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"ORDINANZA SUI CIRCHI"

ORDINANZA N° 1020 del 15 dicembre 2005

Clicca sul testo per leggere il testo integrale dell'ordinanza

 

"ORDINANZA SUI PICCIONI"

Direzione Ambiente - Divieto di somministrazione alimenti ad uccelli selvatici con particolare riferimento ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale.

 

"ORDINANZA SUI PITT-BULL"

 

COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA N° 4802 del 30 giugno 2000,

integrata dall' ORDINANZA N° 4808 del 3 luglio 2000

[testo aggiunto nel punto 2. del dispositivo fra parentesi quadra]

 

IL SINDACO

 

CONSIDERATO che, con frequenza sempre maggiore, si verificano episodi di aggressione da parte di cani in danno di persone o di altri cani, con conseguenti lesioni, spesso gravissime, che potrebbero persino sfociare in esiti letali;

VISTO che gli episodi sopra citati hanno riguardato cani di indole mordace e di grossa taglia riferibili a soggetti di razze cosiddette da combattimento;

RILEVATO, peraltro, che gli episodi di cui sopra si sono ripetuti anche sul territorio comunale fiorentino;

RILEVATO come necessario un adeguamento del vigente regolamento comunale sulla tutela degli animali che, in ragione dei predetti fatti, preveda una adeguata e specifica disciplina in materia;

CONSIDERATO che, al fine di stabilire regole a tutela della sicurezza delle persone e degli altri animali, si rende opportuno prevedere misure immediate e urgenti con riferimento particolare ai cani appartenenti alle razze pit-bull, staffordshire-terrier, ed incroci da loro derivati, rivelatesi quelle potenzialmente maggiormente pericolose in quanto, come risulta dagli episodi di cronaca cittadina e nazionale, esemplari appartenenti alle razze sopra citate vengono non soltanto addestrate all’aggressione per incentivarne l’attitudine alla guardia, ma addirittura al combattimento fra animali;

SENTITO il Direttore dell’U.O. Sanità Animale della ASL 10 Firenze;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di cui all’art. 38, L. 142/90;

ORDINA

 

  1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani appartenenti alle razze pit-bull, staffordshire-terrier, ed incroci da loro derivati debbono essere provvisti di solida museruola, applicata in modo da impedire assolutamente che possano, anche imperfettamente, addentare o che essa possa essere tolta con facilità, ed essere condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 100, sotto la diretta responsabilità del proprietario;
  2. E’ vietato l’allevamento di cani appartenenti alle razze di cui al punto 1 [, razze da utilità o difesa non riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.]; gli allevatori si conformano nel termine di 30 gg;
  3. Le violazioni alle misure di cui ai precedenti punti sono sanzionate ai sensi dell’articolo 650 C.P.; (nota 1)
  4. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, e a chi altro spetti, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Leonardo Domenici

 

(nota 1)

CODICE PENALE

ART: 650

(Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità)

 

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

 

 

 

 

Pagina a cura di: Maurizio Naldini
Data di verifica - aggiornamento: 26 febbraio 2001

 

 

 

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