L. 14 agosto
1991, n. 281
(1).
Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
(2)
(3).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.
(2)
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, vedi la
L. 2 dicembre 1998, n. 434.
(3)
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
-
Ministero della sanità:
Circ. 14 maggio 2001, n. 5.
1. Princìpi
generali.
1. Lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente
(4).
(4)
Vedi l'O.M.
21 dicembre 2001.
2. Trattamento
dei cani e di altri animali di affezione.
1. Il
controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle
nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori
possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani
vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani
catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani
vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore.
5. I cani
vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il
termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di
buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani
ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e
successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È
vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I
gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente
per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I
gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.
10. Gli
enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli
enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
12. Le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
3. Competenze
delle regioni.
1. Le
regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni
o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe
e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le
regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi
veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i
criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le
regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che
operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il
programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a)
iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del
suo habitat;
b)
corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti
locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al
fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria
locale.
6. Per la
realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla
regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente
somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze
dei comuni.
1. I
comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente
ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A
tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei
canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che
garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti
dei cani e dei gatti
(5).
2. I
servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo
2.
(5) Comma
prima sostituito dal
comma 829 dell'art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così modificato dai
commi 370 e 371 dell'art. 2,
L. 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Sanzioni.
1.
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
2.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione
delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5.
[L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo
727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo
a lire tre milioni]
(6).
6. Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8
(7).
(6)
Comma abrogato dall'art.
4,
L. 20 luglio 2004, n. 189.
(7)
La Corte costituzionale, con
sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 (Gazz. Uff. 1° aprile 1992, n. 14 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, sesto
comma, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo confluiscono nel
fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, anziché nei bilanci
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Imposte.
[1. Tutti
i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di
lire venticinquemila.
2.
L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove
imposizioni.
3. Sono
esenti dall'imposta:
a)
i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b)
i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non
si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c)
i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento
e non mai superiore ai due mesi;
d)
i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e)
i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
senza fini di lucro;
f)
i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni]
(8).
(8)
Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'art.
10,
D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.
7. Abrogazione
di norme.
1. Sono
abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la
finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e
ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
8. Istituzione
del fondo per l'attuazione della legge.
1. A
partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.
2. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo
12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(9).
(9) In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il
D.M. 6 maggio 2008.
9. Copertura
finanziaria.
1.
All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».
2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Tel.
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