LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 6-04-2000
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Indice:
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| IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:
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ARTICOLO 1
(Finalità ) 1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità , in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversità : a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio. 2. La Regione ai fini di cui al comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino; c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini; d) concorre alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000. 3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalità previste ai commi 1 e 2, sono individuati: a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR) (allegato A); b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato B1); c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta (allegato C1) d) i Siti di Importanza Regionale (allegato D) comprendenti i Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Biotaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria Habitat). 4. I siti di cui all'allegato D nonchè i Geotopi di Importanza Regionale (GIR), di cui all'art. 11, costituiscono risorse essenziali ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti in quanto tali nell'ambito del quadro conoscitivo previsto dalla stessa legge regionale in relazione agli strumenti urbanistici da essa disciplinati. Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati concorrono inoltre alla redazione della Carta della natura di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), anche in conformità con gli atti statali di indirizzo. 5. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
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Pagina a cura di: Maurizio Naldini
Data di verifica -
aggiornamento: 3 luglio 2003
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