare del permesso
invalidi, è sufficiente allegare copia del permesso e della carta di
circolazione. Qualora, invece, l'auto sia intestata a terze persone, è
necessario che al ricorso sia allegata una dichiarazione firmata dalla
persona titolare del permesso invalidi, che attesta l'uso del veicolo, nel
giorno ed ora della violazione, per necessità legate alla sua condizione.
Si
ribadisce: A stretto rigore di Legge non esiste obbligo di allegare
niente al ricorso; ogni allegato potrà essere inserito dal ricorrente al
fine di far valere meglio le proprie ragioni.
Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce
indicazione alcuna sull'opportunità di presentare ricorso o sul possibile
esito dello stesso. |
| Come
si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad
un’ordinanza ingiunzione ? |
Ai
sensi dell’art. 205 del Codice della Strada (per le violazioni a questo)
e dell'art.22 della Legge n.689/'81, è ammessa opposizione
contro l’ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace del luogo ove
è stata commessa la violazione, entro 30
giorni
dalla data di notificazione.
Solo per determinate materie (Art.22/bis L.689/'81), l'opposizione
deve essere presentata al Tribunale del luogo della commessa violazione
(è indicato sull'ordinanza ingiunzione).
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l'ordinanza notificata.
La sentenza del Giudice di Pace o del Tribunale sono appellabili
rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica e alla Corte
d'Appello del luogo della commessa violazione; è successivamente ammesso
ricorso in Cassazione.
Il
ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione, non sospende l'esecuzione
del provvedimento (e quindi il pagamento), salvo che il Giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.
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| Come
si ottengono i rimborsi disposti dal Prefetto o dal Giudice di
Pace ?
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Quando a seguito di accoglimento del ricorso è disposto il
rimborso con Ordinanza del Prefetto o con Sentenza del Giudice di Pace,
l’Ufficio Conti Correnti o l’Ufficio Contenzioso trasmettono
all’Ufficio Contabilità del Corpo gli elenchi degli aventi diritto a
rimborso e quest’ultimo si attiva formando la relativa determinazione
che viene avviata alla Direzione Risorse Finanziarie per gli impegni finanziari. Al momento del perfezionamento della
pratica, ovvero, al momento dell’emissione del mandato di pagamento, viene
inviato all’interessato assegno circolare non trasferibile
con raccomandata a/r.
Eventuali informazioni sullo stato della pratica possono essere
chieste all’Ufficio Contabilità della Polizia Municipale (Tel. 055
3283217-8).
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Pagina
a cura della Segreteria della Direzione |
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ultimo
aggiornamento 28.08.2008 |
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