SERVIZIO VACANZE ANZIANI 2001

L'Amministrazione ha dato preciso indirizzo di mantenere nel 2001 inalterate le quote di partecipazione al Servizio. Si ritiene pertanto che anche l'impianto e le modalità di gestione delle Vacanze Anziani rimangano quest'anno sostanzialmente invariate, salvo i debiti aggiornamenti per quanto riguarda i limiti reddituali in base ai quali furono nel 2000 determinate le quote di partecipazione ridotte (vedi oltre, alla voce "fasce di reddito") e si riconfermano altresì parametri e variabili già precedentemente adottati o suggeriti, con i relativi aggiustamenti (vedi oltre, alla voce " punteggio e formazione della graduatoria").

I Quartieri 2 e 3 proseguono quindi a gestire le Vacanze Anziani con le modalità proprie del servizio a domanda individuale; gli altri con modalità diverse, consistenti nell'erogazione di un contributo spese versato direttamente all'agenzia, a favore dei soggetti economicamente più deboli.

I Quartieri 1, 3 e 5 estendono il servizio anche agli utenti parzialmente autosufficienti, su segnalazione del SAST o del SAD.

Su tali presupposti si forniscono le indicazioni cui attenersi, per lo più fondate su procedure e meccanismi fino ad oggi concordati e in uso, tentando comunque di operare semplificazioni ed "attualizzare" per quanto possibile i dati concernenti la situazione economica degli utenti.
 

1 - Requisiti di accesso e partecipazione

  1. Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti (limitatamente ai Quartieri 1,3,5), pensionati o in età pensionabile e comunque superiore a 60 anni che non esercitano attività lavorativa. Qualora si presentassero casi di pensionati di età inferiore a 60 anni e appartenenti alle prime due fasce di reddito, o altri casi particolari, l'accesso o meno al servizio sarà valutato dal Quartiere. Gli anni devono essere compiuti il giorno antecedente la partenza per la vacanza;
  2. Residenza nel Quartiere dove si chiede l'iscrizione. Saranno ammessi i cosiddetti "accoppiamenti" o, meglio, "abbinamenti", ossia iscrizioni contestuali di una seconda persona (parente, affine o amica) residente in altro Quartiere, in casi motivati di comprovata necessità di ordine psico-sociale. In tal caso i redditi non si cumulano;
  3. Per "coppia" si intende due anziani che convivono e risultano nello stesso stato di famiglia. In questo caso sia i redditi che - di norma - i punteggi individuali vengono sommati e divisi per due. Non sono considerati "coppia", ai fini del cumulo del reddito i consanguinei (madre e figlia, fratello e sorella, zio e nipote, etc.);
  4. Nel caso in cui uno dei due componenti la coppia non abbia raggiunto il limite di età richiesto oppure svolga attività lavorativa, questi potrà partecipare al servizio pagando integralmente il costo del soggiorno;
  5. Gli anziani soli e senza reddito debbono semplicemente dichiarare la loro condizione di assistiti dal Centro Sociale;
  6. Di regola, le iscrizioni al servizio avranno inizio il giorno 2 maggio 2001 e si protrarranno per due settimane;


2 - Fasce di reddito

Come detto, le quote a carico degli utenti rimangono quelle approvate con determinazione C.C. n. 163/43 del 29.2.2000, in rapporto alle relative fasce di reddito individuate con tale provvedimento, ovviamente aggiornate.

Tutti i Quartieri faranno quindi riferimento alle seguenti fasce di reddito:

  1. FASCIA 1 - utenti aventi la sola pensione di invalidità civile o reddito mensile netto non superiore a £. 659.650 (corrispondente all'attuale assegno sociale, maggiore della pensione sociale): quota a carico dell'utente £. 75.000. Rientrano in questa fascia anche gli ospiti delle R.S.A. o di altre strutture di ricovero assistiti dai SAST, per i quali sarà sufficiente la segnalazione dei SAST medesimi;
  2. FASCIA 2 - utenti aventi la sola pensione minima o reddito mensile netto eccedente quello di cui al precedente punto a) e nonsuperiore a £. 800.475 (corrispondente all'attuale minimo vitale, maggiore della pensione minima): quota a carico dell'utente £. 220.000;
  3. FASCIA 3 - reddito mensile netto eccedente quello di cui al precedente punto b) e non superiore a £. 1.053.000 (corrispondente al limite reddituale di £.1.000.000, riferito all'anno 1999, incrementato dell'indice relativo al costo della vita registrato nel biennio, pari al 5,3%): quota a carico dell'utente il 78% del costo del soggiorno;
  4. FASCIA 4 - reddito mensile netto superiore a £. 1.053.000: a carico dell'utente l'intero costo del soggiorno;


3 - Determinazione dei redditi

Vale il complesso (cioè la somma) di tutti i redditi percepiti fiscalmente rilevanti assoggettabili ad I.R.P.E.F.

Allo scopo l'utente è quindi tenuto a dichiararli sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo apposito modello (uno predisposto e/o quello derivante dal programma informatico che serve anche come richiesta di partecipazione al soggiorno).

Le quote di partecipazione ridotte sono state stabilite con riferimento al reddito netto per la cui determinazione si forniscono le seguenti indicazioni:

  1. Redditi da pensione. Si deve fare riferimento all'/agli importo/i netto/i (cioè a quanto effettivamente percepito) della/e pensione/i percepita/e nel mese di marzo 2001 (per l' Inps: mod.O bis M). Non deve tenersi conto di eventuali arretrati o quote di reddito soggette a tassazione separata.

  2.  

     

    Lo stesso vale per l'eventuale reddito da lavoro dipendente;

  3. Altri redditi. Tutti gli ulteriori redditi (da terreni, fabbricati, lavoro autonomo, partecipazioni societarie, rendite finanziarie, etc.) debbono essere dichiarati per il loro importo netto mensile. Di norma occorre far riferimento a quelli dell'anno 2000, in quanto a maggio i relativi dati sono acquisiti o disponibili (qualora comunque si abbiano solo redditi da terreni o fabbricati e la situazione patrimoniale sia rimasta inalterata rispetto al 1999, i dati possono essere ricavati dalla dichiarazione dei redditi - mod. 730 o UNICO - presentata nel 2000 per il 1999).
Per determinare il reddito netto mensile da dichiarare si deve considerare il reddito complessivo, detrarre quindi l' I.R.P.E.F.e/o le trattenute fiscali ed infine dividere il risultato per 12 se reddito annuale o per frazione se non annuale.

Non concorre alla determinazione del reddito - e non va quindi dichiarato - quello della sola eventuale abitazione principale.

Deve inoltre tenersi presente che:


4 - Verifiche

Si ricorda che le dichiarazioni rese dagli utenti, concernenti la situazione reddituale e le eventuali detrazioni, saranno soggette a controlli, anche a campione. In particolare per i redditi da pensione sarà richiesta conferma agli enti erogatori; per i redditi da terreni o fabbricati non locati sarà richiesta conferma al Catasto (la Direzione Entrate è in grado di fornire istruzioni per l'accesso a tale banca dati); per i redditi diversi (o in generale) sarà richiesta conferma all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, via S. Caterina d'Alessandria. Si precisa che qualora le verifiche risultino difficoltose, problematiche o lunghe, esse potranno protrarsi o essere effettuate anche negli anni seguenti.

Rispetto a tali verifiche sarà fatto anche riferimento a circolari o direttive emanate dagli organi competenti e l'argomento sarà comunque oggetto di approfondimento.

Si ricorda che l’accertamento di dichiarazioni mendaci o non veritiere comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’utente e la punibilità ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, a norma degli artt. 75, 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
 

5-  Punteggio e formazione della graduatoria

Per quanto riguarda la formazione della graduatoria di coloro che chiedono di partecipare al Servizio Vacanze Anziani, il programma predisposto dal CED, oltre alle fasce di reddito (vedasi punto 2), prevede la possibilità di attribuire punteggi per un'altra serie di requisiti, senza blocchi o loro specifica predeterminazione, lasciando quindi ai Quartieri la precisa definizione di tali requisiti e dei relativi punteggi.

Si ricordano comunque i parametri normalmente considerati gli scorsi anni per il servizio a domanda individuale, suggerendo i seguenti punteggi:

(*) punteggio convenzionale per garantire l'inserimento nelle prime posizioni in graduatoria. Ovviamente tale parametro non riguarda i Quartieri 1, 2 e 4; Deve inoltre tenersi presente che:


6 - Rinunce

Nel caso in cui uno dei componenti della coppia rinunci al soggiorno, colui che rimane conserva i diritti acquisiti (punteggio e posizione in graduatoria);

Nel caso in cui uno dei componenti della coppia rinunci parzialmente al soggiorno (oppure scelga un altro periodo e/o destinazione), questi dovrà ripresentare la domanda (in base alla quale gli verrà attribuito un punteggio con la conseguente immissione in graduatoria), mentre l'utente che rimane conserverà i diritti acquisiti (punteggio e posizione in graduatoria);
 

7 - Rimborsi

In caso di mancata partecipazione al soggiorno, il rimborso della somma versata potrà essere concesso solo per i seguenti motivi:

Nel caso di interruzione del soggiorno per malattia accertata e documentata, all'utente sarà rimborsato il 50% della somma corrispondente all'importo giornaliero pagato per la vacanza moltiplicato per i giorni del soggiorno non effettuato.

Le domande di rimborso, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate al Quartiere entro il 29 settembre 2001.
 
 

IL DIRETTORE
UFFICIO AREA METROPOLITANA
E DECENTRAMENTO
(Dott. Piero Cipriani)  
 
Firenze, 12 marzo 2001