Ufficio per i diritti degli animali
diritti.animali@comune.fi.it
Legge Regionale 8 aprile 1995, n°
43, come
modificata dalle L.R.90/1988 (modifiche
agli artt. 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 comma 5) e 41/2002 (modifiche
agli artt. 2, 3, 6, 12bis, 19 comma 1) (le modifiche sono riportate in carattere
corsivo)
|
Norme per la gestione
dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del
randagismo |
INDICE
| Art.
1 |
Finalità |
| Art.
2 |
Istituzione
dell’anagrafe canina |
| Art.
3 |
Identificazione
elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina |
| Art.
4 |
Cani provenienti da
altre regioni |
| Art.
5 |
Esenzioni e norme
particolari per l’iscrizione all’anagrafe canina |
| Art.
6 |
Divieto di
soppressione degli animali da affezione e deroghe |
| Art.
7 |
Variazione o
cancellazione dell’anagrafe |
| Art.
8 |
Divieto di abbandono.
Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture
pubbliche |
| Art.
9 |
Canili e
rifugi |
| Art.
10 |
Organizzazione e
compiti di canili e rifugi |
| Art.
11 |
Canile
Municipale |
| Art.
12 |
Canile
rifugio |
|
Art.
12 bis |
Colonie di gatti |
| Art.
13 |
Competenze delle
Aziende USL |
| Art.
14 |
Commissione Regionale
affari animali |
| Art.
15 |
Indennizzi per danni
agli allevamenti zootecnici da cani randagi o
inselvatichiti |
| Art.
16 |
Contributi |
| Art.
17 |
Informazione,
aggiornamento e formazione Professionale |
| Art.
18; |
Norme
igieniche |
| Art.
19 |
Sanzioni |
| Art.
20 |
Norme
finanziarie |
| Art.
21 |
Abrogazione e norme
finali |
| ALLEGATO
A |
|
ALLEGATO
B |
Art. 1
Finalità
- La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e disciplina
la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimola l’educazione al rispetto
degli stessi.
Art. 2
Istituzione dell’anagrafe
canina
-
In ogni Comune è istituita l’anagrafe del cane che viene gestita dalle
Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
-
I proprietari
e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo
giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe
canina.
2
bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'art. 3 non devono
trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni
individuate dal regolamento della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma
3.
-
[soppresso]
-
[soppresso].
Art. 3 Identificazione
elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina
-
L'identificazione dei cani
iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 2 è effettuata mediante
inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del
lato sinistro.
-
I codici di anagrafe regionale
apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione
degli animali così contrassegnati.
-
La Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono
definite le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le
procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze
al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione
della banca dati regionale canina.
Art. 4
Cani provenienti da altre
regioni
- I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato
attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola
iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.
- I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora
istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei
medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel
territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, terzo comma.
Art. 5
Esenzione e norme particolari per l’iscrizione
all’anagrafe canina
- Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina ed al tatuaggio non
si applicano:
- ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia;
- ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in
soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio regionale a scopo di
lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 6
Divieto di soppressione
-
I cani,
i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i
cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali
d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o
private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore
dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche o
private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di
comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.
-
E' fatto
salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive
modificazioni.
-
Provvedono
alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e
dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità
sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al
proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della
struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
-
La
soppressione è effettuata in modo eutanasico.
-
I cani e
i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla
presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.
Art. 7
Variazione o cancellazione
dall’anagrafe
- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per
iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL
competente territorialmente:
- la scomparsa dell’animale, entro il terzo giorno successivo all’evento;
- la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale nonché il
trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da
quando il fatto si è verificato.
Art. 8
Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e
cessione alle strutture pubbliche
- E’ vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a
qualsiasi titolo.
- Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui
per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l’animale, può chiedere
al Sindaco del comune di residenza l’autorizzazione a consegnare il cane alla
struttura di cui all’art. 9, secondo comma, della presente legge.
- Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause
che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
- Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla
domanda. In caso di mancata risposta l’istanza si intende accolta.
Art. 9
Canili e rifugi
- I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992 n. 142
"Ordinamento delle autonomie locali", provvedono alla costruzione o al
risanamento dei canili municipali, secondo i criteri stabiliti dall’allegato A
della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono i
cani comunque catturati.
- I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i
criteri stabiliti dall’allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la
struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del
periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.
Art. 10
Organizzazione e compiti di canili e
rifugi
- Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro
l’assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
- Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio
di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l’Azienda U.S.L.
territorialmente competente. Nel caso in cui l’Azienda U.S.L. non sia in grado
di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula
di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L’incarico a
libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata
d’intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici
Veterinari.
- Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le
associazioni di cui all’art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di
cui al primo comma.
- Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al
canile. Il costo dell’intervento e dell’eventuale degenza, determinati dal
tariffario dell’Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o
detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere
riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile
deve essere trasferito al canile municipale.
Art. 11
Canile Municipale
- Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
- infermeria;
- locale di degenza per animali;
- reparto ricovero per cuccioli;
- cucina;
- magazzino;
- servizi igienici per il personale addetto;
- box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per
ogni 10 cani da ospitare.
- I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai
requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato
A della presente legge.
Art. 12
Canile rifugio
- Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
- ambulatorio;
- magazzino;
- cucina;
- servizi igienici.
I locali di cui alle lett. b, c, d possono
essere in comune con il canile di cui all’art. 11.
- Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di
proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
- I box e le strutture di cui ai precedenti commi devono essere conformi ai
requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all’allegato
B.
Art. 12 bis
Colonie di gatti
-
I Comuni tutelano
le colonie di gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di
riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende
unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni
protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al
controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di
competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13
comma 1.
-
Per le finalità
di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano
segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone
abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree
idonee per l'organizzazione delle colonie di gatti.
-
I comuni,
d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie
dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della
stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le
modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della
popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela delle condizioni
igieniche del territorio.
-
I gatti possono
essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per
cause afferenti a cause di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in
presenza di pericolo derivante da opere edilizie pubbliche o private. Lo
spostamento è autorizzato dal Sindaco che acquisisce il parere dell'unità
sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di
spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da un'associazione
protezionistica questa è preventivamente sentita dal Sindaco. Qualora lo
spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è
subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 13
Competenze delle Aziende U.S.L. e dei
Comuni
- Alle Aziende U.S.L. competono:
- l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 2, comma 5, della L.
281/91 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono
ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che
le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.
- Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di
competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono
demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle
stesse Aziende U.S.L.
- La cattura dei cani vaganti è di competenze delle Amministrazioni
Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi
delle Aziende U.S.L.
- La gestione delle strutture di cui all’art. 9 è di competenza dei
Comuni singoli o associati.
- I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite
convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte
iscritte all’albo regionale del volontariato, previsto dall’art. 4 della L.R.
26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri
soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione
Regionale Affari Animali, prevista dall’art. 14 della presente legge.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale
si intende comunque acquisito.
- I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili
municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le
Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni
possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al
comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
- In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle
nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermare le gestioni esistenti
affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle
strutture e delle relative gestioni.
- La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distruzione delle
carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni
Comunali e viene effettuata previa intesa con i competenti servizi delle
Aziende U.S.L.
- Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli
allevamnti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture
di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato,
iscritte all’albo regionale previsto dall’art. 4 della L.R. 28/93 e successive
modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
- Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le
mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il
profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di assunzione
devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero
della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio
di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore.
Art. 14
Commissione Regionale Affari
Animali
- Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene
istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consuntivi
sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti al presente legge e per
quanto previsto dal successivo art. 17.
- La Commissione è composta da:
- l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, che la presiede;
- un funzionario del Dipartimento Sanità con funzioni di segreteria;
- da tre rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende USL
individuati dalla Giunta Regionale;
- da un veterinario designato dall’ordine dei Medici Veterinari;
- da tre rappresentanti di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi
della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezioniste e
di difesa degli animali.
- da due rappresentanti dell’ Associazione Italiana Comuni Italiani
(ANCI);
- un rappresentante dell’Unione Nazionale Associazioni Venatorie
Italiane (UNAVI).
- La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale e
scade con il rinnovo del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino alla sua
sostituzione.
- La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l’anno.
Art. 15
Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici
da cani randagi o inselvatichiti.
- Per l’indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la
perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si
applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni
causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".
Art. 16
Contributi
- I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la
costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione
entro il 30 settembre di ogni anno.
- L’Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei
limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto
interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli
interventi di cui all’art. 9.
- I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il
Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta
esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti
il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da
contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del
progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente
legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici
comunali.
- Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non
siano ultimati l’ Amministrazione regionale provvede al recupero del
contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza
maggiore.
Art. 17
Informazione, aggiornamento e formazione
professionale
- Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di
prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma
in cui siano previsti:
- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo
alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano
attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente
legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL finalizzati
anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle
Associazioni iscritte all’albo regionale del volontariato, previsto
dall’art. 4 della L.R. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi
finalità protezionistiche;
- interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di
informazione che invitino al rispetto degli animali.
Art. 18
Norme igieniche
- E’ vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani
abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti a passaggio
pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni
solide suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.
Art. 19
Sanzioni
- Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2,3,4 e 5 della
presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro
centotre a euro seicentoventidue.
- Chiunque viola la disposizione di cui all’art. 7, lett. a), è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
- Chiunque viola la disposizione di cui all’art. 7, lett. b), è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
- Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 18 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
- La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
precedenti comma è del Comune in cui si verifica l’infrazione. I relativi
proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle
finalità della presente legge.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, della L.
14.8.1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all’art. 727 del codice
penale, come modificato dalla L. 22.11.1993, n. 473, "Nuove norme contro il
maltrattamento di animali".
Art. 20
Norme finanziarie
- Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 16 e 17 della si fa
fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale
esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio
1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 21
Abrogazione e norme finali
- E’ abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell’anagrafe del
cane e norme particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R.
30.12.1989 n. 89.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le
norme nazionali previste in materia.
ALLEGATO A
Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili municipali
e dotazione strumentale.
- 1. Box
- 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq.
4, di cui mq. 2 coperti.
- 1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella
parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile
dall’esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
- 1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di
lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.
- 2. Infermeria
- 2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento
delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale
lavabile.
- 2.2 La dotazione strumentale dell’infermeria deve comprendere:
- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l’esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medicale per l’esecuzione degli interventi di
sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
- 3. sala interna e reparto ricovero cuccioli
- 3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da
impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- 3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare
tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.
- 3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguato
allo stato fisiologico degli animali ospitati.
- 4. Magazzino, cucina, servizi igienici
- 4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste
dalla normativa vigente.
ALLEGATO B
Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili
rifugio
- 1. Box
- 1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
- 1.2 La supericie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq.
8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3
dell’allegato A.
- 1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani
ospitati.
- 1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di
proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m.
20.
- 2. Ambulatorio
- 2.1 L’ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive
previste per l’infermeria di cui al punto 2.1 dell’allegato A.
- 2.2 La dotazione strumentale dell’ambulatorio deve essere sufficiente a
far fronte a tutti gli interventi medici-veterinari erogati in una struttura
di pronto soccorso.
- 3. Magazzino, cucina, servizi igienici
- 3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste
dalla normativa vigente.
A cura di M. Naldini
Data
di verifica/aggiornamento:
giovedì 09 marzo 2006

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