AREA STUDI E FORMAZIONE

Contenzioso

I ricorsi al Prefetto possono essere presentati :

Personalmente :

 N.B. Le sedi sotto indicate sono quelle a cui è possibile presentarsi per inoltrare di persona il ricorso, i telefoni/Fax e le mail indicate servono per eventuali informazioni e Mai ad essi devono essere inviati i ricorsi !

 - 1) Presso il N.O. Verbali e Notifiche . Via delle Cascine, 9

Telefono . . . . . . . . . 055 3282040/41

E_mail . . . . . . . . . .  pm.verbali.notifiche@comune.fi.it

Orario al Pubblico . . . dal lunedì al venerdì 8.00-18.00 (sabato chiuso)

Info telefoniche . . . . dal lunedì al venerdì 8.00-18.00 (sabato chiuso)

 - 2) Presso tutti i Reparti Territoriali (vedi elenco)

Orario al Pubblico . . . dal lunedì al venerdì 7.30-12.45 e 13.45-19.00 sabato chiusura ore 18.30

Info telefoniche . . . .  dal lunedì al venerdì 7.30-12.45 e 13.45-19.00 sabato chiusura ore 13.00

Con raccomandata A.R.

 - Da inviarsi al "Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Contenzioso Viale Corsica n. 4 - C.A.P. 50127 - Firenze"

ATTENZIONE ! l'Ufficio Contenzioso gestisce l'istruttoria del ricorso e non è aperto al pubblico né fornisce informazioni telefoniche.

Domanda Risposta
A quali Autorità si può ricorrere avverso ad un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa ? Sono possibili due tipi di ricorso : 1) il ricorso Amministrativo (direttamente previsto dalla Legge) in cui si chiede all'Autorità Amministrativa di valutare le ragioni del ricorrente. Questo tipo di ricorso deve essere diretto al Prefetto, per le violazioni al Codice della Strada ed all'Autorità di volta in volta indicata sul verbale per le altre violazioni amministrative (Sindaco, Presidente Giunta Regionale ecc.). 2) il ricorso Giurisdizionale (Diritto sancito dai principi generali dell'ordinamento) in cui si chiede all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice di Pace per le violazioni al C.d.S.) di valutare le ragioni del ricorrente. I due tipi di ricorso sono alternativi, quindi la proposizione di uno esclude la possibilità di presentare l'altro.
Le eventuali sanzioni accessorie quali il blocco o la rimozione del veicolo, dovranno essere pagate per consentire lo sblocco/restituzione del veicolo. In tal caso le ricevute degli importi corrisposti dovranno essere allegate al ricorso e di esse chiesto il rimborso, che verrà accordato in caso di accoglimento del ricorso stesso.

Presentando  ricorso al Giudice di Pace può essere fatta istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Qualora il giudice accolga la domanda, viene sospesa l'efficacia del verbale fino al pronunciamento (e quindi anche i termini di pagamento); la sospensione si estende anche alle eventuali sanzioni accessorie (salvo quanto detto sopra per la rimozione).

Come si presenta un ricorso al Prefetto avverso ad un Verbale al Codice della Strada ?

Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio competente (nel caso di verbali della Polizia Municipale di Firenze vedi intestazione) o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno  all'Uff. Contenzioso Viale Corsica n. 4 - 50127 - Firenze (non quindi all'archivio comunale o ad altri uffici). In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace. modulo di ricorso

Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un Verbale al Codice della Strada ? Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione (per Firenze: Via Fattori 10/B) direttamente dal ricorrente  o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato (cfr Cassazione). La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione. (*) All’atto del deposito del ricorso dovrà essere versata una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. In caso di accoglimento del ricorso tale somma è restituita al ricorrente. In caso di rigetto viene assegnata all’organo accertatore.  (*) Con sentenza n°114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON è più dovuto alcun deposito cauzionale !!!
Come si presenta un ricorso avverso a verbali di leggi e regolamenti ? I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale.
Cosa è opportuno allegare ad un ricorso ?  I ricorsi presentati, siano essi stilati sull'apposito stampato che su carta libera, devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale.
 E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale).
 Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco.
 Il ricorrente può altresì chiedere di essere sentito personalmente (questo in caso di ricorso al Prefetto, per il G.d.P. è previsto il dibattimento).

 Consigli: 
 Un caso ricorrente riguarda ricorsi presentati per veicoli al servizio di persone disabili a cui è stata elevata violazione per transito in zone che altrimenti sarebbero loro vietate. In tale caso, qualora il veicolo sia intestato direttamente al titolare del permesso invalidi, è sufficiente allegare copia del permesso e della carta di circolazione. Qualora, invece, l'auto sia intestata a terze persone, è necessario che al ricorso sia allegata una dichiarazione firmata dalla persona titolare del permesso invalidi, che attesta l'uso del veicolo, nel giorno ed ora della violazione, per necessità legate alla sua condizione.

 Si ribadisce: A stretto rigore di Legge non esiste obbligo di allegare niente al ricorso; ogni allegato potrà essere inserito dal ricorrente al fine di far valere meglio le proprie ragioni.
 Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce indicazione alcuna sull'opportunità di presentare ricorso o sul possibile esito dello stesso.

Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un’ordinanza ingiunzione ?

 Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada (per le violazioni a questo) e dell'art.22 della Legge n.689/'81, è ammessa opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione.
 Solo per determinate materie (Art.22/bis L.689/'81), l'opposizione deve essere presentata al Tribunale del luogo della commessa violazione (è indicato sull'ordinanza ingiunzione).
 L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
 La sentenza del Giudice di Pace o del Tribunale sono appellabili rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica e alla Corte d'Appello del luogo della commessa violazione; è successivamente ammesso ricorso in Cassazione.

 Il ricorso avverso l'Ordinanza Ingiunzione, non sospende l'esecuzione del provvedimento (e quindi il pagamento), salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

Come si ottengono i rimborsi disposti dal Prefetto o dal Giudice di Pace ?

 Quando a seguito di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso con Ordinanza del Prefetto o con Sentenza del Giudice di Pace, l’Ufficio Conti Correnti o l’Ufficio Contenzioso trasmettono all’Ufficio Contabilità del Corpo gli elenchi degli aventi diritto a rimborso e quest’ultimo si attiva formando la relativa determinazione che viene avviata alla Direzione Risorse Finanziarie per gli impegni finanziari. Al momento del perfezionamento della pratica, ovvero, al momento dell’emissione del mandato di pagamento, viene inviato all’interessato assegno circolare non trasferibile con raccomandata a/r.
 E
ventuali informazioni sullo stato della pratica possono essere chieste all’Ufficio Contabilità della Polizia Municipale (Tel. 055 3283217-8).

Pagina a cura della Segreteria della Direzione

ultimo aggiornamento 28.08.2008

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