Ordinanza Ministero della Salute sui cani pericolosi

 

 

ORDINANZA 27 agosto 2004

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani (GU n. 213 del 10-9-2004)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004

 

Il Ministro: Sirchia

 

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza: