COMUNE  di  FIRENZE

Ufficio per i diritti degli animali

 

Nuovo Codice della Strada

Art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti con veicoli a motore

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Comma 6.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 ["Regolamento di polizia veterinaria"] , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore di uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E’ consentito il trasporto di tali animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in modo permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

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Ufficio per i diritti degli animali

Firenze, Via Benedetto Fortini 37

Tel. 055-262.5332-5340-5341-5320 - fax 055-262.5346

 

Pagina a cura di:
Dott. Maurizio Naldini
Data di verifica/aggiornamento : lunedì 06 aprile 2009

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