LEGGE REGIONALE
N. 39 DEL 16-08-2001
REGIONE TOSCANA
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 27
del 27 agosto 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e
dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la
preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze
velenose o nocive, come definiti al comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da
poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce,
fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche
avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione
di tale divieto.
ARTICOLO 2
(Derattizzazione)
1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente
secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti
specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle
sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate
solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici
o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di
altri aventi diritto.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può
autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando
nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da
utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con
apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del
ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del
trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un
registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio
comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti
responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i
tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la
scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.
ARTICOLO 3
(Sanzioni amministrative)
1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla
normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire
3.000.000 (Euro 1549,37). E' altresì previsto il sequestro cautelare
delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli
stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da
parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o
provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di
raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione
accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del
tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati
dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del
tesserino o della licenza.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o
di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene
raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della
Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.
4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono
obbligatorie.
ARTICOLO 4
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede
la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le
modalità di cui alla legge 689/1981.
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia
dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di
nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per
proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è
proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide
sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei
successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei
relativi provvedimenti.
ARTICOLO 5
(Bonifica delle aree)
1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui
all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti,
ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei
Medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge,
confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui
all'articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui
non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune
attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda
unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia
Provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali
attività , sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della
Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie,
di cui all'articolo 51 della legge regionale 3/1994, le Guardie
Ambientali Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.
7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale),
nonchè i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano
rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo
episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori
episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su
richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza
la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a
seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti
il pericolo.
3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree e degli
accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle
attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti
spontanei del bosco.
ARTICOLO 6
(Compiti del Medico veterinario)
1. Il Medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga
a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali
ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a
darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al
Comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente
legge.
2. La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle
Province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento.
3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga
il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto
gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per
l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui al
seguente articolo 7, secondo le modalità di cui allo stesso articolo.
4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi
precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da
Lire 50.000 (Euro 25,82) a Lire 200.000 (Euro 103,29). In caso di
reiterazione sarà fatta segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari
competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.
ARTICOLO 7
(Analisi di laboratorio)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale,
l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di
esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali
uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno
dei seguenti veleni:
- Stricnica;
- Fosfuro di zinco;
- Organofosforici-carbammati
- Metaldeide
- Anticoagulanti
- Arsenico
- Cloralosio
- Crimidina
- Cianuri
- Erbicidi triazinici
- Clorati
- Paraquat
- DNOC
- Imidaclopride
anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico di cui
alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio). Nello
stesso termine individua le modalità d'accesso alla struttura da
parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e
di analisi.
2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale
degli adempimenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 8
(Termine per le analisi di laboratorio)
1. La struttura di cui all'articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi
utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i
dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al
tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è
comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile
dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Comune territorialmente
competente.
ARTICOLO 9
(Cartografia)
1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica,
con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di
avvelenamento nell'anno precedente, nonchè la loro localizzazione
temporale.
ARTICOLO 10
(Lista delle sostanze)
1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista
delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del
loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati,
devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite
registrazione.
2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di
eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato
dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
ARTICOLO 11
(Commissione tecnico-consultiva)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura
dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità , è
istituita una Commissione tecnico-consultiva sul problema
dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse,
composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo
delegato, che la presiede;
b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità
con funzioni di segretario;
c) un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul
territorio regionale;
d) un rappresentante delle Facoltà di Medicina Veterinaria delle
Università Toscane;
e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Toscana e Lazio;
f) un rappresentante di Associazioni riconosciute ai sensi della legge
regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo
dell'associazionismo) aventi finalità di tutela degli animali.
2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e
verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere
convocata a cadenza almeno trimestrale.
ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente
legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra
le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della
somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71) sul capitolo 18200
(Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i servizi di
sicurezza sociale) del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni
successivi provvedono le Province con i fondi derivanti dalla
riscossione degli introiti relativi alle sanzioni di cui all'articolo
3.
ARTICOLO 13
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 16 agosto 2001
Montemagni (designato con DPGR n. 152 del 27/06/2001)
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella
seduta del 26.07.2001 ed è stata vistata dal Commissario del Governo
il 10.08.2001.
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