COMUNE DI FIRENZE
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED INNOVAZIONE
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE URBANISTICA

 

ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA L.R. 17 MAGGIO 1999 N.28 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N.114) ED APPROVAZIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO
(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.877 del 28/7/2000)



Indice elaborati

Relazione

allegato a)

Tabulati di analisi

allegato b)

Disciplina di urbanistica commerciale

allegato c)

Planimetria traduzione della base C.T.R. in scala 1:15.000

allegato d)

Schede illustrative delle specificazioni localizzative e normative relative alle Medie Strutture di vendita di vendita ed alle Grandi Strutture di vendita

allegato e)

Stato di attuazione del Piano di Indirizzo e regolazione degli orari

allegato f)

 

Allegato a)

RELAZIONE

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento consiste nel recepimento a livello comunale delle seguenti disposizioni statali e regionali in materia di attività commerciali:

Il provvedimento si fonda inoltre sulla considerazione delle seguenti discipline di carattere normativo del Comune di Firenze, che hanno valenza fondativa del piano di settore del commercio:

Relativamente al PRG sono stati verificati gli stati attuativi delle diverse zone D3 e D4 ed è stato accertato che, salvo le aree di dimensioni ridotte e trascurabili ai fini della presente pianificazione, le aree in cui si apprezzano intenzioni insediative o trasformative di tipo commerciale sono, in genere, comprese in piani attuativi o strumenti sostanzialmente analoghi.

Risultano invece non interessate da intenzioni o propensioni trasformative le rimanenti aree, come da elementi informativi contenuti nella verifica complessiva delle zone di tipo D compresa negli accertamenti predisposti in occasione della realizzazione dello Sportello Unico per l’Impresa della Direzione Sviluppo Economico.

Relativamente al piano di indirizzo e regolazione degli orari, in base all’art.3 della L.R.n.38/98 il Piano di Indirizzo e regolazione degli orari contiene indicazioni e direttive per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione della soggettività dei bambini e delle bambine, di organizzazione dell’accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici per il tempo libero, garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico, di armonizzazione graduale con l’attività lavorativa degli orari dei servizi, della programmazione degli orari delle attività commerciali, si rileva che, secondo quanto comunicato dall’Ufficio del Sindaco manca solo l’aspetto formale dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano degli orari, poiché i contenuti sono già stati predisposti ed in parte attuati.

Appare determinante che fra le finalità della recente innovazione legislativa nazionale siano comprese la tutela della "..possibilità di approvvigionamento.." e del "..servizio di prossimità.." e "..la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane…" (art.1 D.Leg.n.114/1998).

Oltre che secondo il principio generale della qualificazione degli spazi urbani di relazione, anche secondo tali finalità specifiche, infatti, non appare neppure concepibile la permanenza nel futuro di aree urbane attive ove esse pervenissero ad uno stato di progressivo degrado e annullamento della rete capillare dei servizi commerciali.

In altri termini tali aree non potrebbero essere considerate solo come aree urbane degradate ma dovrebbero essere invece considerate come aree non più urbane in quanto non dotate dei requisiti essenziali e non sostituibili che connotano e conformano la città.

L’art.4 del Decreto Legislativo citato introduce alcune definizioni essenziali, ma solo sulla base di criteri meramente riferiti alle superfici degli esercizi e non al ruolo urbano da essi svolto ed alla loro sufficiente densità nel tessuto della città.

I provvedimenti di competenza comunale possono integrare opportunamente tale carenza mediante l’introduzione criteri di compatibilità urbanistica e di congruenza rispetto al sistema della mobilità.

Si intendono infatti per "esercizi di vicinato" non quelli che, per i caratteri dei prodotti, esercitano effettivamente il ruolo di presidio commerciale irrinunciabile a servizio della residenza diffusa ma tutti "..quelli avente superficie di vendita non superiore……a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti".

La programmazione della rete distributiva di cui tratta l’art.6 del Decreto Legislativo ha, fra l’altro, gli scopi di:

Di conseguenza alla legislazione regionale è stato affidato il compito, che risulta innovativo rispetto al passato, di fissare:

I principi ed obiettivi, inerenti la materia specifica del presente provvedimento, espressi nella Legge Regionale 17 maggio 1999 n.28 sulla disciplina del commercio in sede fissa sono individuabili:

Oltre al "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 28/1999 la Regione Toscana ha perciò emanato le "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale" (comprese nel P.I.T.) che riconducono, in buona sostanza, la programmazione degli esercizi commerciali all’interno della pianificazione urbanistica. Ciò in quanto i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale contenuti nelle "Direttive" dovranno essere applicati "..attraverso gli strumenti urbanistici..", tenendo conto:

- dell’esigenza prioritaria del contenimento del consumo del suolo;

- dell’esigenza della riqualificazione del sistema degli insediamenti verso città plurifunzionali;

- del rafforzamento dell’offerta di servizi alle persone ed alla produzione;

- del miglioramento dell’accessibilità.

Di particolare stimolo innovativo appare il disposto del sesto comma dell’art.4 della L.R. n.28/1999 secondo il quale "..i Comuni, nell’ambito di programmi di tutela e valorizzazione dei centri storici, possono subordinare la localizzazione e l’apertura degli esercizi di vendita a specifiche prescrizioni per renderli compatibili con le caratteristiche particolari dell’area".

2. SIGNIFICATO E CONTENUTI DELL’ADEGUAMENTO

Ai sensi dell’art.6 comma V del Decreto legislativo n.114 cit. i comuni "sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale" alle disposizioni regionali.

Le regioni sono quindi chiamate a definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività e i criteri di programmazione urbanistica, mentre i comuni sono tenuti ad individuare le aree di localizzazione degli insediamenti, con particolare riguardo alle medie e grandi strutture di vendita, a definire i vincoli ai quali sottoporre le strutture distributive a tutela dei centri storici e in via generale a tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico, avendo particolare riguardo agli aspetti inerenti la viabilità ed i parcheggi.

Nell’affidare ai comuni il ruolo su evidenziato il citato art.6 del D.Lgs. n.114 cit. fa rinvio alla necessità di adeguamento e non altrimenti di "adozione" o "variazione" dei medesimi.. Il fine primario della succitata norma è quindi quello di rendere localmente compatibile l’impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali l’accessibilità, la mobilità, il traffico e l’inquinamento ed alla valorizzazione della funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, sia in relazione anche al centro storico da salvaguardare e rivitalizzare, sia in relazione ai quartieri urbani degradati.

E’ quindi possibile ipotizzare come "adeguamento" la semplice localizzazione da parte dei comuni della "funzione commerciale" senza che ciò determini variante dello strumento urbanistico a meno di modifica degli interventi edilizi realizzabili e/o degli standard definiti per l’area.

Ai fini quindi dell’adeguamento dello strumento urbanistico occorre soltanto che i Comuni verifichino che le scelte puntuali e di area in tema di programmazione commerciale già previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi risultino coerenti e compatibili rispetto ai criteri dettati dalla Regione.

La verifica della predetta conformità si sostanzia, rispetto alla consistenza ed alla localizzazione della rete commerciale esistente, nella valutazione del dimensionamento e della efficacia dell’attuale presenza delle strutture di vendita, della capacità attrattiva ed aggregativa dell’area ove sono collocate e delle risultanze in termini di accessibilità, mobilità traffico ed inquinamento e nella individuazione degli orientamenti dell’amministrazione comunale riguardo agli obiettivi di miglioramento del servizio commerciale, in termini di riqualificazione della qualità urbana, al fine di conseguire un razionale ed equilibrato sviluppo delle rete distributiva.

Il provvedimento comunale ha quale funzione primaria quella di verifica della conformità degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti agli indirizzi fissati dalle Regioni con riguardo agli ambiti territoriali indicati dalla medesime, individuate le aree di insediamento delle strutture di vendita, i limiti ai quali sottoporre gli insediamenti commerciali in relazione alle esigenze di tutela artistica ed ambientale, i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità delle aree di sosta per le diverse strutture di vendita, nonché la correlazione o la contestualità del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione commerciale secondo quanto previsto dall’art.6 comma II lett. a, b), c) e d) ai fine di governare l’impatto socio-economico ed ambientale.

Come tale, in relazione alle diverse tipologie distributive indicate dalla legge, nel caso in cui gli strumenti urbanistici attuali siano compatibili di già con lo sviluppo della funzione commerciale delineata ora dai comuni, non si presenta la necessità di porre mano al mezzo della variante urbanistica; infatti la previsione dell’adeguamento dello strumento urbanistico e’ soddisfatta dal mero riallineamento dello strumento stesso alla nuova situazione.

In ogni caso l’adeguamento pur e dovendosi basare sulla sostanza delle pregresse previsioni non può’ esaurirsi esclusivamente in esse ma deve garantire il raggiungimenti di specifici obiettivi di programmazione urbanistica che non possono esaurirsi nella presa d’atto delle previsioni commerciali pregresse.

E’ inoltre importante sottolineare come già il vigente PRG preveda all’art.38 II comma delle NTA che le attrezzature commerciali debbano rispettare quanto contenuto nei piani di settore del commercio.

3.GLI AMBITI E I CONTESTI

La città, come abituale sede di relazioni e di scambi, richiede che il sistema distributivo sia compatibile con la maglia dei tessuti già formati o in formazione.

A tale scopo la razionalizzazione del sistema distributivo avrà aspetti organizzativo-funzionali che risultano comuni alla gran parte degli esercizi, quali le questioni:

- degli orari,

- della circolazione interna al sistema,

- della accessibilità al sistema,

- dei rifornimenti e immagazzinamenti,

- delle modalità, tendenti alla unificazione, di accredito e di pagamento,

- del comfort e degli arredi,

- della fornitura a domicilio e quanto altro.

L’integrazione fra i diversi elementi (ambiti) che compongono il sistema distributivo avrà aspetti che concernono le, peraltro normali , relazioni fra i tessuti commerciali ( specie se di servizio alla residenza) e le altre funzioni ordinarie.

Essa avrà però anche aspetti più decisamente programmatici che concernono l’innesto degli elementi che sono stati innovativi al momento della formazioni degli esercizi della cosiddetta grande distribuzione, anche se non sempre effettivi e talvolta solo indotti: convenienza, varietà merceologiche, orari ampi, tempo di servizio, relativa autonomia contingente del cliente dal venditore, varietà di scelta, tempestività del rifornimento, corrispondenza fra quantità e prezzo, documentazione di pagamento, pagamento informatizzato.

Tali elementi sono stati fatti coincidere finora, nell’immaginario collettivo, con la banale e segregante ( e ormai antiquata) configurazione edilizia del grande capannone commerciale, molto simile a quelli industriali per la scarsità degli appoggi a terra che consente la massima flessibilità e modificabilità delle linee di vendita.

Appare opportuno chiarire che questa non è affatto la soluzione ottimale per la rivitalizzazione della città tramite i servizi urbani diffusi e che è anzi la soluzione da non incoraggiare in quanto in contrasto con gli obiettivi posti dalla nuova legislazione nazionale e regionale.

Tali elementi sono stati fatti altresì coincidere finora con la disgregante configurazione urbanistica più usuale, soprattutto recentemente, costituita da una collocazione sostanzialmente estranea al tessuto della città e tendenzialmente quanto più lontana possibile dalla "congestione" della città.

Lo sviluppo ulteriore di tale tendenza non può più essere favorito se non si intende favorire la progressiva scomparsa della città consolidata e la sua sostituzione con un suo "doppio" non motivato da ragioni di interesse generale.

L’alternativa è costituita da configurazioni impregnate di contestualità relazionale , proprie di una città profondamente rinnovata nell’uso, pur se confermata ( o meglio riabilitata) nella geometria dalle nuove reti di mobilità generale in sede propria e da opportuni sistemi di mobilità pedonale meccanizzata locale.

Possiamo denominare tali configurazioni come formazioni urbane o ambiti e contesti, ampiamente diffusi nella intera città, che sono assunti a fondamento generale del Piano di settore del Commercio e del presente provvedimento di adeguamento.

Essi sono stati desunti tramite lo studio analitico della distribuzione attuale nella città delle unità locali commerciali e della distribuzione attuale di ciascuno dei diversi settori economici di unità locali, i cui risultati sono esposti nei tabulati di studi (allegato B).

Taluni complessi di ambiti e contesti assumono rilievo quantitativo idoneo alla applicazione di particolari orientamenti di pianificazione di urbanistica commerciale quali i Programmi Integrati di Rivitalizzazione (PIR)

Tramite essi si intende promuovere lo sviluppo di forme di aggregazione e di rafforzamento strutturale delle imprese commerciali già insediate e disponibili, fino ad assumere, ai fini gestionali e non proprietari, il ruolo di "distretti commerciali" capaci di connettere la rete degli esercizi e farle raggiungere caratteri innovativi ed economie di scala, tramite opportuna introduzione di attrezzaggi e servizi, appunto, distrettuali che solo le aziende della distribuzione organizzata industrialmente possono o sono preparate ad offrire.

Alle finalità di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento strutturale della piccola e media impresa commerciale, risponde anche la previsione di consentire Medie strutture di vendita derivanti dall’ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti fino al limite massimo di 500 mq., soglia che, nella realtà urbana caratterizza la struttura rionale, e che può rappresentare lo sviluppo della piccola e media impresa purchè ciò avvenga in edifici preesistenti anche al fine di favorire un processo di qualificazione del tessuto urbano evitando, anche per questa via, i fenomeni di "desertificazione" che si vogliono prevenire.

Le condizioni specifiche della distribuzione commerciale nella città’ di Firenze sono tali che il Piano di Settore possa coniugare l'evoluzione del sistema distributivo con la necessaria aderenza delle dislocazioni logistiche alla maglia dei tessuti urbani già formati o in formazione; ciò appare attuabile tramite configurazioni opportune degli "ambiti" dei Programmi Integrati, di cui all’art.8 delle Direttive regionali, che consentano:

  1. di evitare la linea , indubbiamente poco naturale e "forzata", di una "grande dimensione" ottenuta "deportando" i servizi di vicinato intorno o in aderenza ai corpi di fabbrica di ampia dimensione che ospitano i tradizionali supermercati/ipermercati ovvero con altre modalità di innaturale concentrazione all’esterno del tessuto urbano che comprende le utenze;
  1. di adottare, invece, quella, alternativa, di una " media o grande dimensione" ottenuta mediante processi di aggregazione organizzativa e funzionale (circolazione interna, sistema dei parcheggi, accessibilità al sistema, rifornimenti e immagazzinamenti, modalità unificate di pagamento, comfort, arredo etc) fra i tessuti commerciali di servizio alla residenza ed le altre funzioni ordinarie e gli importanti elementi innovativi dei meccanismi funzionali ed economici che sono stati e sono tipici della cosiddetta grande distribuzione tradizionale.

Il Piano di Settore contiene altresì l’individuazione, sempre sulla base dei dati analitici e sintetici contenuti nell’allegato B), dei comparti urbani i cui caratteri morfologici da un lato e di presenza commerciale dall’altro suggeriscono la loro comprensione nella classe dei centri storici-commerciali.

La Direzione Sviluppo Economico non ha rilevato condizioni conoscitive localizzate che consentano di individuare, al momento, porzioni di tessuto urbano da classificare come aree vulnerabili.

La disciplina urbanistico-commerciale regola inoltre le possibilità di mantenimento ed ampliamento delle medie e grandi strutture già esistenti nonché le possibilità di trasferimento delle stesse.

In tale quadro di riferimento è opportuno ricordare che l’accordo di programma di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° agosto 1996 n° 113 precisa che la Esselunga S.p.A. non ha più interesse al mantenimento dell’attuale centro di vendita e di conseguenza prevede che il Comune di Firenze possa valutare l’opportunità di conferire all’area attualmente sede del supermercato Esselunga di Viale de Amicis una diversa destinazione urbanistica, con particolare riguardo a quella residenziale.

Si precisa inoltre che la proposta di variante che verrà successivamente presentata per l’insediamento di Media struttura di vendita a servizio del nucleo urbano del Galluzzo dovrà prevedere la chiusura dell’esercizio attualmente operante in Viale Giannotti.

4 – PROGRAMMI INTEGRATI DI RIVITALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Il piano prevede la predisposizione dei seguenti Programmi:

1-PIR Peretola

2-PIR Novoli

3-PIR Panche-Castello

4-PIR Mugnone

5-PIR Il Prato

6-PIR Isolotto-Pisana

7-PIR Carmine

8-PIR Gavinana Europa

9-PIR Santa Croce – Gioberti

10-PIR Aretina

11-PIR Mille

da progettare ed attuare in ciascuno degli ambiti elencati e rappresentati nella allegata planimetria, allegato D, e sottoposti alla normativa di cui all’allegato C.

5 – VALORIZZAZIONE DELLA PICCOLA DISTRIBUZIONE

Il Piano del Commercio è orientato, ferme restando le scelte a suo tempo già effettuate dal Consiglio Comunale in ordine agli insediamenti commerciali, alla piena valorizzazione della piccola distribuzione in un quadro di collaborazione ed integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale.

In attuazione dei principi contenuti nella legge regionale tesi alla promozione di processi di integrazione degli esercizi di vicinato, riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale rispetto alla qualità dei servizi per la popolazione residente, i consumatori e la domanda turistica nonché alla riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, l’Amministrazione Comunale prevede la elaborazione di 11 Programmi integrati di rivitalizzazione per (praticamente) ogni ambito commerciale di una qualche importanza.

I Programmi integrati di rivitalizzazione hanno come obiettivo prioritario quello di promuovere forme di aggregazione tra gli esercizi di vicinato esistenti e tra questi e la Media e Grande distribuzione al fine di formare centri commerciali naturali o distretti commerciali capaci da un lato di connettere gli esercizi suddetti in organizzazioni gestionali che consentano economie di scala e dall’altro di "mantenere" i consumatori entro ambiti spaziali di quartiere al fine di evitare i noti problemi di pendolarismo che, oltre a produrre bisogni di mobilità non necessaria, costituiscono un rischio per le attività commerciale del tessuto urbano esistente.

L’Amministrazione provvederà, non appena esecutivo il piano, a dar corso alle procedure per pervenire alla costituzione, attraverso il tavolo di concertazione, di gruppi di studio interdisciplinari che provvedano ad una lettura integrata degli elementi urbanistico-edilizi, di arredo urbano, commerciali e di mobilità degli ambiti contenuti nei Pir.

I progetti e le idee che ne scaturiranno, entro i termini indicati dall’Amministrazione, costituiranno la base per la elaborazione, da parte degli uffici comunali, dei singoli Pir che conterranno scadenze precise ed idonei finanziamenti.

L’Amministrazione ha già previsto stanziamenti in bilancio per incentivare i processi di cui sopra; altri finanziamenti (seppure limitati a zone della città) sono possibili attraverso i programmi della legge Bersani, dell’obiettivo 2 e del programma Urban (per entrambi si attendono risposte dalla U.E.).

Gli ulteriori finanziamenti che si renderanno necessari potranno essere in parte reperiti nel bilancio ordinario dell’Amministrazione (strade, arredo urbano, ecc.) ed in parte conseguiti attraverso il necessario coinvolgimento di altre istituzioni.

Gli interventi dovrebbero quindi consentire la riorganizzazione urbanistica/edilizia e ambientale di "pezzi" della città al fine di renderli più vivibili dai cittadini e quindi, attraverso la riacquisizione di queste nuove "centralità urbane di quartiere" evitare fenomeni di pendolarismo e, per questa via, consentire il mantenimento del tessuto commerciale tradizionale. Risulterà altrettanto importante l’opera che dovrà essere svolta dalle Associazioni di categoria per promuovere forme di associazione tra le imprese esistenti e forme di collaborazione fra queste e la media/grande distribuzione.

A tal fine l’Amministrazione comunale provvederà ad attivare, nell’ambito della procedure, un tavolo di concertazione per ottenere impegni precisi dai promotori e partecipanti agli interventi nel senso di:

- guidare la riorganizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva

- migliorare i servizi alla cittadinanza preservando la rete commerciale tradizionale di commercio e artigianato valorizzandone la specificità e la presenza sul territorio

- garantire la preferenza per la individuazione alle aziende ed agli imprenditori localizzati nei quartieri oggetto dell’intervento

- favorire forme consortili di gestione

- favorire l’acquisto degli spazi dei centri commerciali da parte dei soggetti inseriti.

 

Allegato c)

DISCIPLINA ATTUATIVA DI URBANISTICA COMMERCIALE

ART. 1 PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI PARTE DELL’AREA DEI CENTRI STORICI

1.1 -La tutela anche commerciale dei centri storici, allo scopo di "qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato…ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali", si applica al complesso di aree urbane comprese negli ambiti e contesti il cui perimetro è riportato nella planimetria in scala 1:15.000, Allegato D.

1.2 -Quanto sopra si attua tramite i programmi di intervento di cui all’art.7 del Regolamento Regionale n.4/99 (attuazione della L.R. n.28/99 recante norme sulla disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1998), aventi lo scopo unitario di tutelare il patrimonio edilizio storico garantendo nel contempo agli utenti (residenti, turisti ecc.) i migliori servizi commerciali integrati con quelli di interesse pubblico.

Ai sensi dell’art.7 comma III del Regolamento cit., i programmi, da assumere con separati successivi provvedimenti , conterranno prescrizioni relative alla compatibilità di localizzazione delle specifiche attività commerciali e dei prodotti rispetto alle caratteristiche dei singoli ambiti o contesti ed alle loro funzioni.

1.3 -Il regolamento di polizia locale prevede l’individuazione delle attività e dei prodotti ritenuti non idonei rispetto ai caratteri di alcuni ambiti urbani storici.

Negli ambiti e contesti sottoposti ai programmi di intervento per la tutela del centro storico e dei centri storici minori è facoltà dell’Amministrazione sospendere o inibire, fino a tutto il luglio 2001, gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifiche valutazioni circa l’impatto commerciale del nuovo esercizio.

1.4 -Restano in vigore le disposizioni comunali di cui alla specifica Deliberazione Consiliare n.1317 del 25.10.99 relativamente agli esercizi storici e tradizionali. 

ART. 2 I PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

2.1 -Con successivi separati provvedimenti la Direzione Sviluppo Economico, di concerto con la Direzione urbanistica potrà predisporre, per ciascuno degli ambiti soggetti a PIR di cui alla Planimetria 1:15.000 Allegato d) del presente provvedimento, Programmi Integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all’art.8 del regolamento regionale 26 luglio 1999 n° 4.

Poiché in tali ambiti possono essere ricondotti i programmi per la tutela dei centri storici , all’interno degli stessi sono comprese porzioni di tessuto urbano su cui agiscono i programmi per la tutela dei centri storici di cui al precedente art.1.  

2.2 – All’interno di tali ambiti, definiti nella allegata perimetrazione planimetrica in scala 1:15.000 (allegato D), potranno trovare localizzazione, ove necessario, nel rispetto dei programmi sopra citati, nuove medie e grandi strutture di vendita, oltre quelle previste al successivo art. 3, al solo fine di concretizzare gli indirizzi contenuti nella relazione (allegato a)) che prevedono di favorire la nascita di centri commerciali naturali e distretti commerciali. Le medie e grandi strutture prevedibili dovranno quindi derivare dalla aggregazione funzionale ed organizzativa degli esercizi di vicinato con quelli di servizio alla residenza e con le eventuali medie e grandi strutture di vendita presenti o previste nell’ambito considerato. 

ART. 3 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

A partire dalla data di esecutività del presente atto e per i successivi cinque anni sono ammessi solo i seguenti interventi.

1 – Mantenimento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti così come definiti al successivo art.4.

Ampliamento delle Medie Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti così come definiti al successivo art. 4 fino alla soglia massima della classificazione (2500 mq. di superficie di vendita) a condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 4 in relazione all’ampliamento richiesto. La possibilità di ampliamento è utilizzabile per una sola volta nell’arco del quinquennio.

E’ inoltre consentito il trasferimento delle Medie Strutture di Vendita esistenti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di polizia locale, nelle nuove localizzazioni di Medie Strutture di Vendita previste nell’elenco di cui all’allegato e). L’esercizio di Media Struttura di Vendita che eventualmente subentri dovrà mantenere lo stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell’esercizio originario.

2 – Mantenimento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti così come definiti al successivo art.4.

Ampliamento delle Grandi Strutture di Vendita in edifici a destinazione commerciale esistenti così come definiti al successivo art. 4 fino ad un massimo del 15% della attuale superficie di vendita a condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 4 in relazione all’ampliamento richiesto. La possibilità di ampliamento è utilizzabile per una sola volta nell’arco del quinquennio.

E’ inoltre consentito il trasferimento di Grandi Strutture di Vendita esistenti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di polizia locale, nelle nuove localizzazioni di Grandi Strutture di Vendita previste nell’elenco di cui all’allegato e). L’esercizio di Grande Struttura di Vendita che eventualmente subentri dovrà mantenere lo stesso settore merceologico (alimentare e non alimentare) dell’esercizio originari.

3 – Realizzazione delle nuove Medie e Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali previste nell’elenco localizzativo e quantitativo di cui all’allegato e) a condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 4;

4 - Sono inoltre consentiti insediamenti di Medie strutture di vendita di carattere rionale derivanti dall’ampliamento degli esercizi di vicinato esistenti, per lo stesso settore merceologico, ad esclusione del settore alimentare, entro e non oltre il limite massimo, per ciascuna struttura rionale, di 500 mq., esclusivamente all’interno di edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente piano ed a condizione che siano verificati gli standard di parcheggi e verde alberato di cui al successivo art. 4 e che l’intervento sia ammissibile ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici e compreso entro gli ambiti territoriali di cui al comma successivo.

Gli ambiti di cui al precedente comma sono individuati, previa concertazione con le rappresentanze delle categorie economiche interessate e dei consumatori, entro le zone di PRG A,B e D, tenuto conto dei fabbisogni, nel termine di 120 gg. dall’esecutività della presente disciplina.

E’ fatta salva, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche, la possibilità di prevedere le ulteriori medie e grandi strutture di vendita previste dal punto 2.2 della presente disciplina nonché eventuali strutture collegate alla realizzazione dei progetti di cui agli artt. 37bis e seguenti della legge 109/94."

ART. 4 – DOTAZIONE, QUANTITATIVO E CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI E DEL VERDE ALBERATO

4.1 -Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:

  1. parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Riguardo ai suddetti parcheggi si applicano le note esplicative di cui al punto 9 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3210 del 28.10.1967;
  1. parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

Ai fini del presente regolamento si considerano come "edifici a destinazione commerciale esistenti" quelli che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia o autorizzato il cambio di destinazione d’uso.

Nelle zone interessate dai programmi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si farà riferimento alla specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente.

4.2 - Per gli esercizi di vicinato:

  1. i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita, mentre, i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
  1. nelle zone a traffico limitato o escluso nonché per gli edifici a destinazione commerciale esistenti si prescinde dal dimensionamento di cui al precedente punto a), non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di esercizi di vicinato.

4.3 - Per le medie strutture di vendita:

  1. le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle M.S.V. sono dimensionate nella misura minima di mq.1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc);
  2. le dotazioni indicate al precedente punto a) sono ridotte della metà quando l’esercizio abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a 500 mq. di superficie di vendita per gli esercizi posti in edifici a destinazione commerciale esistenti così come definiti al precedente comma 1. La stessa riduzione si applica quando si verifichi un effetto di riqualificazione ambientale, sociale ed architettonica derivante dall’insediamento proposto che sia dichiarato ed attestato dall’Amministrazione Comunale;
  3. nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o l’ampliamento di medie strutture di vendita;
  4. le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;
  5. il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio;

Nelle zone interessate dai programmi di cui all’art. 1 e 2 si farà riferimento alla specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente;

4.4 - Per le grandi strutture di vendita

  1. i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.)
  1. le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale, nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali. 
  1. Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o l’ampliamento di grandi strutture di vendita.

4.5 -Per la progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita, dovranno essere applicati gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'art. 10 comma 8 delle Direttive Regionali cit.;

Dai suddetti ulteriori requisiti specifici si può derogare dai requisiti di cui sopra, nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti (nei centri storici, quando si tratti della costituzione di centri commerciali "naturali" o "di strada", e simili), approvati con specifico atto;

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230.  

ART. 5 CENTRI COMMERCIALI

5.1 -Il centro commerciale è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Pertanto, quale media o grande struttura di vendita, il Centro Commerciale deve essere oggetto di specifica domanda ed autorizzazione.

E' centro commerciale la struttura caratterizzata anche dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie o grandi strutture, ovvero da sole medie o grandi strutture.

5.2 -Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la disciplina e la procedura amministrativa da applicare alle relative domande e comunicazioni.

ART. 6 BARRIERE ARCHITETTONICHE, ARREDO URBANO, RIDUZIONE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE

6.1 –L’Amministrazione comunale predisporrà un provvedimento integrativo del presente e relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche, ai criteri per l’arredo urbano di cui agli art.li 11 e 12 delle Direttive regionali di cui in premessa nonché alla riduzione dell’impermeabilizzazione di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.230/1994. 

ART. 7 ADEGUAMENTO

7.1 -Sono comunque limitate alle localizzazioni e subordinate alle disposizioni del presente provvedimento:

- le possibilità limitate di apertura di esercizi commerciali in edifici esistenti nelle zone A e B

- la possibilità di insediare nuovi esercizi commerciali nelle zone C, in cui sono ammesse grandi e medie strutture solo nel rispetto del precedente art.4

- la possibilità di insediare esercizi commerciali nelle sottozone D3, terziarie e commerciali esistenti, in cui sono ammesse grandi e medie strutture solo nel rispetto del precedente art.4

-la possibilità di insediare esercizi commerciali nelle sottozone D4, terziarie e commerciali di nuovo impianto, in cui sono ammesse grandi e medie strutture solo nel rispetto del precedente art.4

7.2 -E’ comunque subordinata alla verifica di compatibilità localizzativa e normativa con le disposizioni del presente provvedimento l’applicazione dei seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG:


Pagina a cura di Cinzia Mazzanti
Data di verifica/aggiornamento: 21-08-2000