SERVIZIO
VACANZE ANZIANI 2001
L'Amministrazione ha dato
preciso indirizzo di mantenere nel 2001 inalterate le quote di partecipazione
al Servizio. Si ritiene pertanto che anche l'impianto e le modalità
di gestione delle Vacanze Anziani rimangano quest'anno sostanzialmente
invariate, salvo i debiti aggiornamenti per quanto riguarda i limiti reddituali
in base ai quali furono nel 2000 determinate le quote di partecipazione
ridotte (vedi oltre, alla voce "fasce di reddito") e si riconfermano altresì
parametri e variabili già precedentemente adottati o suggeriti,
con i relativi aggiustamenti (vedi oltre, alla voce " punteggio e formazione
della graduatoria").
I Quartieri 2 e 3 proseguono
quindi a gestire le Vacanze Anziani con le modalità proprie del
servizio a domanda individuale; gli altri con modalità diverse,
consistenti nell'erogazione di un contributo spese versato direttamente
all'agenzia, a favore dei soggetti economicamente più deboli.
I Quartieri 1, 3 e 5 estendono
il servizio anche agli utenti parzialmente autosufficienti, su segnalazione
del SAST o del SAD.
Su tali presupposti si forniscono
le indicazioni cui attenersi, per lo più fondate su procedure e
meccanismi fino ad oggi concordati e in uso, tentando comunque di operare
semplificazioni ed "attualizzare" per quanto possibile i dati concernenti
la situazione economica degli utenti.
1
- Requisiti di accesso e partecipazione
-
Anziani autosufficienti e parzialmente
autosufficienti (limitatamente ai Quartieri 1,3,5), pensionati o in età
pensionabile e comunque superiore a 60 anni che non esercitano attività
lavorativa. Qualora si presentassero casi di pensionati di età inferiore
a 60 anni e appartenenti alle prime due fasce di reddito, o altri casi
particolari, l'accesso o meno al servizio sarà valutato dal Quartiere.
Gli anni devono essere compiuti il giorno antecedente la partenza per la
vacanza;
-
Residenza nel Quartiere dove
si chiede l'iscrizione. Saranno ammessi i cosiddetti "accoppiamenti" o,
meglio, "abbinamenti", ossia iscrizioni contestuali di una seconda persona
(parente, affine o amica) residente in altro Quartiere, in casi motivati
di comprovata necessità di ordine psico-sociale. In tal caso i redditi
non si cumulano;
-
Per "coppia" si intende due
anziani che convivono e risultano nello stesso stato di famiglia. In questo
caso sia i redditi che - di norma - i punteggi individuali vengono sommati
e divisi per due. Non sono considerati "coppia", ai fini del cumulo del
reddito i consanguinei (madre e figlia, fratello e sorella, zio e nipote,
etc.);
-
Nel caso in cui uno dei due
componenti la coppia non abbia raggiunto il limite di età richiesto
oppure svolga attività lavorativa, questi potrà partecipare
al servizio pagando integralmente il costo del soggiorno;
-
Gli anziani soli e senza reddito
debbono semplicemente dichiarare la loro condizione di assistiti dal Centro
Sociale;
-
Di regola, le iscrizioni al
servizio avranno inizio il giorno 2 maggio 2001 e si protrarranno per due
settimane;
2
- Fasce di reddito
Come detto, le quote a carico
degli utenti rimangono quelle approvate con determinazione C.C. n. 163/43
del 29.2.2000, in rapporto alle relative fasce di reddito individuate con
tale provvedimento, ovviamente aggiornate.
Tutti i Quartieri faranno
quindi riferimento alle seguenti fasce di reddito:
-
FASCIA 1 - utenti aventi
la sola pensione di invalidità civile o reddito mensile netto non
superiore a £. 659.650 (corrispondente all'attuale assegno sociale,
maggiore della pensione sociale): quota a carico dell'utente £.
75.000. Rientrano in questa fascia anche gli ospiti delle R.S.A. o
di altre strutture di ricovero assistiti dai SAST, per i quali sarà
sufficiente la segnalazione dei SAST medesimi;
-
FASCIA 2 - utenti aventi
la sola pensione minima o reddito mensile netto eccedente quello di cui
al precedente punto a) e nonsuperiore a £. 800.475
(corrispondente all'attuale minimo vitale, maggiore della pensione minima):
quota a carico dell'utente £. 220.000;
-
FASCIA 3 - reddito mensile
netto eccedente quello di cui al precedente punto b) e non superiore a
£. 1.053.000 (corrispondente al limite reddituale di £.1.000.000,
riferito all'anno 1999, incrementato dell'indice relativo al costo della
vita registrato nel biennio, pari al 5,3%): quota a carico dell'utente
il 78% del costo del soggiorno;
-
FASCIA 4 - reddito mensile
netto superiore a £. 1.053.000: a carico dell'utente l'intero
costo del soggiorno;
3
- Determinazione dei redditi
Vale il complesso (cioè
la somma) di tutti i redditi percepiti fiscalmente rilevanti assoggettabili
ad I.R.P.E.F.
Allo scopo l'utente è
quindi tenuto a dichiararli sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo
apposito modello (uno predisposto e/o quello derivante dal programma informatico
che serve anche come richiesta di partecipazione al soggiorno).
Le quote di partecipazione
ridotte sono state stabilite con riferimento al reddito netto per la cui
determinazione si forniscono le seguenti indicazioni:
-
Redditi da pensione.
Si deve fare riferimento all'/agli importo/i netto/i (cioè a quanto
effettivamente percepito) della/e pensione/i percepita/e nel mese di marzo
2001 (per l' Inps: mod.O bis M). Non deve tenersi conto di eventuali arretrati
o quote di reddito soggette a tassazione separata.
Lo stesso vale per l'eventuale
reddito da lavoro dipendente;
-
Altri redditi. Tutti
gli ulteriori redditi (da terreni, fabbricati, lavoro autonomo, partecipazioni
societarie, rendite finanziarie, etc.) debbono essere dichiarati per il
loro importo netto mensile. Di norma occorre far riferimento a quelli dell'anno
2000, in quanto a maggio i relativi dati sono acquisiti o disponibili (qualora
comunque si abbiano solo redditi da terreni o fabbricati e la situazione
patrimoniale sia rimasta inalterata rispetto al 1999, i dati possono essere
ricavati dalla dichiarazione dei redditi - mod. 730 o UNICO - presentata
nel 2000 per il 1999).
Per determinare il reddito
netto mensile da dichiarare si deve considerare il reddito complessivo,
detrarre quindi l' I.R.P.E.F.e/o le trattenute fiscali ed infine dividere
il risultato per 12 se reddito annuale o per frazione se non annuale.
Non concorre alla determinazione
del reddito - e non va quindi dichiarato - quello della sola eventuale
abitazione principale.
Deve inoltre tenersi presente
che:
-
dal reddito netto, come sopra
determinato, può essere detratto l'affitto dell'abitazione di residenza
fino ad un massimo di £. 210.000 mensili (le 200.000 già precedentemente
stabilite incrementate del 5%) escluse le spese di condominio o di altro
genere (tale importo verrà detratto unicamente al titolare del contratto
di affitto o comunque all'intestatario della relativa ricevuta);
-
il reddito degli utenti degli
Istituti, Case di Ricovero e RSA, che non siano assistiti e segnalati dai
SAST, deve essere decurtato della somma che gli stessi dichiarano di dover
versare per il mantenimento del posto nei 15 giorni del turno di soggiorno.
-
La pensione di guerra non deve
essere considerata ai fini della determinazione del reddito, così
come altre somme percepite e non rilevanti a fini fiscali ad es:
indennità di accompagnamento, rendite INAIL, sussidi, etc.
-
La quota a carico dell'utente,
sulla base del programma informatico, può essere arrotondata alla
1000 lire (alle 1000 inferiori se l'importo è minore di 500 e alle
1000 superiori se invece questo è maggiore di 500);
4
- Verifiche
Si ricorda che le dichiarazioni
rese dagli utenti, concernenti la situazione reddituale e le eventuali
detrazioni, saranno soggette a controlli, anche a campione. In particolare
per i redditi da pensione sarà richiesta conferma agli enti erogatori;
per i redditi da terreni o fabbricati non locati sarà richiesta
conferma al Catasto (la Direzione Entrate è in grado di fornire
istruzioni per l'accesso a tale banca dati); per i redditi diversi (o in
generale) sarà richiesta conferma all'Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette, via S. Caterina d'Alessandria. Si precisa che qualora
le verifiche risultino difficoltose, problematiche o lunghe, esse potranno
protrarsi o essere effettuate anche negli anni seguenti.
Rispetto a tali verifiche
sarà fatto anche riferimento a circolari o direttive emanate dagli
organi competenti e l'argomento sarà comunque oggetto di approfondimento.
Si ricorda che l’accertamento
di dichiarazioni mendaci o non veritiere comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dall’utente e la punibilità ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, a norma degli artt. 75,
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
5-
Punteggio e formazione della graduatoria
Per quanto riguarda la formazione
della graduatoria di coloro che chiedono di partecipare al Servizio Vacanze
Anziani, il programma predisposto dal CED, oltre alle fasce di reddito
(vedasi punto 2), prevede la possibilità di attribuire punteggi
per un'altra serie di requisiti, senza blocchi o loro specifica predeterminazione,
lasciando quindi ai Quartieri la precisa definizione di tali requisiti
e dei relativi punteggi.
Si ricordano comunque i parametri
normalmente considerati gli scorsi anni per il servizio a domanda individuale,
suggerendo i seguenti punteggi:
-
rientrare nella fascia 1 punti
30
-
rientrare nella fascia 2 punti
20
-
rientrare nella fascia 3 punti
10
-
essere invalidi di guerra o
del lavoro punti 50
-
essere assistiti dal Centro
Sociale o ASL punti 50
-
non aver partecipato alle Vacanze
Anziani da almeno 3 anni punti 20
-
essere in condizione di solitudine
punti 20
-
essere ultra ottantenni punti
10
-
essere parzialmente autosufficienti
punti 500 (*)
(*) punteggio convenzionale
per garantire l'inserimento nelle prime posizioni in graduatoria. Ovviamente
tale parametro non riguarda i Quartieri 1, 2 e 4;
Deve inoltre tenersi presente
che:
-
Il reddito della "coppia" convivente,
di cui al punto 1) lettera c, verrà determinato dividendo la somma
dei redditi per due. Analogo criterio vale - di regola - per i punteggi;.
-
A parità di punteggio
è data priorità agli utenti di maggiore età;
6
- Rinunce
Nel caso in cui uno dei componenti
della coppia rinunci al soggiorno, colui che rimane conserva i diritti
acquisiti (punteggio e posizione in graduatoria);
Nel caso in cui uno dei componenti
della coppia rinunci parzialmente al soggiorno (oppure scelga un altro
periodo e/o destinazione), questi dovrà ripresentare la domanda
(in base alla quale gli verrà attribuito un punteggio con la conseguente
immissione in graduatoria), mentre l'utente che rimane conserverà
i diritti acquisiti (punteggio e posizione in graduatoria);
7
- Rimborsi
In caso di mancata partecipazione
al soggiorno, il rimborso della somma versata potrà essere concesso
solo per i seguenti motivi:
-
decesso;
-
ricovero:
-
motivi sanitari certificati;
-
gravi motivi familiari
Nel caso di interruzione del
soggiorno per malattia accertata e documentata, all'utente sarà
rimborsato il 50% della somma corrispondente all'importo giornaliero pagato
per la vacanza moltiplicato per i giorni del soggiorno non effettuato.
Le domande di rimborso, redatte
su apposito modello, dovranno essere presentate al Quartiere entro il 29
settembre 2001.
IL DIRETTORE
UFFICIO AREA METROPOLITANA
E DECENTRAMENTO
(Dott. Piero Cipriani)
Firenze, 12 marzo 2001