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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 16-08-2001
REGIONE TOSCANA

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 27
del 27 agosto 2001
 
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità )

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e 
dell'ambiente, è  vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la 
preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze 
velenose o nocive, come definiti al comma 2.

2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da 
poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, 
fatte salve le attività  di derattizzazione di cui all'articolo 2.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche 
avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione 
di tale divieto.

ARTICOLO 2

(Derattizzazione)

1. Le attività  di derattizzazione si effettuano esclusivamente 
secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti 
specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle 
sostanze, le attività  di derattizzazione possono essere effettuate 
solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici 
o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di 
altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può  
autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando 
nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da 
utilizzare. Le aree interessate da tali attività  sono segnalate con 
apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del 
ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del 
trattamento.

4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un 
registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio 
comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti 
responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i 
tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la 
scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

ARTICOLO 3

(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla 
normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli 
articoli 1 e 2 è  soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire 
3.000.000 (Euro 1549,37). E' altresì  previsto il sequestro cautelare 
delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli 
stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da 
parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o 
provinciali inerenti attività  faunistiche, agro-silvo-pastorali o di 
raccolta di prodotti spontanei del bosco è  prevista la sanzione 
accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del 
tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati 
dall'articolo 1 dà  luogo alla revoca dell'autorizzazione, del 
tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui 
all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o 
di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene 
raddoppiata ed è  prevista la revoca definitiva del Decreto o della 
Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.

4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono 
obbligatorie.

ARTICOLO 4

(Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede 
la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le 
modalità  di cui alla legge 689/1981.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui 
all'articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia 
dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità  che ha rilasciato 
l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di 
nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per 
proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è  
proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide 
sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità  provvedono, nei 
successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei 
relativi provvedimenti.

ARTICOLO 5

(Bonifica delle aree)

1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui 
all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, 
ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei 
Medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, 
confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui 
all'articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui 
non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune 
attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda 
unità  sanitaria locale competente per la zona e la Polizia 
Provinciale, adeguate attività  di bonifica dell'area colpita. A tali 
attività , sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della 
Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, 
di cui all'articolo 51 della legge regionale 3/1994, le Guardie 
Ambientali Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 
7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), 
nonchè  i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

2. Qualora nell'ambito delle attività  di cui al comma 1, siano 
rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo 
episodio si verifichino nello stesso areale uno o più  ulteriori 
episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su 
richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza 
la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a 
seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti 
il pericolo.

3. Le attività  di bonifica e di delimitazione delle aree e degli 
accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle 
attività  faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti 
spontanei del bosco.

ARTICOLO 6

(Compiti del Medico veterinario)

1. Il Medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga 
a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie 
animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali 
ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è  tenuto a 
darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al 
Comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente 
legge.

2. La suddetta scheda è  distribuita ai Medici veterinari a cura delle 
Province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente 
provvedimento.

3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga 
il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto 
gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per 
l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui al 
seguente articolo 7, secondo le modalità  di cui allo stesso articolo.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi 
precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 
Lire 50.000 (Euro 25,82) a Lire 200.000 (Euro 103,29). In caso di 
reiterazione sarà  fatta segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari 
competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 7

(Analisi di laboratorio)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, assicura, nell'ambito del sistema sanitario regionale, 
l'utilizzo di almeno una struttura dotata di laboratorio in grado di 
esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali 
uccisi o eventuali parti di esche con possibilità  di ricerca almeno 
dei seguenti veleni:

- Stricnica;
- Fosfuro di zinco;
- Organofosforici-carbammati
- Metaldeide
- Anticoagulanti
- Arsenico
- Cloralosio
- Crimidina
- Cianuri
- Erbicidi triazinici
- Clorati
- Paraquat
- DNOC
- Imidaclopride

anche ricorrendo alle strutture dell'Istituto Zooprofilattico di cui 
alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio). Nello 
stesso termine individua le modalità  d'accesso alla struttura da 
parte dei Medici veterinari e la copertura delle spese di spedizione e 
di analisi.

2. La Giunta regionale informa contestualmente il Consiglio regionale 
degli adempimenti di cui al comma 1.

ARTICOLO 8

(Termine per le analisi di laboratorio)

1. La struttura di cui all'articolo 7 è  tenuta ad eseguire le analisi 
utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i 
dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al 
tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è  
comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile 
dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Comune territorialmente 
competente.

ARTICOLO 9

(Cartografia)

1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, 
con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di 
avvelenamento nell'anno precedente, nonchè  la loro localizzazione 
temporale.

ARTICOLO 10

(Lista delle sostanze)

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista 
delle sostanze velenose, che per finalità  propria, ovvero a causa del 
loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, 
devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite 
registrazione.

2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di 
eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così  come indicato 
dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è  pubblicata 
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ARTICOLO 11

(Commissione tecnico-consultiva)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura 
dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità , è  
istituita una Commissione tecnico-consultiva sul problema 
dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, 
composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità  o suo 
delegato, che la presiede;
b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità  
con funzioni di segretario;
c) un rappresentante degli Ordini dei Medici veterinari presenti sul 
territorio regionale;
d) un rappresentante delle Facoltà  di Medicina Veterinaria delle 
Università  Toscane;
e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Regioni Toscana e Lazio;
f) un rappresentante di Associazioni riconosciute ai sensi della legge 
regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo 
dell'associazionismo) aventi finalità  di tutela degli animali.

2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e 
verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere 
convocata a cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente 
legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra 
le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della 
somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71) sul capitolo 18200 
(Oneri sostenuti dalla regione per le attività  inerenti i servizi di 
sicurezza sociale) del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni 
successivi provvedono le Province con i fondi derivanti dalla 
riscossione degli introiti relativi alle sanzioni di cui all'articolo 
3.

ARTICOLO 13

-----
La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla 
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 agosto 2001

Montemagni (designato con DPGR n. 152 del 27/06/2001)

La presente legge è  stata approvata dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 26.07.2001 ed è  stata vistata dal Commissario del Governo 
il 10.08.2001.
 

 


Testo tratto dal sito web della Camera dei Deputati, sezione banca dati leggi regionali:

http://camera.mac.ancitel.it/lrec/ 

 

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Pagina a cura di: Maurizio Naldini
Data di verifica - aggiornamento: 3 luglio 2003

 

 

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