COMUNE DI FIRENZE
REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA PER LA DISCIPLINA E L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.876 del 28/7/2000)
indice
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Disciplina normativa
e criteri interpretativi
Art. 3 - Responsabile del
Procedimento
Art. 4 - Sportello Unico
delle Attività Produttive
TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA,
FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CAPO I - NORME COMUNI
Art. 5 - Principi generali
Art. 6 - Strumenti di programmazione
urbanistica commerciale
Art. 7 - Dotazione e caratteristiche
dei parcheggi
CAPO II - ESERCIZI DI
VICINATO
Art. 8 - Comunicazioni ad
efficacia differita
Art. 9 - Comunicazioni ad
efficacia immediata
Art. 10 - Elementi della
comunicazione e modalità di redazione
Art. 11 - Procedimento di
controllo e di verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali
CAPO III - MEDIE STRUTTURE
DI VENDITA
Art. 12 - Procedimento autorizzatorio
Art. 13 - Comunicazioni
ad efficacia immediata
Art. 14 – Elementi della
domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
Art. 15 - Procedimento di
controllo e di verifica delle comunicazione
Art. 16 - Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita
CAPO IV - GRANDI STRUTTURE
Art. 17 - Classificazione
Art. 18 - Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita
Art. 19 - Comunicazioni
ad efficacia immediata
Art. 20 - Elementi della
domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
Art. 21 - Procedimenti di
controllo e di verifica delle comunicazioni
CAPO V - CENTRI COMMERCIALI
Art. 22 - Caratteristiche
e definizione
Art. 23 - Procedure per
l’autorizzazione dei Centri Commerciali
Art. 24 - Correlazione dei
procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e
dell’autorizzazione all’apertura, trasferimento sede o ampliamento di superficie
di una media o grande struttura
CAPO VI - FORME SPECIALI
DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 25 - Tipologie delle
forme speciali di vendita
Art. 26 - Comunicazione:
efficacia, elementi e modalità di redazione
Art. 27 - Procedimenti di
controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali
Art. 28 - Spacci interni
Art. 29 - Apparecchi automatici
Art. 30 - Vendita per corrispondenza
o mediante sistemi di comunicazione
Art. 31 - Vendite a domicilio
Art. 32 - Propaganda a fini
commerciali
CAPO VII - COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE
Art. 33 Rinvio
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
CAPO I - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Art. 34 - Subingresso
Art. 35 - Cessazione
Art. 36 - Affidamento di
reparto
CAPO II - SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
Art. 37 - Disciplina degli
orari e delle ferie
Art. 38 - Pubblicità
dei prezzi
Art. 39 - Disposizioni generali
sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali)
Art. 40 - Vendite di liquidazione
Art. 41 - Vendite di fine
stagione
Art. 42 - Vendite promozionali
Art. 43 - Commercio all'ingrosso
ed al dettaglio
Art. 44 - Attività
temporanee di vendita
Art. 45 - Consumo di prodotti
alimentari negli esercizi di vicinato
Art. 46 - Sospensione dell’attività
Art. 47 - Tutela del centro
storico e degli esercizi storici e tradizionali
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 48 - Disposizioni transitorie
per le medie e grandi strutture di vendita
Art. 49 - Trattamento dei
dati personali
Art. 50 - Sanzioni
Art. 51 - Abrogazioni ed
efficacia
TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento
si intendono:
-
per Decreto, il decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
n. 59";
-
per Legge Regionale, la Legge
Regionale 17 maggio 1999 n. 28 "norme per la disciplina del commercio in
sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
-
per Regolamento Regionale, il
Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 "Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 17 maggio n. 28";
-
per Direttive, la Deliberazione
del Consiglio Regionale 25 maggio 1999 n. 137 così come modificata
dalla deliberazione 26 luglio 1999 n. 233 "Direttive per la programmazione
urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17 maggio 1999 n. 28";
-
per commercio all'ingrosso,
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso
o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori
in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione ed è soggetta ad iscrizione
nel Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A.;
-
per commercio al dettaglio,
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Costituisce commercio
al dettaglio anche l’attività che, pur assumendo veste, aspetto,
immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza
…) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza
nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni
a ciò finalizzate (ricevimento dei potenziali clienti, visione,
illustrazione e presentazione della merce, raccolta ordinativi, stipula
contratti …), essendo del tutto irrilevante l’adozione di particolari modalità
quali la consegna differita. Sono fatte salve le speciali norme in materia
di mostre, fiere ed esposizioni di cui alla L.R. 70/1974 e all’art. 69
del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 77;
-
per superficie di vendita di
un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza
quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico).
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio
antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio
sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri
esercizi commerciali. La superficie di vendita è determinata, per
ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all’area di
calpestio del pavimento (non considerandosi cioè l’eventuale esistenza
di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto
ciò attiene all’arredo del locale) quale risulta dalle tavole allegate
alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA;
-
per esercizio commerciale, il
luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall’imprenditore
per lo svolgimento dell’attività di vendita. Più esercizi
commerciali con distinti titolari possono coesistere all’interno dello
stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro
superfici di vendita ad individuare la tipologia dell’insediamento e la
disciplina applicabile;
-
per esercizi di vicinato quelli
aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
-
per medie strutture di vendita
gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a
2.500 mq.;
-
per grandi strutture di vendita
gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq.;
-
per centro commerciale, una
media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La
superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti;
-
per grandi strutture di vendita
di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore
a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle
direttive di cui all’articolo 4 della L.R. 28/99;
-
per grandi strutture di vendita
di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa
fra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
-
per grandi strutture di vendita
di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita
compresa fra 2.500 e mq. 5.000 mq.;
-
per aree commerciali integrate
le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente
la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita
e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture
di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico
strumento urbanistico attuativo;
-
per requisiti morali, i requisiti
prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali
disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione"
e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa
all'esercizio dell'attività commerciale;
-
per requisiti professionali,
i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto.
-
per SVAM la superficie di vendita
autorizzabile annualmente per le Medie Strutture di Vendita nelle aree
interessate dai programmi di cui all’art. 9 del Regolamento Regionale,
secondo la procedura di calcolo indicata nell’all. B di tale Regolamento
-
per SVAG la superficie di vendita
autorizzabile per le grandi strutture di vendita nell’area commerciale
metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia (vedasi art. 10 e all. A/2 e C del
regolamento Regionale).
Art. 2 - Disciplina
normativa e criteri interpretativi
-
Il presente Regolamento disciplina
l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant’altro non
soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio,
nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
-
Le norme contenute nel presente
Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa
comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate
o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative
in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
-
I riferimenti del presente regolamento
a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive
modifiche ed integrazioni delle stesse.
Art. 3 - Responsabile del
Procedimento
-
Il Responsabile del Procedimento
svolge tutti i compiti previsti dall’art. 6 della legge 241/1990 ed in
particolare cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati,
ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti,
le comunicazioni d'ufficio, provvede inoltre, secondo quanto indicato
dall’art.11 del presente regolamento, ad assicurare adeguati controlli
sulle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.
-
Restano salve le competenze
dei Dirigenti responsabili per l’adozione degli atti finali dei singoli
procedimenti nonché la loro responsabilità del procedimento
nei casi previsti dal Regolamento Regionale.
-
Ogni ufficio comunale cointeressato
ai procedimenti di cui al presente regolamento individua uno o più
referenti cui il Responsabile del Procedimento si rapporta per dar luogo
ad un’organizzazione improntata a criteri di certezza, celerità,
uniformità, omogeneità, efficienza ed efficacia.
-
L'elenco dei referenti è
pubblico e di esso, insieme alle altre indicazioni di carattere organizzativo
e procedimentale, è data la massima diffusione anche mediante la
rete telematica.
Art. 4 – Sportello Unico
per le Attività Produttive
Nei casi previsti dall’art.
24 – 1° comma – del presente Regolamento responsabile del procedimento
è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
che provvede, in collaborazione con il Dirigente del Servizio Commercio,
all’istruttoria ed al rilascio dell’autorizzazione unica.
TITOLO II
COMMERCIO IN SEDE FISSA,
FORME SPECIALI DI VENDITA E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CAPO I - NORME COMUNI
Art. 5 - Principi generali
-
L'esercizio del commercio, nell'ambito
delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e
dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio
della libertà di iniziativa economica.
-
L'Amministrazione Comunale garantisce
il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico
interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge
Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale
di cui alla Legge Regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive
di attuazione.
-
Tutte le domande e/o comunicazioni
previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente
al:
Comune di Firenze
- Direzione Sviluppo Economico
P.za Artom 18 – Firenze
e devono essere compilate sugli
appositi moduli predisposti e diffusi.
-
Tutti i termini per la conclusione
dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente regolamento,
decorrono esclusivamente dalla data di ricevimento/arrivo della domanda
e/o della comunicazione presso la Direzione Sviluppo Economico.
-
Il commercio al dettaglio e
le forme speciali di vendita devono essere esercitate nel pieno rispetto
delle norme igienico-sanitarie.
Art. 6 - Strumenti di programmazione
urbanistica commerciale
-
L'Amministrazione Comunale,
qualora ne ravvisi l'esigenza o l’opportunità, può approvare
con appositi provvedimenti, uno o più dei seguenti programmi, corredati
di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
-
programma per la tutela delle
aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità
della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento
Regionale;
-
programma per la tutela e la
valorizzazione dei centri storici ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento
Regionale;
-
programma integrato per la rivitalizzazione
della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;
-
La specifica regolamentazione
commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra
con quella prevista dal presente regolamento nonché con quella stabilita
dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.
-
Di tali atti e programmi, salvi
i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste
e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
-
L'autorizzazione per l'apertura
di una nuova grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è
negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento
urbanistico non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione
della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è
richiesta l'autorizzazione.
-
L'autorizzazione per l'apertura
di una media o grande struttura è negata ove l’insediamento risulti
in contrasto:
-
con gli strumenti urbanistici
vigenti e con la relativa normativa;
-
con il Piano di Settore per
il Commercio di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;
-
con i programmi e la specifica
regolamentazione commerciale introdotta di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo;
-
con quanto disposto al successivo
art. 7 del presente regolamento (dotazione e caratterstiche dei parcheggi);
-
con l’art. 9 delle Direttive
(criteri di realizzazione dei raccordi viari).
L’autorizzazione è
altresì negata qualora:
-
non esista disponibilità
della necessaria superficie di vendita autorizzabile (SVAM o SVAG)
-
sia negata, o comunque non
rilasciata almeno cinque giorni prima del termine di conclusione del procedimento
inerente l’autorizzazione commerciale, la concessione o autorizzazione
edilizia per la realizzazione dell’insediamento.
Art. 7 - Dotazione e caratteristiche
dei parcheggi.
Per le dotazioni e caratteristiche
dei parcheggi necessari per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali,
si fa riferimento a quanto specificatamente previsto dalla vigente disciplina
urbanistica commerciale approvata dall’Amministrazione Comunale in attuazione
del Decreto e delle Direttive e Regolamento Regionale di cui alla L. R.
28/99.
CAPO II - ESERCIZI DI
VICINATO
Art. 8 - Comunicazioni
ad efficacia differita
-
L'apertura, il trasferimento
di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq., l’estensione
o la variazione del settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione
al Comune da effettuare ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento.
-
La comunicazione di cui al presente
articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli
elementi di cui al successivo art. 10, consente l'effettuazione dell’operazione
e l’esercizio dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno
trenta giorni dalla data del suo ricevimento o arrivo da parte della Direzione
Sviluppo Economico del Comune secondo quanto specificato al comma 4 dell’art.
5 (cioè il trentunesimo giorno, conteggiando quello di ricevimento).
E’ fatta salva l’ipotesi di
approvazione dei programmi di cui all’art. 6 comma 1, con cui si sospendano
o si inibiscano per un certo periodo gli effetti delle comunicazioni di
apertura, che l’interessato preventivamente è tenuto ad accertare
e dichiarare (valutazioni di impatto commerciale di cui alla casella 4
del Quadro Autocertificazioni del Mod. COM 1).
Art. 9 - Comunicazioni
ad efficacia immediata
-
La cessazione dell’attività,
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi
o per causa di morte , la riduzione della superficie di vendita e/o del
settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a preventiva
comunicazione al Comune da effettuare ai sensi dell’art. 5 del presente
regolamento.
La comunicazione di cui
al presente articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa
degli elementi di cui al successivo art. 10, consente di subentrare nell’attività,
di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico
immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta
dalla Direzione Sviluppo Economico del Comune ai sensi del comma dell’art.
5 del presente regolamento.
Art. 10 - Elementi della
comunicazione e modalità di redazione
-
La comunicazione di cui agli
artt. 8 e 9 deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposita
modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto (Mod.
COM 1), disponibile presso la Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività
Commerciali e Artigianato - gli Uffici Relazioni con il Pubblico e la rete
telematica del Comune o del Minindustria.
-
La comunicazione effettuata
su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea
a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto – e quindi
a conseguire gli scopi voluti dall’interessato – ed è conseguentemente
respinta ed archiviata dandone comunicazione all’interessato.
-
Per ogni operazione deve essere
presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi
del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione)
della superficie di vendita, caso in cui è sufficiente compilare
la sola sez. C.1 secondo le istruzioni contenute nel Mod. COM 1.
-
La comunicazione deve essere
presentata od inviata in triplice copia con tutte le firme in originale
(titolare o legale rappresentante dell’impresa, altri amministratori o
soci di cui all’art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il
Comune, una per l’impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione
al Registro delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa
e chiara con:
-
la specificazione dell’operazione
che si intende effettuare;
-
l’indicazione di tutti i dati
richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all’operazione
che interessa;
-
le dichiarazioni prescritte
dall’art. 7, comma 2 del Decreto, presenti e contenute – in relazione all’operazione
che interessa – nel Mod. COM 1, da rendersi barrando obbligatoriamente
tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti
nonché sottoscrivendole.
In particolare nel QUADRO
AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell’esercizio,
concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria,
igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche
e quelle relative alla destinazione d’uso deve essere integrata con l’indicazione,
nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi
dei provvedimenti che ne attestano l’idoneità e cioè:
a) degli estremi della certificazione
di agibilità dell’immobile o documento equivalente (così
come disposto dal Regolamento edilizio comunale da cui risulti la destinazione
d’uso commerciale).
b) degli estremi dell’autorizzazione
sanitaria, ovvero, qualora non occorra, la non necessità della stessa.
I dati di cui ai punti a)
e b) possono riguardare anche le richieste del certificato di agibilità
o dell’autorizzazione sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai
competenti uffici, fermo restando l’obbligo del conseguimento dei provvedimenti
prima di iniziare l’attività che risulterà altrimenti abusiva.
Alla comunicazione deve essere
allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel
caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di
valido permesso di soggiorno.
Deve essere inoltre effettuato
il pagamento dei diritti d’istruttoria ed altri eventualmente previsti.
-
La mancanza, incompletezza o
non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati
e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l’inidoneità e
l’inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto
di esercitare l’attività indicata.
Art. 11 - Procedimenti di
controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali
-
A seguito della presentazione
o ricevimento delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9, la
Direzione Sviluppo Economico – Servizio Attività Commerciali e Artigianato
- procede alla verifica della loro regolarità e correttezza formale
e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti
gli elementi – dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.
Non è necessaria
formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto
la ricevuta rilasciata dai Servizi al pubblico della Direzione Sviluppo
Economico o la ricevuta di ritorno postale fermo restando quanto stabilito
all’art. 5 comma 4 del presente regolamento.
Ove la comunicazione
risulti formalmente regolare e corretta vengono attivati i controlli
e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati
indicati.
-
Nel caso in cui la comunicazione
non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o
incomprensibilità in relazione agli elementi richiesti al precdente
art. 10, la comunicazione è considerata inidonea ed inefficace a
realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò rigettata
attraverso una comunicazione dell’Amministrazione nella quale si indicano
le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo, si fa divieto
e si diffida dall’esercitare l’attività.
I termini di cui agli
artt. 8 e 9 decorrono dal ricevimento di nuova, regolare completa comunicazione
per la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti
d’ìstruttoria e degli altri eventualmente previsti.
-
La Direzione Sviluppo Economico
– Servizio Attività Commerciali e Artigianato – adotta ogni opportuna
iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione
delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi
o complementari.
-
Salva l’ipotesi di diversa espressa
indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è
costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede
legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
-
La regolare comunicazione, una
copia della quale deve essere presentata alla Camera di Commercio entro
i 30 giorni successivi all’effettivo inizio dell’attività,
costituisce il titolo che legittima l’esercizio del commercio al dettaglio.
-
Comune e Camera di Commercio
stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione
per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente
attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
-
Il Comune può sempre
e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività
e chiusura dell’esercizio in caso di mendacità e falsità
delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a
corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.
-
Gli atti relativi al procedimento
sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della
legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.
CAPO III - MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA
Art. 12 - Procedimento
autorizzatorio
-
L'apertura, il trasferimento
di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 2500 mq., l’estensione
o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita,
sono soggetti ad autorizzazione comunale.
-
Il termine di conclusione del
procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture
di vendita è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda, purchè formalmente regolare e completa degli elementi
di cui al successivo articolo 14. Per data di presentazione si intende
quella in cui la domanda è ricevuta, ai sensi dell’art. 5 del presente
regolamento, dalla Direzione Sviluppo Economico del Comune di Firenze.
-
Qualora il Comune non si pronunci,
adottando espresso provvedimento, sulla domanda entro il termine di cui
al comma precedente, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei
termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli
elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
-
La domanda deve essere presentata,
a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto e immediata
archiviazione, contestualmente a:
-
domanda di concessione o autorizzazione
edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
-
denuncia di inizio attività
o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie
indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero
dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità);
Art. 13 - Comunicazioni ad
efficacia immediata
-
La cessazione dell’attività,
il trasferimento della gestione e della proprietà per atto tra vivi
o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del
settore merceologico sono soggetti alla sola preventiva comunicazione al
Comune.
-
La comunicazione di cui al presente
articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli
elementi di cui al successivo articolo 14, consente di subentrare nell'attività,
di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico
immediatamente, cioè nella data stessa in cui è ricevuta
dalla Direzione Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento.
Art. 14 - Elementi della
domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione.
-
La domanda di cui all'art. 12
e la comunicazione di cui all'art. 13 devono essere effettuate utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10 comma
5 del Decreto Legislativo 114/1998 (Mod. COM 2 per la domanda; Mod. COM
3 per la comunicazione), disponibile presso la Direzione Sviluppo Economico
– Servizio attività Comerciali e Artigianato -, gli Uffici Relazioni
con il Pubblico e la rete telematica del Comune o del Minindustria.
-
La comunicazione o la domanda
effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace
e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto
né ad avviare il procedimento di richiesta dell’autorizzazione –
e quindi a conseguire gli scopi voluti dall’interessato – ed è conseguentemente,
respinta ed archiviata e di ciò viene data espressa comunicazione
all’interessato.
-
La domanda di autorizzazione
deve esser presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in
originale (titolare o legale rappresentante dell’impresa, altri amministratori
o soci di cui all’art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il
Comune, una per l’impresa al fine, in caso di esito positivo con apposizione
degli estremi dell’autorizzazione, della sua presentazione al Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall’inizio effettivo
dell’attività o delle variazioni richieste.
-
La comunicazione deve esser
presentata o inviata in triplice copia con tutte le firme in originale
(titolare o legale rappresentante dell’impresa, altri amministratori o
soci di cui all’art. 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune,
una per l’impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro
delle Imprese.
-
Sia la domanda che la comunicazione
devono esser compilate in maniera completa e chiara con:
-
la specificazione dell’operazione
che s’intende effettuare
-
l’indicazione di tutti i dati
richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all’operazione
che interessa
-
le dichiarazioni prescritte
dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all’operazione che interessa
– nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte
le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti
nonché sottoscrivendole.
-
Alla domanda o alla comunicazione
deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso
di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono
dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare
fotocopia di valido permesso di soggiorno.
-
Alla domanda deve inoltre essere
allegata:
a) copia foglio di mappa catastale
con indicata l’esatta ubicazione dell’esercizio richiesto.
b) planimetria debitamente
quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell’esercizio
esistente o progetto dell’edificio da realizzare con evidenziate la superficie
di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di
ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che
si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione.
c) planimetria in scala adeguata
(preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio.
d) relazione asseverata da
tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento
o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata
dal presente regolamento. In particolare deve esser attestata la rispondenza
della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all’art. 9, comma
3, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche
dei parcheggi, secondo quanto stabilito all’art. 7, del presente regolamento,
tramite anche apposita tabella comparativa.
e) relazione circa l’infrastrutturazione
viaria.
f) relazione circa le conseguenze
occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro,
il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
Art. 15 - Procedimento
di controllo e di verifica delle comunicazioni
-
Per ciò che concerne
i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all’art.
13 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell’art.
11 del presente regolamento in quanto applicabili alle medie strutture
(escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia
differita).
Art. 16 – Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita
-
L’apertura, il trasferimento
di sede, l’ampliamento della superficie di vendita, l’estensione o il cambiamento
del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti
ad autorizzazione comunale.
-
Il rilascio dell’autorizzazione
suddetta è subordinato al verificato rispetto:
- della conformità
dell’insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
-
del Piano di Settore per
il Commercio di cui alle disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.C.;
-
dei programmi di cui all’art.
6 - comma 1 - del presente regolamento e della specifica regolamentazione
commerciale con gli stessi introdotta, compresa la disponibilità
di SVAM necessaria;
-
delle Direttive, in particolare
l’art. 9 (criteri di realizzazione dei raccordi viari)
-
delle altre norme del presente
regolamento e delle norme igienico-sanitarie
L’autorizzazione è
negata qualora sia stata negata, o comunque non rilasciata almeno cinque
giorni prima del termine di conclusione del procedimento inerente l’autorizzazione
commerciale, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione
dell’insediamento.
-
Nel caso di domande concorrenti
per l’apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità
previste dall’art. 10, comma 2, del Decreto.
-
L’approvazione dei programmi
di cui all’art. 6, comma 1, del presente regolamento e la specifica regolamentazione
con gli stessi introdotta possono prevedere disposizioni, prescrizioni
e procedure per la valutazione dell’impatto urbanistico ambientale al fine
di rendere compatibile la localizzazione e l’apertura degli esercizi, comprese
le medie strutture di vendita, con le caratteristiche dell’area interessata
e con gli interventi programmati.
-
A seguito dell’approvazione
di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui all’art.
6, comma 1 lett. a) del presente regolamento, da aggiornarsi annualmente,
il Comune può prevedere la graduazione dell’inserimento delle medie
strutture di vendita definendo la percentuale massima di incremento annuale
dell’indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione.
In tal caso si applicano procedure, metodologie di calcolo e priorità
stabilite dall’art. 9 e dall’all. B del Regolamento Regionale.
-
L’autorizzazione all’apertura
o all’ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè
l’intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi
autorizzati, ai sensi dell’art. 24 della previgente legge 11.6.1971 n°
426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati
sul territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività
dei programmi di cui all’art. 6, comma 1, tali esercizi devono essere localizzati
nelle aree interessate dai programmi stessi).
Allo scopo deve esser
considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi
che si intendono concentrare o accorpare la cui somma complessiva deve
quindi essere congrua – cioè almeno equivalente - con quella richiesta
per realizzare l’intervento.
Il rilascio dell’autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi
e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
Nell’ipotesi di cui al presente
comma l’autorizzazione può essere negata solo quando l’apertura
o l’ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti
urbanistici o non rispetti i criteri ed i parametri di cui all’art. 9 delle
Direttive regionali nonché quanto prescritto per la dotazione e
le caratteristiche dei parcheggi dell’art. 7 del presente regolamento oppure
quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.
-
A seguito della presentazione
della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie
di vendita estensione o cambiamento del settore merceologico di una media
struttura, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della
sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza,
completezza e leggibilità di tutti gli elementi – dati, dichiarazioni,
allegati – richiesti conformemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 14
del presente regolamento.
-
Ove la domanda risulti
formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva
le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei
dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti.
Non è necessaria
formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto
la ricevuta rilasciata dai Servizi al pubblico della Direzione Sviluppo
Economico o la ricevuta di ritorno postale salvo quanto previsto all’art.
5 del presente regolamento.
-
Nel caso in cui la domanda non
sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze
o incomprensibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato
entro venti giorni dal ricevimento della domanda stessa invitandolo a presentare
le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione
richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione stessa.
Contestualmente l’interessato
è informato che il decorso del termine per il rilascio dell’autorizzazione
è interrotto fino all’integrazione della pratica come sopra detto
e che la mancata integrazione della medesima entro i termini perentori
assegnati comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione.
-
La concessione o l’autorizzazione
edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all’autorizzazione
commerciale.
CAPO IV - GRANDI
STRUTTURE
Art. 17 - Classificazione
-
Le grandi strutture di vendita,
ai fini del presente regolamento, si ripartiscono in:
-
Grandi strutture di tipologia
A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
-
Grandi strutture di tipologia
B, con superficie di vendita superiore a 5000 mq. e non superiore a 10.000
mq;
-
Grandi strutture di tipologia
C, con superficie di vendita superiore a 2500 mq e non superiore a 5.000
mq;
-
Le grandi strutture di vendita
del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di
attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri
definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10, comma
9 e 9 bis, del Regolamento Regionale.
-
L'autorizzazione per l'apertura
di una grande struttura di vendita di tipologia A, B o C è negata,
ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove lo strumento urbanistico
non preveda espressamente la compatibilità della localizzazione
della specifica tipologia di insediamento commerciale per il quale è
richiesta l'autorizzazione.
Art. 18 – Criteri e procedure
per il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita
-
L'apertura, il trasferimento
di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l’estensione od il
cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
-
La domanda deve essere presentata,
a pena di irricevibilità con conseguente suo rigetto ed immediata
archiviazione, contestualmente a:
-
domanda di concessione o autorizzazione
edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
-
denuncia di inizio attività
o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie
indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero
dichiarazione di esistenza delle stesse o della loro non necessità);
-
I criteri e le procedure per
il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono
definiti dagli artt. 10 e 11 del Regolamento Regionale precisando, in relazione
a tali articoli del Regolamento Regionale, che:
-
per data di presentazione si
intende quella in cui la domanda è stata ricevuta ai sensi dell’art.
5 del presente regolamento dalla Direzione Sviluppo Economico;
-
le integrazioni di cui al comma
3 dell’art. 11 devono essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni;
-
nell’ipotesi di richiesta di
ampliamento di cui all’art. 10, comma 5, deve essere considerata la superficie
di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare
o accorpare la cui somma complessiva deve quindi essere congrua – cioè
almeno equivalente – rispetto a quella richiesta per realizzare l'ampliamento
e fermo restando che l’autorizzazione all’ampliamento di cui trattasi comporta
la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e
il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati
o occupati;
-
i "sessanta giorni dal ricevimento
della domanda" di cui all’art. 11, comma 4, si intendono decorrenti dalla
presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre,
in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione
delle necessarie integrazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 11;
-
alla domanda, oltre alla documentazione
di cui all’art. 11, comma 2 (nel caso di ampliamento deve essere indicata
la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate
planimetrie ed una di unione) deve essere allegata anche relazione tecnica
attestante la conformità del proposto insediamento o intervento
agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, al presente regolamento
ed alle Direttive. In particolare deve essere attestata la rispondenza
della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all’art. 9, comma
4, delle Direttive nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche
dei parcheggi, secondo quanto stabilito all’art.7 del presente regolamento,
tramite anche apposita tabella comparativa.
-
Oltre a quanto previsto all’art.
17, comma 3, del presente regolamento e ad integrazione e specificazione
dell’art. 10 comma 2, lett. a) del Regolamento Regionale, il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento della superficie
di vendita, all’estensione o al cambiamento del settore merceologico è
subordinato al rispetto dei programmi di cui all’art. 6, comma 1, e della
specifica regolamentazione con gli stessi introdotta, delle altre disposizioni
del presente regolamento e delle norme igienico-sanitarie.
Art. 19 - Comunicazioni ad
efficacia immediata
-
La cessazione dell’attività,
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi
o per causa di morte, la riduzione della superficie di vendita e/o del
settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
-
La comunicazione di cui al presente
articolo, purchè redatta nelle forme prescritte e completa degli
elementi di cui al successivo art. 20, consente di subentrare nell'attività,
di cessarla o di ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico,
immediatamente, cioè nella stessa data in cui è ricevuta
dalla Direzione Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento.
Art. 20 - Elementi della
domanda o della comunicazione e modalità di redazione e presentazione
-
Per ciò che concerne
gli elementi della domanda di cui al precedente art. 18 o della comunicazione
di cui al precedente art. 19 e le modalità della loro redazione
e presentazione si richiamano le disposizioni dell’art. 14 del presente
regolamento, valide anche per le grandi strutture di vendita.
Art. 21 - Procedimenti di
controllo e di verifica delle comunicazioni
-
Per ciò che concerne
i procedimenti di controllo e verifica delle comunicazioni di cui all’art.
19 ed i conseguenti atti ed effetti finali, valgono le disposizioni dell’art.
11 del presente regolamento in quanto applicabili alle grandi strutture
(escluso cioè le disposizioni inerenti le comunicazioni ad efficacia
differita).
CAPO V - CENTRI COMMERCIALI
Art. 22 - Caratteristiche
e definizione
-
Il Centro Commerciale è
una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto,
quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere
oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.
-
E' Centro Commerciale la struttura
caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi
di vicinato e una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole
medie o grandi strutture.
-
Per superficie di vendita di
un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina
la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative
domande e comunicazioni.
Art. 23 – Procedure per l’autorizzazione
dei Centri Commerciali
-
L'apertura, il trasferimento
di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale,
sono soggetti ad autorizzazione comunale, salvi i procedimenti autorizzatori
e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata,
contemporaneamente o successivamente necessari per l’attivazione, le variazioni,
e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale
che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All’autorizzazione
inerente il Centro Commerciale deve quindi attribuirsi essenzialmente valore
quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente
suddivisa fra i settori alimentare e non alimentare) e di consenso alla
sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con
la concessione o autorizzazione edilizia.
-
La superficie di vendita del
Centro Commerciale (nel caso di apertura o di trasferimento) o quella che
si intende raggiungere (nel caso di ampliamento) determina la disciplina
e la procedura da seguire, secondo che si tratti di media o grande struttura
di vendita.
-
La domanda di autorizzazione
all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento della superficie
di vendita di un Centro Commerciale – che deve essere corredata da una
relazione che ne descrive esattamente la composizione, dettagliando le
varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata
la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita
suddivisa per settore merceologico) - può esser presentata da un
unico promotore o dai singoli aspiranti esercenti. Nella seconda ipotesi
la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato,
con la maggioranza indicata dall’art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti
giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio
del Mod. COM 2. Per la modalità di redazione e presentazione della
domanda inerente il Centro Commerciale, gli elementi - dati, dichiarazioni
ed allegati – necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio
o diniego dell’autorizzazione, deve farsi riferimento alle relative disposizioni
contenute nel CAPO III e IV del presente regolamento, secondo che si tratti
di media o grande struttura di vendita.
-
Ai soli fini della presentazione
della domanda, il promotore del Centro, può non essere in possesso
dei requisiti professionali di cui all’art. 5 del Decreto che devono comunque
essere posseduti, prima del rilascio dell’autorizzazione per il Centro
Commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne
assuma la titolarità. L’intestazione ad altro soggetto, diverso
dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli
altri requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto, non costituisce caso
di subingresso.
-
La planimetria da allegarsi
alla domanda di autorizzazione all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento
indica la superficie complessiva del Centro intesa quale somma delle superfici
di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto (che pure devono essere
indicate) nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio
gestiti unitamente e le loro superfici.
-
L’autorizzazione per il Centro
Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante
del Centro (nominato come detto al comma 3) il quale rappresenterà
il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione.
Il promotore del Centro
può essere anche una società o un’associazione stabile di
imprese. In tal caso, fermo restando quanto precisato al precedente comma
4, per i requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale si
applica l’art. 5 comma 6 del Decreto.
-
Successivamente all’ottenimento
dell’autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati provvederanno
a richiedere il rilascio delle autorizzazioni o a presentare le comunicazioni
per ognuno degli esercizi (rispettivamente grandi o medie strutture ed
esercizi di vicinato) costituenti e facenti parte del Centro Commerciale
stesso utilizzando l’apposito modello approvato ai sensi dell’art. 10 comma
5 del Decreto. I procedimenti per l’insediamento dei singoli esercizi commerciali
all’interno del Centro sono quelli previsti dal presente regolamento prescindendosi
però dall’applicazione degli artt. 12 – commi 2 e 4 -, 14 – comma
7 -, 16 – commi da 2 a 6 e comma 10, 18 – commi 2, 3 e 4. Tali procedimenti
devono pertanto concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento
da parte della Direzione Sviluppo Economico delle domande e/o comunicazioni
ove l’insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni
e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione
per il Centro Commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità
dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto.
Art. 24 – Correlazione
dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
e dell’autorizzazione all’apertura, trasferimento di sede o ampliamento
di superficie di una media o grande struttura.
-
Qualora ai fini dell’apertura,
trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una
media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione
o autorizzazione edilizia, l’interessato deve farne richiesta contestualmente
alla domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto disposto dagli
artt. 12 comma 4 e 18 comma 2 del presente regolamento.
-
Il rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia e di quella commerciale avviene pure contestualmente
fatta salva l’eccezione di cui al comma 8 dell’art. 11 del Regolamento
Regionale, rilasciandosi in tal caso la concessione o autorizzazione edilizia
secondo le norme vigenti in materia.
-
Per le contestualità
di cui ai commi precedenti le domande di concessione e/o autorizzazione
edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo
Sportello Unico delle Attività Produttive della Direzione Sviluppo
Economico che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio
e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e/o autorizzatorio
eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative
espressamente richieste (esempio: insegne, pubblicità, occupazioni
varie di suolo pubblico ecc.)
-
Resta fermo che essendo il procedimento
edilizio e quello commerciale necessariamente interrelati, le richieste
di integrazioni dati dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due
procedimenti sono valido titolo per la sospensione del procedimento di
rilascio dell’atto unico di cui al comma precedente, e comunque di interruzione
dei termini sia del procedimento edilizio che di quello commerciale anche
al fine di quanto previsto dagli artt. 12 comma 2 del presente regolamento
e 11 comma 8 del Regolamento Regionale.
-
La Conferenza dei Servizi di
cui all’art. 11 del Regolamento Regionale è indetta e convocata
dal Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive
competente ad emanare, secondo quanto stabilito al precedente comma 3,
l’atto autorizzatorio finale ed unico per le grandi strutture di vendita.
-
L’attività commerciale
delle medie e grandi strutture di vendita autorizzate come previsto al
presente articolo non può essere iniziata fino alla certificazione,
nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e dal regolamento
edilizio comunale della agibilità degli immobili relativi.
-
L’annullamento e/o la decadenza
della concessione o autorizzazione edilizia o dell’atto unico autorizzatorio
di medie e grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta
altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale
con divieto di proseguire l’attività negli immobili interessati
dai provvedimenti di cui trattasi.
CAPO VI - FORME SPECIALI
DI VENDITA AL DETTAGLIO
Art. 25 – Tipologie delle
forme speciali di vendita
-
La vendita al dettaglio può
essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le
modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
-
Le forme speciali di vendita
si suddividono in:
-
Vendita in spacci interni;
-
Vendita mediante apparecchi
automatici;
-
Vendita per corrispondenza,
televisione o altri sistemi di comunicazione;
-
Vendita a domicilio.
Art. 26 – Comunicazione:
efficacia, elementi e modalità di redazione
-
L'inizio, le variazioni (di
superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o
gestione), il trasferimento e la cessazione delle attività di cui
al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.
-
La comunicazione, purchè
redatta nelle forme prescritte e completa degli elementi richiesti, secondo
quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, consente l'esercizio
dell'attività nella stessa indicata decorsi almeno trenta giorni
dalla data in cui è stata ricevuta dalla Direzione Sviluppo Economico
ai sensi dell’art.5 del presente regolamento eccetto i casi di subingresso
senza modifiche, riduzione della superficie di vendita (per gli spacci
interni) o di settore merceologico e cessazione, nei quali la comunicazione
ha efficacia immediata, nella stessa data cioè di ricevimento.
-
La comunicazione deve essere
effettuata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica predisposta
dal Comune, disponibile presso la Direzione Sviluppo Economico – Servizio
Attività Commerciali e Artigianato - gli Uffici Relazioni con il
pubblico e la rete telematica del Comune.
-
La comunicazione effettuata
su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non
è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal
Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall’interessato – ed
è conseguentemente dichiarata tale, respinta ed archiviata.
-
Per ogni operazione deve essere
presentata una apposita specifica comunicazione, salva la sola ipotesi
del trasferimento di sede con contestuale variazione (ampliamento o riduzione)
della superficie di vendita per gli spacci interni.
-
La comunicazione deve essere
predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale (titolare
o legale rappresentante dell’impresa, altri amministratori o soci di cui
all’art. 2 D.P.R. 252/1998, eventuale preposto) – una per il Comune, una
per l’impresa ed una per la C.C.I.A.A. per la presentazione al Registro
delle Imprese – e deve essere compilata in maniera completa e chiara con:
-
la specificazione dell’operazione
che si intende effettuare;
-
l’indicazione di tutti i dati
richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all’operazione
che interessa;
-
le dichiarazioni prescritte
dal Decreto, presenti e contenute – in relazione all’operazione che interessa
– nel modello appositamente predisposto, da rendersi barrando obbligatoriamente
tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti
nonché sottoscrivendole.
In particolare nel QUADRO
AUTOCERTIFICAZIONE, la dichiarazione, relativa al locale sede dell’esercizio,
concernente il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria,
igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche
e quelle relative alla destinazione d’uso deve essere integrata con l’indicazione,
nelle apposite righe, di seguito alla locuzione "in quanto", degli estremi
dei provvedimenti che ne attestano l’idoneità e cioè degli
estremi della certificazione di agibilità dell’immobile o documento
equivalente così come disposto dal Regolamento edilizio comunale
da cui risulti la destinazione d’uso commerciale. Inoltre occorre indicare
anche gli estremi dell’autorizzazione sanitaria, ovvero, qualora non occorra,
la non necessità della stessa. Tali dati possono riguardare anche
le richieste del certificato di agibilità o dell’autorizzazione
sanitaria (se necessaria) in merito presentate ai competenti uffici, fermo
restando l’obbligo del conseguimento dei provvedimenti prima di iniziare
l’attività che risulterà altrimenti abusiva.
Alla comunicazione deve essere
allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; nel
caso di cittadini extracomunitari, questi debbono allegare fotocopia di
valido permesso di soggiorno. Deve inoltre essere effettuato il pagamento
dei diritti d’istruttoria ed altri eventulamente previsti.
-
La mancanza, incompletezza o
non leggibilità anche di una delle dichiarazioni o di uno dei dati
e allegati di cui al precedente comma 4, comporta l’inidoneità e
l’inefficacia della comunicazione, con conseguente suo rigetto e divieto
di esercitare l’attività indicata.
Art. 27 - Procedimenti di
controllo e verifica delle comunicazioni ed atti ed effetti finali
-
A seguito della presentazione
delle comunicazioni di cui al precedente art. 26, la Direzione Sviluppo
Economico – Servizio Attività Commerciali e Artigianato - procede
alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè
della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi
– dati, dichiarazioni, allegati - richiesti.
Non è necessaria
formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto
la ricevuta rilasciata dai Servizi al Pubblico della Direzione Sviluppo
Economico o la ricevuta di ritorno postale, fermo restando quanto stabilito
all’art.5 del presente regolamento.
-
Ove la pratica risulti
formalmente regolare e corretta, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.403/1998
il responsabile del procedimento provvede alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni presentate e dei dati indicati.
-
Nel caso in cui la comunicazione
non sia regolare o completa per riscontrate incompletezze, omissioni o
incomprensibilità, la comunicazione è considerata inidonea
ed inefficace a realizzare gli scopi e gli effetti voluti ed è perciò
rigettata attraverso una comunicazione dell’Amministrazione nella quale
si indicano le irregolarità e le incompletezze e, nel contempo,
si fa divieto e si diffida dall’esercitare l’attività.
I termini di cui all’art.26
decorrono dal ricevimento della nuova regolare completa comunicazione per
la quale dovranno essere nuovamente assolti i pagamenti dei diritti d’istruttoria
ed altri eventualmente previsti.
-
La Direzione Sviluppo Economico
– Servizio Attività Commerciali e Artigianato – adotta ogni opportuna
iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione
delle comunicazioni, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi
o complementari.
-
Salva l’ipotesi di diversa espressa
indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è
costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede
legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione.
-
La regolare o regolarizzata
comunicazione, una copia della quale deve essere presentata alla Camera
di Commercio entro i trenta giorni successivi all’effettivo inizio dell’attività,
costituisce il titolo che legittima l’esercizio della forma speciale di
vendita.
-
Comune e Camera di Commercio
stabiliscono gli opportuni, idonei, reciproci accordi di collaborazione
per verificare quali fra le operazioni comunicate siano state effettivamente
attivate, al fine di un loro corretto monitoraggio ed osservatorio.
-
Il Comune può sempre
e comunque intervenire con provvedimento di divieto di prosecuzione della
forma speciale di vendita e cessazione dell’attività in caso di
mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione
o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso
di trenta giorni dalla sua presentazione.
-
Gli atti relativi al procedimento
sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della
legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.
Art. 28 - Spacci interni
-
Per vendita in spacci interni
si intende la vendita al dettaglio effettuata:
-
a favore di dipendenti da enti
o imprese, pubblici o privati;
-
a favore di militari;
-
a favore di soci di cooperative
di consumo;
-
a favore di aderenti a circoli
privati;
-
nelle scuole, esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
-
negli ospedali, esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
-
nei cinema, teatri e altri luoghi
destinati ad accogliere attività di rappresentazione o spettacolo,
esclusivamente a favore degli spettatori;
-
nei musei, esclusivamente a
favore dei visitatori (fatte salve le norme speciali di cui alla L. 14.01.1993
n° 4 e al D.M. 24.03.1997 n° 139)
-
negli alberghi ed altre strutture
ricettive, esclusivamente a favore degli alloggiati (fatte salve le norme
speciali vigenti);
-
negli altri luoghi, pubblici
o privati, assimilabili (accesso riservato a determinate categorie di soggetti
o sottoposto a particolari modalità quali il pagamento di un biglietto);
-
I locali nei quali è
effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti
al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.
Art. 29 - Apparecchi automatici
-
La vendita dei prodotti al dettaglio
per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione
al Comune competente per territorio. Una stessa comunicazione può
essere utilizzata per più apparecchi automatici e per diverse loro
ubicazioni (da indicare esattamente). Ove l’installazione insista su suolo
pubblico, occorre conseguire l’apposita concessione.
-
La vendita mediante apparecchi
automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo,
è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di
un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.
-
La somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è
soggetta alle disposizioni della 287/1991 sui pubblici esercizi laddove
si configuri la fattispecie di cui all’art. 1 comma 2 della succitata legge.
Art. 30 - Vendita per corrispondenza
o mediante sistemi di comunicazione
-
La vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è
soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale, se società.
-
E' vietato inviare prodotti
al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
-
E' consentito l'invio di campioni
di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
-
Nei casi in cui le operazioni
di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva
deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività
sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento
per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale
e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese
ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza
è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
-
Sono vietate le operazioni di
vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi
di comunicazione.
-
Chi effettua le vendite tramite
televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
-
Alle vendite di cui al presente
articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali.
-
Le disposizioni previste dal
presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto
dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 31 - Vendite
a domicilio
-
La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
-
Il soggetto di cui al comma
1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attività dei medesimi.
-
Gli incaricati devono essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto, i
quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione
di cui al precedente comma.
-
L'impresa di cui al comma 1
rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall’art. 5, comma
2, del Decreto.
-
Il tesserino di riconoscimento
di cui al comma 4 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere
le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa
della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè
del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo;
il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni
di vendita.
-
Le disposizioni concernenti
gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio
del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma
itinerante.
-
Il tesserino di riconoscimento
di cui ai commi 4 e 5 è obbligatorio anche per l'imprenditore che
effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
-
Alle vendite di cui al presente
articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali.
Art. 32 - Propaganda a fini
commerciali
-
L'esibizione o illustrazione
di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago,
sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'articolo precedente.
CAPO VII - COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
Art. 33 - Rinvio
-
L'attività commerciale
su area pubblica è disciplinata sulla base del Decreto, della Legge
Regionale n. 9/1999 e delle relative norme di attuazione, dal Regolamento
comunale in materia che forma parte integrante del Piano Comunale per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE
CAPO I - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Art. 34 - Subingresso
-
Il trasferimento della gestione
o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio
di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per
territorio.
-
Ai sensi dell’art. 9, comma
2, della Legge Regionale la comunicazione di subingresso è presentata,
a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta
giorni dall’atto di trasferimento della gestione o della titolarità
dell’esercizio.
-
La
comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui
al precedente comma 2 consente al subentrante – purchè in possesso
dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali – di esercitare
immediatamente (cioè nella data in cui la comunicazione è
ricevuta dal Comune, con le modalità di cui all’art. 5 del presente
Regolamento) l’attività del dante causa, cui correlativamente incombe
l’obbligo di cessarla secondo quanto disposto dal successivo art. 35.
-
La comunicazione di subingresso
presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta
la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente
regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:
-
la comunicazione stessa sarà
dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti
dal Decreto – e quindi a conseguire gli scopi voluti dall’interessato –
e respinta con diffida e divieto nei confronti del subentrante ad esercitare
l’attività prima assentita, altrimenti abusiva;
-
sarà avviato, ai sensi
della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione
o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo
al dante causa.
-
Ad ogni trasferimento della
gestione o della proprietà dell’esercizio deve corrispondere una
comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione
da parte del dante causa, secondo quanto disposto al successivo art. 35)
osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica
dei trasferimenti susseguitisi.
-
Anche al dante causa, per le
conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe
pertanto l’obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti
e termini prescritti. A tal fine potrà richiedere informazioni ed
accedere agli atti d’ufficio
-
In caso di morte del titolare
la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano
nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile,
un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero
abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di
cui all’articolo 5 del Decreto.
-
Qualora si tratti di esercizi
relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti
devono acquisire i requisiti professionali di cui all’articolo 5 del Decreto
entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
-
Nel caso di morte del titolare,
per proseguirne provvisoriamente l’attività in attesa che sussistano
le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso (adempimenti
successori, definizione dei rapporti all’interno dell’eventuale comunione
ereditaria, negoziazione quote, costituzione società per la gestione
dell’esercizio … etc. … ) è necessario che da parte dell’erede o
di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell’attività
al Comune, utilizzando l’apposito modello predisposto.
-
All’erede o agli eredi è
altresì consentito, entro l’anno dalla data del decesso, cedere
in proprietà o in gestione l’esercizio (ipotesi in cui deve comunque
essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purchè
vi siano succeduti con regolare denuncia.
Art. 35 - Cessazione
-
La cessazione dell’attività
di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione al
Comune.
-
La comunicazione di cessazione,
eccetto quella per causa di morte del titolare, deve essere presentata
in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di
trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione
è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto in relazione
all’art. 26 comma 5 del Decreto stesso, anche su segnalazione della competente
Camera di Commercio.
Art. 36 - Affidamento di
reparto
-
Il titolare di un esercizio
di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più
reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
-
L'affidamento del reparto è
assimilato al subingresso e soggetto alle comunicazione di cui agli artt.
9 o 13 o 19 del presente regolamento, secondo la superficie di vendita
del reparto, da parte del soggetto che lo prende in gestione (nella sezione
relativa all’apertura per subingresso del Mod. COM 1 o del Mod. COM 3 dovrà
barrarsi la casella "ALTRE CAUSE", indicando "PRESA IN GESTIONE DI REPARTO").
-
Il soggetto che affida in gestione
il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione
della superficie di vendita né di parziale cessazione.
CAPO II - SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
Art. 37 - Disciplina degli
orari e delle ferie
-
La disciplina degli orari degli
esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza
sindacale nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto e dalla normativa
regionale. Il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento,
in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori
e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore,
promuove le opportune iniziative affinchè la chiusura degli esercizi
durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.
Art. 38 - Pubblicità
dei prezzi
-
I prodotti esposti per la vendita
al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo
di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo.
-
Quando siano esposti insieme
prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un
unico cartello.
-
Negli esercizi di vendita e
nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del
libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
-
I prodotti sui quali il prezzo
di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara
e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile
al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.
-
In caso di vendita di prodotti
d’arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l’obbligo di pubblicità
del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee
allo scopo, anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino
visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno.
-
Restano salve le disposizioni
vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio
per unità di misura.
Art. 39 - Disposizioni
generali sulle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione
e promozionali)
-
In tutte le vendite è
vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
-
Le merci devono essere poste
in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso
in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
-
Durante il periodo in cui in
un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione
è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell’esercizio
e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori
merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
-
Le merci oggetto di vendita
straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie.
-
Le asserzioni pubblicitarie
devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonchè
l’indicazione della durata della vendita.
-
Durante le vendite di fine stagione
è vietato effettuare vendite promozionali.
Art. 40 - Vendite di liquidazione
-
Le vendite di liquidazione sono
effettuate dall’esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte
le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale,
cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione
o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici
giorni prima della data di inizio della vendita.
-
Tali vendite possono essere
effettuate in ogni periodo dell’anno, per una durata non superiore a 10
settimane in caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale,
e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento
dell’azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
-
E’ vietato effettuare vendite
di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
-
La comunicazione al Comune relativa
alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita
modulistica deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti
elementi completi di data ed estremi:
-
per la cessazione dell’attività
commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell’attività
o atto di rinuncia all’autorizzazione amministrativa;
-
per la cessione di azienda:
di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
-
per il trasferimento dell’azienda
in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione
al trasferimento;
-
per la trasformazione o il rinnovo
dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o
ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di
opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l’ottanta per cento
degli arredi, dandone adeguata prova mediante la descrizione degli arredi
da sostituire o la produzione di appositi preventivi.
-
Al termine della vendita di
liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio
deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione
dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura,
tranne nel caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell’intero periodo previsto dalla legislazione vigente,
anche nel caso di indisponibilità della ditta incaricata dell’esecuzione
dei lavori.
Art. 41 - Vendite di fine
stagione
-
Le vendite di fine stagione
riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e
possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo
sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di
settembre.
-
Il Comune, d’intesa con la competente
Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del
commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli
indicati al comma 1 per l’effettuazione delle vendite di fine stagione.
Tali diversi periodi saranno definiti con motivata ordinanza sindacale.
Art. 42 - Vendite promozionali
-
Nelle vendite promozionali vengono
offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merce
offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni
ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione
deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio
della vendita.
-
Le vendite promozionali dei
prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non
alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi
delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
-
Le vendite promozionali dei
prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti
per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite
e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi
periodo dell’anno senza necessità di preventiva comunicazione al
Comune.
Art. 43 - Commercio all'ingrosso
ed al dettaglio
-
E’ vietato l’esercizio congiunto
nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso ed al
dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione.
-
Resta salvo il diritto acquisito
dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.
Art. 44 - Attività
temporanee di vendita
-
In occasione di fiere, feste,
manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali
privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi
dall’Amministrazione Comunale, chi interessato, purchè in possesso
dei prescritti requisiti di cui all’art. 5 del Decreto e con il consenso
dell’organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione
per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell’evento, commercio
al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.
La comunicazione deve
essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni
prima dell’inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l’apposita
modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte
sulla falsariga delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 10 del presente
regolamento, in quanto applicabili.
-
Sono fatte salve le vigenti
norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio
delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione
ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.
Art. 45 - Consumo di prodotti
alimentari negli esercizi di vicinato
-
Fermi restando i requisiti igienico-sanitari,
negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui
all’art. 4 della legge 25.03.1997 n° 77 è consentito il consumo
immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:
-
non venga effettuato un apposito
servizio di somministrazione;
-
non vengano collocate nel locale
di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione
sul posto dei prodotti;
-
non siano predisposte liste
o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
-
non siano raccolte o registrate
le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
-
Per attrezzature finalizzate
alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia
appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire
la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche
e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per
consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e
dopo l’uso.
Art. 46 – Sospensione dell’attività
-
Nel caso di sospensione dell’attività
per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al
Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.
-
Il periodo di sospensione può
durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni
di cui all’art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.
Art. 47 – Tutela del centro
storico e degli esercizi storici e tradizionali
-
Nelle more dell’adozione di
specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico,
per salvaguardare le caratteristiche, l’immagine ed il decoro del bene
culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico,
architettonico, ambientale e culturale della città nonché
in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione
del traffico veicolare e di prevenzione dell’inquinamento,
nei perimetri individuati nella planimetria – allegato A – del presente regolamento sono vietate le seguenti attivitŕ:
esercizi di vendita di:
-
elettrodomestici ingombranti
(frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e simili);
-
materie prime tessili e simili;
-
rottami e materiale di recupero;
-
articoli per l’imballaggio industriale;
-
autoveicoli e simili;
-
imbarcazioni e relative attrezzature;
-
motori di qualsiasi tipo e genere
e relativi accessori e ricambi;
-
pneumatici e relativi accessori
e ricambi;
-
combustibili solidi e liquidi,
gas in bombole e simili;
-
macchine, attrezzature e articoli
tecnici per l’industria;
-
materiali e componenti meccanici
e simili;
-
materiali antincendio e accessori;
-
macchine e attrezzature per
l’agricoltura e simili compresi ricambi e accessori;
-
prodotti chimici;
-
oli lubrificanti;
-
pizza al taglio in maniera esclusiva
o prevalente (sia esercizi commerciali che artigianali);
-
impianti di gas liquido;
-
impianti di condizionamento
ed altri similari;
nonché:
-
ulteriori posteggi di commercio ambulante oltre quelli previsti dal
piano e regolamento di cui all’art. 33; ;
-
esercizi di somministrazione da parte
di circoli privati e pubblici esercizi di alimenti e bevande classificate
come pizzerie, fast-food o self-service fatto salvo quanto previsto dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 656/149 del 7/06/1999;
-
esercizi di trattenimenti e
svago quali sale da ballo, discoteche e locali notturni (night club);
-
imprese artigiane quali officine
meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie e elettrauti;
-
esercizi di Medie Strutture
superiori a 250 mq. per il commercio al dettaglio attinenti al settore
merceologico alimentare.
Sul Ponte Vecchio è
dichiarato incompatibile il commercio di generi diversi da:
-
oggetti preziosi
-
orologi
-
oggetti d’arte, cose antiche
o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.
E’ inoltre vietata l’attivitŕ di somministrazione di alimenti e bevande.
-
Fatto salvo il diritto acquisito
dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al precedente
comma 1 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono quindi
vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della
superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche
rispetto alla gamma prima commercializzata, per tali generi. L’inosservanza
dei divieti in questione integra la fattispecie dell’attività abusiva,
soggetta quindi alle sanzioni di cui all’art. 22 comma 1 del Decreto, con
conseguente provvedimento di diffida e divieto della sua prosecuzione e,
in caso di non ottemperanza, di chiusura dell’esercizio.
-
Agli esercizi considerati di
particolare interesse storico, artistico e documentario (come tali indicati
nell’elenco allegato alle N.T.A. del P.R.G. o inseriti nell’apposito Albo)
si applicano altresì le disposizioni di cui alla Del. C.C. 25.10.1999
n° 1317 nonché le ulteriori ad essa conseguenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 48 - Disposizioni
transitorie per le medie e grandi strutture di vendita
-
I procedimenti autorizzatori
relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in
vigore del presente regolamento, per i quali non sia già conclusa
l'istruttoria, vengono definiti secondo i termini e le disposizioni stabilite
dalla Legge Regionale, dal Regolamento Regionale o dal presente regolamento.
I termini di cui sopra decorrono dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
-
Ulteriori domande per l'apertura
il trasferimento o l’ampliamento di medie e grandi strutture di vendita
sono irricevibili fino all'adozione degli atti di adeguamento degli strumenti
urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale,
del Regolamento Regionale e delle Direttive dovendo comunque aver riferimento
ai parametri per la loro individuazione, così come definiti dalla
Giunta Regionale.
-
Le domande per l'apertura di
grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare costituenti
"polo di attrazione di interesse interregionale" sono irricevibili fino
all'adozione degli atti di adeguamento degli strumenti urbanistici adottati
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale
e delle direttive commerciali, nonché fino alla definizione dei
parametri per la loro individuazione approvati della Giunta Regionale.
Art. 49 - Trattamento dei
dati personali
-
Nell'adempimento delle competenze
attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione
Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed
indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio
degli atti.
-
Il trattamento dei dati avverrà
nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia
anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R.
318/1999.
-
I dati saranno trattati, in
via preferenziale, in forma elettronica.
-
E' consentita la trasmissione
dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo
scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti
esterni.
-
E' garantito in ogni caso all'interessato
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.
Art. 50 - Abrogazioni ed
efficacia
-
Dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute
in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi
valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.
-
Ogni modificazione o abrogazione
delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire
esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse,
salvo quanto disposto dall'art. 2.
Pagina a cura della Direzione Sviluppo Economico
Data di verifica/aggiornamento: 21-08-2000
