Ufficio per i diritti degli animali
Legge 413
12 ottobre 1993
Norme sull’obiezione di
coscienza
alla sperimentazione animale.
Art. 1. (Diritto di obiezione
di coscienza).
-
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono
alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. (Effetti della dichiarazione
di obiezione di coscienza).
-
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari
interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza,
non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli
interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione
animale.
Art. 3. (Modalità per
l’esercizio del diritto).
-
L’obiezione di coscienza è dichiarata all’atto della presentazione
della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
-
Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza
al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività
o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso.
-
La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in
qualsiasi momento.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, l’obiezione di coscienza
è dichiarata dall’interessato al responsabile della struttura presso
la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
-
Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l’obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti
il loro diritto ad esercitare l’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno inoltre l’obbligo di predisporre un
modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale a norma della presente legge.
Art. 4. (Divieto di discriminazione).
-
Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato
di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale.
-
I soggetti che ai sensi dell’
art. 1 dichiarino la propria obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell’ambito delle
dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che
prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e
medesimo trattamento economico.
Nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa
la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista
la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro
l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano
attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento
dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità
del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

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