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LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 6-04-2000
REGIONE TOSCANA

Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 17 del 17 aprile 2000

Indice:
Articoli della Legge:
                  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  
Allegato 1:
Allegato  
Allegato 2:
Allegato  
Allegato 3:
Allegato  
Allegato 4:
Allegato  
Allegato 5:
Allegato  
Allegato 6:
Allegato  
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 6 del 2001 Articolo 6
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1

(Finalità )

1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la 
biodiversità , in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 
(Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè  
della flora e della fauna) e in conformità  con la direttiva 
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La 
Regione in particolare tutela la diversità :

a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non 
coltivate;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna 
e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse 
pubblico;
b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, 
all'occorrenza, il loro ripristino;
c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) 
assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale 
da parte dei cittadini;
d) concorre  alla formazione della Rete ecologica europea, denominata 
Natura 2000.

3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalità  
previste ai commi 1 e 2, sono individuati:

a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali 
di interesse regionale, la cui conservazione può  richiedere la 
designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR) (allegato A); 
b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato 
B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato 
B1);
c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato 
C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta 
(allegato C1)
d) i Siti di Importanza Regionale (allegato D) comprendenti i Siti 
classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e i Siti di 
Interesse Regionale (SIR) di cui alla deliberazione del Consiglio 
regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel 
progetto Biotaly e determinazioni relative all'attuazione della 
direttiva comunitaria Habitat).

4. I siti di cui all'allegato D nonchè  i Geotopi di Importanza 
Regionale (GIR), di cui all'art. 11, costituiscono risorse essenziali 
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della Legge regionale 16 gennaio 
1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti 
in quanto tali nell'ambito del quadro conoscitivo previsto dalla 
stessa legge regionale in relazione agli strumenti urbanistici da essa 
disciplinati. Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati 
concorrono inoltre alla redazione della Carta della natura di cui al 
comma 3 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro 
sulle aree protette), anche in conformità  con gli atti statali di 
indirizzo.

5. La Regione persegue le finalità  di cui alla presente legge tenendo 
conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali 
che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

 
Riferimenti Normativi ATTIVI
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 7 del 1998
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 49 del 1995
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 357 del 1997
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 342 del 1998
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 2
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 394 del 1991 Articolo 3
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 221 del 1995

 


Testo tratto dal sito web della Camera dei Deputati, sezione banca dati leggi regionali:

http://camera.mac.ancitel.it/lrec/ 

 

Le Leggi Regionali

 

 

 

 

 

 

Pagina a cura di: Maurizio Naldini
Data di verifica - aggiornamento: 3 luglio 2003

 

 

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