COMUNE di FIRENZE
ASSESSORATO all'AMBIENTE
Ufficio per i diritti degli animali
Finanziaria 2008:
cambia la gestione dei canili municipali
istituito un fondo per i centri di recupero dell'avifauna
istituito un nucleo operativo del corpo forestale dello stato e un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali
Ecco il testo completo degli articoli riportato in corsivo, in carattere normale il commento:
estratto dal testo della Legge Finanziaria (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285)
Nucleo Operativo CFS
Art. 2, comma 75
Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, viene istituito
presso il Ministero dell'ambiente il Nucleo operativo del Corpo forestale dello
Stato di tutela ambientale, per le attività di prevenzione e repressione dei
reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree
naturali protette nazionali e internazionali, restando ferme, in ogni caso, le
competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Art. 2, comma 75°
Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello
Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività
di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento
degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello
svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per
l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e` determinato il relativo contingente di personale.
Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Carabinieri per tutela ambiente
Art. 2, comma 77
Si prevedono gli arruolamenti del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente autorizzati per l’anno 2007 dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 574, possono essere effettuati anche per l’anno 2008.
Art. 2, comma 77°
Gli arruolamenti autorizzati per l’anno 2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.
Assunzioni personale per aree marine protette
Art. 3, comma 78
Si autorizza, per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette, il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili.
Art. 3, comma 78°
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risorse per funzionamento Icram
Art. 2, comma 333
Allo scopo di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro.
Art. 2, comma 333°
A decorrere dall’anno 2008, e` istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita` di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.
Randagismo
Art. 2, comma 370
Viene soppressa la dicitura 'incruenti', parte delle modifiche apportate all'art. 4 della 281/91 dalla finanziaria 2007, lasciando inalterato il resto.
Art. 2 comma 370°
All’articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.
Art. 2, comma 371
Obbligo per i comuni, singoli o associati, e le comunità montane di gestire i
canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla
gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
Art. 2 comma 371°
All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i
canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla
gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».
Centro recupero Fauna selvatica
Art. 2, comma 382
Istituzione di un Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti
morali che, per conto delle province e delle regioni, gestiscono i centri per la
cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle
specie faunistiche di interesse comunitario.
Art. 2 comma 382°.
E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali
che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome
e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero
della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di
interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro della salute.
Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali
Art. 2, commi 383-384
Istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
del Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del
fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo
investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2 comma 383°.
E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del
fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo
investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.
Art.2 comma 384°
Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 e` attribuita una somma pari a 1
milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Ufficio per i diritti degli animali
Firenze, Via Benedetto Fortini 37
Tel. 055-26.25.332-40-41 - fax 055-26.25.303
Pagina a cura di:
Dott. Maurizio Naldini
Data di verifica/aggiornamento :
martedì 14 luglio 2009